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Torna indietro    da "REDAZIONE EPAS" del 10/10/2005

Maternità INPDAP: novità 2005
Le dipendenti pubbliche che abbiano cessato il servizio, anche se titolari di pensione a carico dell'INPDAP, possono ottenere, in base all'art. 25, comma 2, del TU delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al Dlgs 26 marzo 2001 n° 151, come già avviene per le pensionate INPS, l'accreditamento della contribuzione figurativa relativa a periodi di maternità avvenuta al di fuori del rapporto di lavoro. La Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della regione Piemonte ha infatti accolto, con la sentenza n° 133 dell'11 marzo - 11 aprile 2005, il ricorso presentato da una ex dipendente pubblica. La ricorrente, dopo aver cessato servizio e conseguito la pensione che le spettava, aveva richiesto all’INPDAP, nel febbraio 2003, che le fosse accreditata la contribuzione figurativa inerente al periodo di maternità per la nascita di una figlia avvenuta prima dell'assunzione in servizio.

Tale richiesta era stata però respinta dall'INPDAP, motivando il diniego con il fatto che la domanda era stata presentata dopo la cessazione dal servizio, quando l'interessata, ad avviso dello stesso Istituto, essendo divenuta titolare di pensione, non poteva più essere considerata un'iscritta all'INPDAP, e conseguentemente non si trovava più nella condizione prescritta dalla norma per chiedere ed ottenere l'accreditamento della contribuzione figurativa in oggetto. La Sezione della Corte dei Conti del Piemonte, modificando l'orientamento che aveva seguito in passato, ha ritenuto di non potere condividere la determinazione negativa adottata dall'INPDAP e, richiamando anche uno specifico precedente giurisprudenziale emesso a definizione di una analoga controversia da un'altra Sezione della stessa Corte dei Conti, ha valutato varie considerazioni tra cui le seguenti: la possibilità dell'accreditamento della contribuzione figurativa per la maternità avvenuta in assenza di rapporto di lavoro era stata prevista sia per le lavoratrici del settore pubblico sia per quelle del settore privato, a condizione che le interessate potessero vantare almeno cinque anni di contribuzione effettiva, dall'art. 14 del Dlgs n. 503/1992, che però l'aveva limitata alle ipotesi di maternità temporalmente collocate dopo il 1° gennaio 1994. Le normative emesse in seguito hanno confermato la necessità che le interessate, per potere beneficiare dell'accredito della contribuzione, hanno l'obbligo di possedere almeno cinque anni di anzianità contributiva versata in costanza di rapporto di lavoro, ma hanno eliminato il riferimento specifico agli eventi di maternità verificatisi dopo il 1° gennaio 1994, ammettendo l'accreditamento per le maternità in qualsiasi tempo avvenute.

Ciò ha consentito il riconoscimento figurativo per maternità senza rapporto di lavoro non solo per le lavoratrici ancora in costanza di rapporto di lavoro, ma anche per le ex dipendenti già in pensione: d'altronde l'INPS non ha mai fatto alcuna distinzione in merito tra lavoratrici e pensionate.



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