Ente di Patronato e di Assistenza Sociale
Via Giovanni Giolitti, 212/C - 00185 Roma
Tel. 06.4818918 - Fax 06.48976812 - [email protected]
Numero Verde 800 029661

 I Vostri diritti sono i Nostri doveri!

»Home »News
»Chi siamo »link utili
»Attività »Cookie Policy
»Privacy Notice
WISTLEBLOWING Amministrazione Trasparente
venerdì 19 aprile 2024    Italiano Francese English Spagnolo Tedesco
x-CHIUDI
Indietro  Stampa  Stampa PDF    A | A | A |
Torna indietro    da "PENSONE LEX" del 07/12/2005

Quali dipendenti Asl restano Enpam ai fini della pensione
Con la Circolare 23 giugno 2005, l’INPDAP, nel fare presente che i sanitari in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale i quali passino alle dipendenze delle Aziende Sanitarie Locali, con la trasformazione del rapporto di lavoro da “convenzionato” a rapporto d’impiego, ai fini di pensione debbono essere iscritti allo stesso INPDAP, aveva invitato gli enti datori di lavoro interessati a versare all’Istituto i relativi contributi. Ciò in attesa di conoscere l’avviso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che era stato interpellato circa l’applicazione dell’art. 6 del DLgs 28 luglio 2000, n. 254. Tale norma, infatti, per i predetti sanitari ha previsto la facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l’ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza dei Medici), facoltà che, secondo l’INPDAP, non poteva riguardare il trattamento di quiescenza, ma poteva valere ai soli fini di una prestazione aggiuntiva a carico del Fondo Speciale ENPAM. Peraltro, acquisito il parere chiesto al Ministero del lavoro, l’INPDAP, con la Circolare 17 ottobre 2005, n. 47, ha emanato nuove istruzioni fornendo varie precisazioni tra cui le seguenti. Il personale sanitario di cui trattasi è costituito dai medici addetti ai servizi di guardia medica e di emergenza territoriale, dai medici di medicina dei servizi e dagli specialisti ambulatoriali. Detto personale, ove abbia esercitato la facoltà di opzione prevista dall’art. 6 del DLgs n. 254/2000, ha diritto al mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l’ENPAM. Le Amministrazioni sanitarie interessate, tenute al versamento verso l’ENPAM dei contributi inerenti al trattamento di quiescenza per il personale optante, debbono procedere alle regolarizzazioni per i contributi eventualmente già versati all’INPDAP. Per il medesimo personale optante sussiste, tuttavia, l’obbligo di versare all’INPDAP la contribuzione relativa al trattamento di fine servizio o di fine rapporto, nonché il contributo dello 0,35 per cento per il Fondo Credito.

Img Scarica allegato
Ascolta Ascolta questo testo: (voce maschile) | (voce femminile)
ATTENZIONE! Essendo una versione beta, questo lettore
potrebbe non funzionare correttamente con alcune news


FNA Il Patronato EPAS è un servizio della FNA - Federazione Nazionale Agricoltura