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Torna indietro    da "EPAS NOTIZIE" del 20/12/2005

Previdenza complemetare: in G.U. la riforma del TFR
È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il D.Lgs. n. 252/2005, recante la disciplina delle forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.
Le nuove norme diventeranno operative dal 1° gennaio 2008, contestualmente all'entrata in vigore della riforma sulla previdenza obbligatoria.
Destinatari
Possono aderire (individualmente o collettivamente):

  • i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici;
  • i lavoratori autonomi e i liberi professionisti;
  • i soci lavoratori di cooperative, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate;
  • i soggetti destinatari del D.Lgs. n. 565/1996.

Istituzione delle forme pensionistiche complementari
Le forme pensionistiche complementari possono essere istituite, tra gli altri, da:
· contratti e accordi collettivi, anche aziendali, accordi fra lavoratori, accordi - anche interaziendali - per gli appartenenti alla categoria dei quadri;

  • accordi fra lavoratori autonomi o liberi professionisti;
  • regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali;
  • regioni, che ne disciplinano il funzionamento con legge regionale;
    · accordi fra soci lavoratori di cooperative;
  • accordi tra soggetti destinatari del D.Lgs. n. 565/1996;
  • enti di diritto privato.

Costituzione dei fondi pensione
I fondi pensione sono costituiti come: a) soggetti giuridici di natura associativa, distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa; b) come soggetti dotati di personalità giuridica (il riconoscimento della personalità giuridica consegue al provvedimento di autorizzazione adottato dalla COVIP).
Autorizzazione all'esercizio
L'esercizio dell'attività dei fondi pensione é subordinato alla preventiva autorizzazione della COVIP. I termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l'autorizzazione sono fissati in 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza e della documentazione ovvero in 30 giorni dalla data di ricevimento dell'ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.
Con successivi decreti, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali determinerà:

  • requisiti formali di costituzione e gli elementi essenziali dello statuto e dell'atto di destinazione del patrimonio;
  • requisiti per l'esercizio dell'attività;
  • contenuti e modalità del protocollo di autonomia gestionale.

L’esercizio dell’attività senza le prescritte autorizzazioni o approvazioni é punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 5.200 a 25.000 euro.
Finanziamento
Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando (in caso di lavoratori autonomi e liberi professionisti, il finanziamento é' attuato mediante contribuzioni a carico dei soggetti stessi). Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti, modalità e misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.
Il contributo da destinare alle forme pensionistiche complementari é stabilito in cifra fissa oppure:

  • per i lavoratori dipendenti, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione stessa;
  • per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente;
  • per i soci lavoratori di società cooperative, secondo la tipologia del rapporto di lavoro, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR ovvero degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori ovvero in percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF relativo al periodo d'imposta precedente;
  • per i lavoratori dipendenti della P.A., i contributi alle forme pensionistiche debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto.

I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del decreto e, limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, é consentito - nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione - dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro, pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche e, comunque, per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.
Conferimento del TFR
Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo:

  • modalità esplicite: entro 6 mesi dalla data di prima assunzione, il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR alla forma di previdenza complementare prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore decida di mantenere il TFR presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata;
  • modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore - nel citato termine di 6 mesi - non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza del periodo, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, ovvero (in caso di presenza di più forme pensionistiche) alla forma pensionistica alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, ovvero ancora alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS.

Prima dell'avvio del periodo di sei mesi, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima della scadenza del termine, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando é destinato alla scadenza del semestre.
Prestazioni
Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere anticipazioni della posizione individuale maturata:

  • in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli. Sull'importo erogato é applicata una ritenuta a titolo d'imposta del 15%, ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
  • decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli. Sull'importo erogato si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%;
  • decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze degli aderenti. Sull'importo erogato si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%.

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