Pensioni Quota 100: la Corte di Cassazione si pronuncia in merito al divieto di cumulo per i pensionati
da "REDAZIONE EPAS" del 27/10/2026
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26864 del 14 ottobre 2026 (Sezione Lavoro), ha recentemente superato l'interpretazione dell’Inps in merito al divieto di cumulo per i pensionati. Secondo quanto stabilito dalla Corte dovrebbe essere applicata solo la riduzione proporzionale del trattamento pensionistico anziché la perdita totale dell'assegno per l’anno relative alla percezione del reddito da lavoro.
La vicenda trae origine dal ricorso di un pensionato che si era visto richiedere dall'INPS la restituzione dei ratei di pensione percepiti nel 2020 a seguito dello svolgimento di un'attività lavorativa. La Corte d'Appello di Bari aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo il rapporto ricondotto a una collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) e decretando la sospensione del trattamento pensionistico dell'anno.
L’articolo 14, comma 3, del D.L. n. 4/2019 prevede, infatti, la totale incumulabilità del trattamento pensionistico anticipato con redditi da lavoro autonomo o dipendente successivamente alla decorrenza del trattamento e sino al compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia (67 anni). Il cumulo reddituale è consentito unicamente con redditi da lavoro autonomo occasionale, percepiti entro la soglia dei 5.000 euro lordi annui. Lo stesso Istituto, secondo quanto stabilito dalla circolare n. 117/2019, ha applicato la norma in modo particolarmente rigido, stabilendo che nell'anno di percezione di redditi da lavoro autonomo, o subordinato, o di superamento del limite di cumulabilità di 5.000 euro con redditi da lavoro occasionale, è sospeso il pagamento della prestazione nell’anno di svolgimento dell’attività lavorativa e i ratei di pensione eventualmente già posti in pagamento sono recuperati dall'ente previdenziale. Pertanto, secondo le attuali disposizioni operative, anche guadagni relativamente esigui del pensionato, comporterebbero la perdita di una intera annualità di pensione pari a decine di migliaia di euro.
Sul punto è quindi intervenuta la Corte di Cassazione stabilendo che l’interpretazione dell’INPS si porrebbe in contrasto con le tutele stabilite dagli articoli 3 e 38 della Costituzione, sotto il profilo della proporzionalità e della ragionevolezza, rischiando di privare il cittadino dei mezzi di sostentamento adeguati. I giudici hanno rilevato la possibile violazione del principio di proporzionalità (Art. 3) e del diritto all’assistenza sociale (Art. 38), osservando che la norma di legge vieta la cumulabilità tra i due redditi, ma non contempla esplicitamente la sanzione della perdita integrale della pensione per l'intero anno solare. Infatti, una siffatta e sproporzionata restituzione, avrebbe richiesto una previsione legislativa espressa e inequivoca, non potendo essere rimessa alla mera interpretazione dell’INPS.
La Corte ha, quindi, cassato la sentenza impugnata precisando che il pensionato non può cumulare, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia il reddito pensionistico e quello derivante dal lavoro. Tuttavia, la violazione del divieto deve determinare esclusivamente la privazione della pensione in misura corrispondente all'entità del reddito da lavoro realizzato, attraverso lo scomputo, dal complessivo trattamento pensionistico, e non all’intera pensione percepita nell’anno di violazione del divieto.
Qualora tale decisione venisse recepita anche con circolare dall’Istituto non interesserebbe solo i pensionati che hanno usufruito della pensione Quota 100 (2019-2021), ma anche chi fruisce del trattamento di pensione anticipata flessibile (cd. Quota 103) che ha sostituito dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 la prestazione Quota 100. Infatti, nello stabilire la proroga, in merito al divieto di cumulo il legislatore ha richiamato le medesime disposizioni di cui all’articolo 14, co. 3 del Dl 4/2019.
Per ricevere assistenza per la tutela dei tuoi diritti, rivolgiti al Patronato EPAS.