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Legge n. 106/2025: riscatto ai fini pensionistici del congedo per malattie oncologiche, invalidanti e croniche

da "REDAZIONE EPAS" del 22/10/2026

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La Legge 18 luglio 2025, n. 106, entrata in vigore il 9 agosto 2025 e recante disposizioni in materia di conservazione del posto di lavoro e di permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori (pubblici e privati) affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche anche rare, introduce un insieme di misure dirette a rafforzare la tutela dei lavoratori che devono affrontare percorsi terapeutici complessi e prolungati.

Il provvedimento interviene principalmente su tre fronti: la conservazione del rapporto di lavoro durante periodi prolungati di assenza, il riconoscimento di permessi retribuiti aggiuntivi per prestazioni sanitarie e la promozione di modalità organizzative compatibili con le esigenze di cura.

Inoltre, la suddetta disciplina normativa contempla anche le disposizioni riguardanti i lavoratori autonomi che svolgono attività continuativa per un committente, il riscatto contributivo dei periodi di congedo e ulteriori interventi in materia di premi di laurea e potenziamento delle infrastrutture informatiche dell'INPS.

Le singole misure presentano requisiti differenti, che devono essere verificati in relazione alla condizione sanitaria dell'interessato, alla natura del rapporto di lavoro e alla documentazione richiesta.

Il congedo straordinario fino a ventiquattro mesi

La principale novità, introdotta dall’articolo 1 della sopra citata legge, è rappresentata dalla possibilità, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso dei requisiti previsti, di usufruire di un periodo di congedo straordinario della durata massima complessiva di ventiquattro mesi, continuativi o frazionati.

La misura è destinata ai lavoratori affetti da patologie oncologiche oppure da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità riconosciuto pari o superiore al 74%, secondo le condizioni stabilite dalla disposizione.

Ai fini dell'accesso, è necessaria un'adeguata certificazione sanitaria, rilasciata dal medico di medicina generale oppure da un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata che abbia in cura il lavoratore, che deve consentire di accertare le condizioni di salute rilevanti ai fini dell’applicabilità della legge.

Un ulteriore presupposto riguarda l'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata spettanti al lavoratore, a qualunque titolo, siano essi retribuiti o non retribuiti. Pertanto, il congedo straordinario assume carattere residuale rispetto alle altre possibilità di assenza previste dall'ordinamento e dalla disciplina applicabile al rapporto.

Durante il periodo di congedo il lavoratore conserva il posto di lavoro, ma non percepisce la retribuzione. Inoltre, è inoltre vietato lo svolgimento di altra attività lavorativa. Il periodo non è utile ai fini dell'anzianità di servizio né della maturazione della contribuzione previdenziale, ferma restando la possibilità di ricorrere al riscatto mediante contribuzione volontaria, alle condizioni previste dalla normativa.

Infatti, in riferimento a tale prestazione l’INPS, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha recentemente fornito con circolare operativa le istruzioni specifiche sulla facoltà di riscatto dei periodi di congedo richiesti ai fini pensionistici. In particolare, condizione necessaria per l’esercizio della facoltà è che i periodi interessati risultino privi di qualsiasi copertura contributiva, obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, anche presso forme previdenziali diverse da quella nella quale viene presentata la domanda.

L’Istituto ha inoltre chiarito che la suddetta facoltà è riconosciuta anche ai lavoratori cessati dal servizio e ai soggetti già titolari di pensione, nel rispetto degli eventuali termini decadenziali previsti dalla disciplina della gestione previdenziale interessata. Ai fini dell’accoglimento della domanda, il richiedente deve produrre documentazione idonea a dimostrare l’effettiva fruizione del congedo ai sensi della legge n.106/2025, quale il provvedimento di concessione rilasciato dal datore di lavoro o altra documentazione equivalente.

In mancanza, di tale documentazione, potrà essere acquisita una dichiarazione rilasciata “ora per allora” dal datore di lavoro, purché supportata dalla documentazione sanitaria che ha dato luogo alla concessione del congedo e da elementi che consentano di verificare l’effettiva assenza dal servizio nel periodo interessato.

Per la determinazione dell’onere di riscatto trovano applicazione le regole del sistema contributivo, trattandosi di periodi necessariamente successivi all’entrata in vigore della legge n. 106/2025 e il costo sarà calcolato con il sistema a percentuale previsto dall’articolo 2, comma 5, del D. Lgs. n. 184/1997, applicando l’aliquota contributiva di finanziamento vigente alla data di presentazione della domanda nella gestione previdenziale interessata. L’INPS ha poi precisato che l’onere sostenuto è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo del soggetto che ha effettuato il versamento.

L’anzianità contributiva acquisita sarà utile sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione che per la determinazione della relativa misura. La domanda dovrà essere presentata, esclusivamente telematicamente dal sito dell'INPS, anche attraverso l’ausilio del Patronato EPAS.

Di seguito sono descritte le ulteriori prestazioni previste dalla legge n. 106/2025.

Dieci ore annue di permesso retribuito per visite, esami e cure

L'articolo 2 della legge introduce un contingente aggiuntivo di dieci ore annue di permesso retribuito destinato a specifiche esigenze sanitarie.

Per i lavoratori interessati da patologie oncologiche, la disposizione individua le condizioni previste per la fase attiva della malattia e il follow-up precoce. Per le patologie invalidanti o croniche, comprese quelle rare, è invece richiesto il grado di invalidità pari o superiore al 74%, secondo i termini della norma. Il beneficio è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti che assistono figli minorenni affetti dalle patologie contemplate.

I permessi possono essere utilizzati per visite mediche, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche e cure mediche frequenti. La necessità delle prestazioni deve essere comprovata attraverso la prescrizione del medico di medicina generale o di uno specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.

Le dieci ore costituiscono un plafond annuale aggiuntivo rispetto agli altri permessi riconosciuti dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Per le assenze effettuate nel rispetto delle condizioni previste spettano il trattamento economico e la copertura contributiva figurativa disciplinati dalla normativa.

Sotto il profilo operativo, il lavoratore deve presentare la richiesta al datore di lavoro secondo le procedure applicabili e conservare la documentazione idonea a comprovare l'effettiva effettuazione della prestazione sanitaria.

Priorità nell'accesso al lavoro agile dopo il congedo

La legge prevede inoltre che, al termine del congedo straordinario, vi sia una priorità nell'accesso alla modalità di lavoro agile per i lavoratori interessati, purché le caratteristiche delle mansioni svolte consentano il ricorso a tale organizzazione dell'attività.

La previsione mira a favorire il reinserimento lavorativo e a ridurre le difficoltà connesse alla ripresa dell'attività dopo un periodo prolungato di assenza per motivi di salute.

La priorità non determina, tuttavia, un diritto incondizionato allo svolgimento della prestazione da remoto. Occorre infatti verificare la compatibilità delle mansioni con il lavoro agile e le condizioni organizzative del rapporto.

Sul piano pratico, il lavoratore può presentare una richiesta al datore di lavoro al termine del congedo, richiamando la disposizione normativa e indicando, ove possibile, una soluzione organizzativa compatibile con l'attività svolta.

La sospensione dell'attività per i lavoratori autonomi

La Legge 106/2025 interviene anche sulla tutela dei lavoratori autonomi che svolgono prestazioni in modo continuativo per un committente, prevedendo la possibilità di sospendere l'esecuzione dell'attività fino a un massimo di trecento giorni per anno solare. La sospensione è collegata alle patologie individuate dalla normativa e deve essere supportata dalla documentazione sanitaria richiesta. La concreta applicazione della misura va verificata alla luce della natura del rapporto, delle condizioni previste dalla legge e della disciplina di riferimento. È importante sottolineare che la sospensione non equivale a un congedo retribuito: infatti, per il periodo in cui la prestazione non viene eseguita non matura automaticamente il relativo compenso. La misura mira, piuttosto, a consentire al lavoratore autonomo di affrontare la malattia senza che l'interruzione temporanea dell'attività determini necessariamente la cessazione del rapporto con il committente.

Premi di laurea e interventi amministrativi

Infine, la legge contiene ulteriori disposizioni che non attribuiscono un diritto individuale di assenza o una prestazione previdenziale. Tra queste rientra l'istituzione di un fondo destinato a finanziare premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti oncologici, rivolti agli studenti che conseguono determinati titoli di studio in ambito medico, biologico, biotecnologico, farmaceutico e sanitario. L'accesso ai premi dipende dai criteri di merito, dai requisiti specifici e dalle modalità di assegnazione stabiliti dalla disciplina attuativa e dagli eventuali bandi.

Un ulteriore intervento riguarda poi il potenziamento dell'infrastruttura tecnologica dell'INPS, al fine di adeguare i sistemi informatici alle esigenze connesse all'attuazione delle nuove disposizioni.

Per ricevere assistenza per la tutela dei tuoi diritti, rivolgiti al Patronato EPAS.