
da "
ITALIA OGGI" del
07/12/2005
Una direttiva dell'Istituto di previdenza sulla liquidazione dei trattamenti
Le nuove pensioni Inpdap non tollerano sbagli
Nel caso di
liquidazione di un trattamento in misura superiore al dovuto, infatti,
l'istituto non potrà richiedere al pensionato la restituzione degli indebiti. È
quanto precisa, tra l'altro, l'istituto di previdenza nella circolare n. 50 di
ieri con cui dirama una direttiva in ordine alla corretta applicazione delle
disposizioni in materia di indebiti pensionistici condivisa dal ministero del
lavoro.
Pensione ´subito' e definitiva
A partire da giugno
2004 l'Inpdap ha attivo il nuovo sistema di liquidazione delle pensioni,
´pensione subito', con cui, tra l'altro, è evitato il passaggio per un
trattamento provvisorio liquidato dall'ente datore di lavoro e quest'ultimo è
liberato, utilizzando il nuovo modello informativo PA04, da ogni responsabilità
su errori di calcolo o di diritto della pensione.
La pensione
definitiva
La novità, spiega la circolare, comporta anche conseguenze
sull'eventuale errore di liquidazione della pensione. Poiché i pensionati
ottengono ora il provvedimento definitivo, a loro deve applicarsi il principio
di irripetibilità delle somme erroneamente corrisposte laddove tale errore sia
consistito dell'erogazione di una pensione di misura maggiore a quella dovuta.
In particolare l'Inpdap spiega che, fermo restando che la revoca o la modifica
d'ufficio di una pensione è possibile soltanto nei casi stabiliti dalla legge e
nel termine prescrizionale di dieci anni, laddove venga rideterminata una
pensione con diminuzione del suo importo le somme corrisposte e non dovute
devono intendersi irripetibili. In questi casi, aggiunge, se l'indebito trae
origine da un'errata certificazione dei dati giuridici e/o economici effettuata
dall'ente datore di lavoro, l'istituto procederà a esperire azione di rivalsa
nei confronti del datore di lavoro per ottenere il rimborso delle somme erogate
ma non spettanti al pensionato.
La pensione provvisoria
Diversa
è la disciplina del recupero dei debiti che scaturiscono dal conguaglio tra un
trattamento provvisorio e pensione definitiva. In merito, ricorda l'Inpdap, la
Corte dei conti a sezioni unite (sentenza n. 1/Qm/1999) ha statuito che è del
tutto irrilevante la buona fede del percettore, il quale non è legittimato,
proprio perché il relativo trattamento è di per sé soggetto a successivo
conguaglio o rettifiche, a formarsi un ragionevole affidamento circa la
stabilità e la correttezza della pensione stessa; ciò anche nell'ipotesi in cui
l'erogazione dell'indebito pensionistico si sia protratta per un lasso di tempo
notevole. In tali casi, per la pubblica amministrazione la ripetizione
dell'indebito è atto normativamente obbligatorio, mentre restano discrezionali
soltanto le modalità di ripetizione che devono tener conto delle condizioni del
pensionato.
Informativa obbligatoria
Infine la circolare
precisa che, nei casi di recupero di somme indebitamente erogate, l'Inpdap ha
sempre l'obbligo di dare notizia dell'avvio del procedimento mediante
comunicazione personale al pensionato interessato, a cura della sede che ha
attivato la procedura di ripetizione. Inoltre, la sede Inpdap medesima ha anche
obbligo di notificare, nel più breve tempo possibile, il provvedimento di
addebito che citi i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato
l'attivazione del recupero.
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