
da "
PENSONE LEX" del
07/12/2005
Quali dipendenti Asl restano Enpam ai fini della pensione
Con la Circolare 23 giugno 2005, l’INPDAP, nel fare presente che i
sanitari in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale i quali
passino alle dipendenze delle Aziende Sanitarie Locali, con la trasformazione
del rapporto di lavoro da “convenzionato” a rapporto d’impiego, ai fini di
pensione debbono essere iscritti allo stesso INPDAP, aveva invitato gli enti
datori di lavoro interessati a versare all’Istituto i relativi contributi. Ciò
in attesa di conoscere l’avviso del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali che era stato interpellato circa l’applicazione dell’art. 6 del DLgs 28
luglio 2000, n. 254. Tale norma, infatti, per i predetti sanitari ha previsto la
facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già
costituita presso l’ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza dei
Medici), facoltà che, secondo l’INPDAP, non poteva riguardare il trattamento di
quiescenza, ma poteva valere ai soli fini di una prestazione aggiuntiva a carico
del Fondo Speciale ENPAM. Peraltro, acquisito il parere chiesto al Ministero del
lavoro, l’INPDAP, con la Circolare 17 ottobre 2005, n. 47, ha emanato nuove
istruzioni fornendo varie precisazioni tra cui le seguenti. Il personale
sanitario di cui trattasi è costituito dai medici addetti ai servizi di guardia
medica e di emergenza territoriale, dai medici di medicina dei servizi e dagli
specialisti ambulatoriali. Detto personale, ove abbia esercitato la facoltà di
opzione prevista dall’art. 6 del DLgs n. 254/2000, ha diritto al mantenimento
della posizione assicurativa già costituita presso l’ENPAM. Le Amministrazioni
sanitarie interessate, tenute al versamento verso l’ENPAM dei contributi
inerenti al trattamento di quiescenza per il personale optante, debbono
procedere alle regolarizzazioni per i contributi eventualmente già versati
all’INPDAP. Per il medesimo personale optante sussiste, tuttavia, l’obbligo di
versare all’INPDAP la contribuzione relativa al trattamento di fine servizio o
di fine rapporto, nonché il contributo dello 0,35 per cento per il Fondo
Credito.
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