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Aperta la procedura INPS per l’invio delle domande di “Bonus mamme 2026”

da "REDAZIONE EPAS" del 20/10/2026

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L’Istituto ha recentemente pubblicato la circolare con le nuove istruzioni operative per l’invio delle istanze di “Bonus mamme 2026”, fornendo contestualmente le indicazioni sui requisiti necessari per accedere al beneficio.

Infatti, come noto, la Legge di Bilancio 2026, ha riconosciuto un’integrazione al reddito in favore delle lavoratrici madri con due o più figli, nella misura di 60 euro mensili per ciascun mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, fino ad un massimo di dodici mensilità e un importo complessivo di 720 euro.

Destinatarie del beneficio

Il Nuovo Bonus Mamme 2026 è destinato alle lavoratrici madri che possiedono congiuntamente i seguenti requisiti familiari, lavorativi ed economici, come previsti dalla normativa vigente.

NUMERO DI FIGLI

Sotto il profilo familiare, la misura è rivolta alle lavoratrici madri che si trovino in una delle seguenti condizioni:

  • siano madri di due figli (anche figli adottati o in affidamento preadottivo), dei quali il più piccolo abbia un'età inferiore a dieci anni;
  • siano madri di almeno tre figli (anche figli adottati o in affidamento preadottivo) dei quali il più piccolo abbia un'età inferiore a diciotto anni.

Il requisito relativo al numero dei figli deve risultare posseduto al 1° gennaio 2026 oppure perfezionarsi entro il 31 dicembre 2026. Qualora la condizione richiesta si realizzi nel corso dell'anno, la decorrenza del beneficio deve essere individuata in relazione al mese di maturazione del requisito e non produce alcuna decadenza dal diritto l’eventuale decesso del bambino o l’affidamento esclusivo di uno o più figli, al padre. Invece non è possibile chiedere il beneficio per i figli per i quali è cessata la responsabilità genitoriale.

Il requisito, inoltre, termina nel caso di sospensione della responsabilità genitoriale o al compimento del decimo anno di età del secondo figlio o del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo nel caso di tre o più figli.

ATTIVITÀ LAVORATIVA

Il riconoscimento del Bonus Mamme 2026 è subordinato allo svolgimento di un'attività lavorativa rientrante nell'ambito di applicazione della misura.

LAVORATRICI AMMESSE

  • Dipendenti: del settore pubblico e privato.
  • Autonome: iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie interessate.
  • Professioniste: iscritte alle casse previdenziali professionali.
  • Iscritte alla Gestione separata INPS: art. 2, comma 26, legge n.335/1995.
  • Rapporti di lavoro intermittente e a scopo di somministrazione.

LAVORATRICI ESCLUSE

  • Lavoratrici domestiche, comprese colf e badanti.
  • Soggetti che svolgono attività non riconducibili alle categorie ammesse dalla disciplina.
  • Titolari di cariche sociali e le imprenditrici non iscritte all’Assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima.

Per le lavoratrici autonome iscritte alle gestioni speciali rilevano i periodi di iscrizione per i quali sussiste l’obbligo contributivo connesso all’effettivo esercizio dell’attività. Invece, per le professioniste iscritte a una Cassa di previdenza professionale rilevano i mesi di iscrizione alla Cassa o al Fondo di riferimento nell'anno 2026. Infine, per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata rilevano i periodi di effettiva attività lavorativa di competenza dell’anno 2026. Pertanto, il beneficio spetta esclusivamente per i mesi o le frazioni di mese in cui è attivo il rapporto di lavoro o attività autonoma, con esclusione del periodo di sospensione.

LAVORATRICI MADRI CON TRE O PIÙ FIGLI

Per le lavoratrici madri con almeno tre figli, il Bonus mamme non è riconosciuto per i mesi nei quali sussiste, anche soltanto per una parte del mese, un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Infatti le lavoratrici con tre o più figli, titolari di un contratto a tempo indeterminato, potranno accedere fino al 31 dicembre 2026 all’esonero del 100% dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) per la quota posta a loro carico, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge n. 213/2023. Di conseguenza, se una lavoratrice con almeno tre figli è titolare di un rapporto a tempo determinato e questo viene trasformato in un rapporto a tempo indeterminato durante il 2026, il Bonus mamme cessa dal mese della trasformazione. Inoltre l’INPS precisa che anche il contratto di apprendistato deve essere considerato rapporto a tempo indeterminato ai fini di questa esclusione.

REQUISITO REDDITUALE

Per accedere al Nuovo Bonus mamme 2026, oltre ai requisiti familiari e lavorativi, è necessario rispettare uno specifico limite reddituale. In particolare, la somma dei redditi da lavoro dipendente e autonomo, rilevanti ai fini fiscali per l’anno 2026, deve essere pari o inferiore a 40.000 euro annui. Il requisito deve essere verificato con riferimento alla singola lavoratrice richiedente e non al reddito complessivo del nucleo familiare.

Ai fini della verifica del limite di reddito pari a 40.000 euro annui, si tiene conto di due parametri:

  • somma di tutti i redditi da lavoro percepiti dalla madre lavoratrice in relazione alle attività lavorative svolte, compresi quelli esenti da imposizione fiscale o assoggettati a regimi di tassazione sostitutiva o agevolata. Tali redditi sono considerati al lordo di eventuali franchigie o riduzioni percentuali previste ai fini fiscali;
  • redditi equiparati o sostitutivi della retribuzione percepiti durante la vigenza del rapporto di lavoro, quali, a titolo esemplificativo, le indennità per congedo di maternità, di malattia o di congedo straordinario, trattamenti di integrazione salariale.

Non rilevano, invece, le prestazioni connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, quali NASpI, DIS-COLL e i trattamenti pensionistici, comprese le pensioni ai superstiti.

Per le lavoratrici dipendenti, il reddito è considerato al netto dei contributi previdenziali obbligatori trattenuti dal datore di lavoro; non sono invece deducibili gli eventuali contributi previdenziali facoltativi, inclusi quelli versati per riscatti o ricongiunzioni.

ASSETTO E MISURA

Per l’anno 2026, il Nuovo bonus mamme è pari a 60 euro mensili per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, fino a un massimo di dodici mensilità e a un importo complessivo di 720 euro.

Le mensilità spettanti per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 sono corrisposte, in unica soluzione, nel mese di dicembre 2026, contestualmente al pagamento della mensilità riferita al medesimo mese.

PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE DOMANDE

La domanda è già disponibile sul sito INPS e potrà essere inviata attraverso l’ausilio degli operatori del Patronato EPAS entro il 31 dicembre 2026. Nel caso in cui il requisito si perfezioni nel mese di dicembre 2026, la domanda potrà essere presentata entro il 31 gennaio 2027.

Per la lavoratrice madre incapace di agire o minorenne, la domanda dovrà essere presentata dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore/curatore, ferma restando la verifica dei requisiti in capo al soggetto titolare del beneficio in argomento. Ai fini dell’ammissibilità della domanda, la richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso congiunto dei requisiti previsti e precisamente, di rientrare in una delle seguenti condizioni:

  1. di essere madre di due figli, di cui il più piccolo di età inferiore a dieci anni;
  2. di essere madre di tre o più figli, di cui il più piccolo di età inferiore a diciotto anni.

Per ciascun figlio è necessario indicare i dati anagrafici, la data di nascita o, per i figli in affidamento preadottivo o adottati, la data di ingresso nel nucleo familiare e, se attribuito, il codice fiscale. In caso di mancata indicazione del codice fiscale le lavoratrici devono allegare apposita documentazione comprovante la filiazione e l’esistenza in vita dei figli dichiarati nella domanda e, in particolare:

  • in caso di lavoratrici appartenenti a un Paese dell’Unione europea: certificazione anagrafica o documento pubblico rilasciato dallo Stato membro di appartenenza, ai sensi del regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016;
  • in caso di lavoratrici appartenenti a un Paese che aderisce alla Convenzione dell’Aja: equipollente certificazione anagrafica o documento pubblico apostillato;
  • in caso di lavoratrici appartenenti a Paesi che non aderiscono alla Convenzione dell’Aja: equipollente certificazione anagrafica o documento pubblico legalizzato;
  1. di essere una lavoratrice madre dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, o di essere una lavoratrice autonoma iscritta alle gestioni previdenziali obbligatorie autonome, o di essere iscritta a una Cassa di previdenza professionale, comprese le Casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996 e la Gestione separata. Le lavoratrici madri con tre o più figli titolari di un rapporto di lavoro dipendente devono anche dichiarare di non avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato vigente nei mesi di richiesta del Nuovo bonus mamme;
  2. che la somma dei redditi da lavoro rilevanti ai fini del calcolo delle imposte relative all’anno 2026 sia pari o inferiore a 40.000 euro annui.

 Al termine dell’istruttoria, l’Istituto comunicherà l’esito della domanda, che potrà essere accolta integralmente, parzialmente, limitatamente ad alcune mensilità richieste, oppure respinta. Il provvedimento è consultabile nel servizio di presentazione della domanda.

Le somme spettanti per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 saranno corrisposte in un’unica soluzione a dicembre 2026, insieme alla mensilità dello stesso mese, se l’istruttoria si conclude in tempo utile. L’istruttoria viene avviata in base alla data di presentazione della domanda. Se non è possibile completarla entro dicembre, il pagamento avverrà, una volta definita la procedura, a partire da gennaio 2027.

In caso di rigetto o accoglimento parziale, la lavoratrice potrà richiedere il riesame delle mensilità non riconosciute esclusivamente online, fornendo eventuali chiarimenti e allegando la documentazione necessaria a superare le motivazioni del provvedimento.

Per ricevere assistenza, rivolgiti al Patronato EPAS.