da "
REDAZIONE EPAS" del
09/12/2005
Cumulo pensione e redditi da lavoro autonomo
Cassazione tributaria Sentenza 21/10/2005, n. 20336 - Ai fini del cumulo
con i redditi da lavoro autonomo le pensioni anticipate sono equiparate alle
pensioni di anzianità , per le quali vigeva la regola del cumulo solo nella
misura del 50% (art. 10 comma 6 d.lgs. 503/1992 come modificato dall'art. 11
comma 9 l. 537/1993). Nella disposizione transitoria (che prevedeva il diritto
al cumulo integrale esclusivamente per coloro i quali, al 31 dicembre 1994,
erano titolari di pensione, o alla stessa data, avevano raggiunto i requisiti
minimi per la pensione di anzianità o di vecchiaia) rientrano i beneficiari del
pensionamento anticipato di cui all'art. 10 l. 451/1994 il cui rapporto è
estinto per legge al 31 dicembre 1994, in quanto, attraverso la maggiorazione
della anzianità assicurativa e contributiva prevista dalla legge, hanno
acquisito i requisiti contributivi minimi per la pensione di anzianità al 31
dicembre 1994. Le Sezioni Unite hanno così affrontato la questione del cumulo
tra prepensionamento e redditi di lavoro dipendente, affermando che il nodo va
risolto fondamentalmente sulla base del diritto positivo, richiamando le regole
sulla pensione di anzianità: la pensione anticipata non è infatti un tertium
genus, ma una ordinaria pensione di anzianità, per la quale sono necessari i
trentacinque anni, ma che ha la peculiarità di venire acquisita con un accredito
ex lege dei requisiti mancanti.
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