Ente di Patronato e di Assistenza Sociale Via Giovanni Giolitti, 212/C - 00185 Roma Tel. 06.4818918 - Fax 06.48976812 - [email protected] Numero Verde 800 029661 I Vostri diritti sono i Nostri doveri! |
|
Area Operatori |
Istituzione delle forme pensionistiche complementari
Le forme
pensionistiche complementari possono essere istituite, tra gli altri,
da:
· contratti e accordi collettivi, anche aziendali, accordi fra
lavoratori, accordi - anche interaziendali - per gli appartenenti alla categoria
dei quadri;
Costituzione dei fondi pensione
I fondi pensione sono costituiti
come: a) soggetti giuridici di natura associativa, distinti dai soggetti
promotori dell'iniziativa; b) come soggetti dotati di personalità giuridica (il
riconoscimento della personalità giuridica consegue al provvedimento di
autorizzazione adottato dalla COVIP).
Autorizzazione
all'esercizio
L'esercizio dell'attività dei fondi pensione é subordinato
alla preventiva autorizzazione della COVIP. I termini per il rilascio del
provvedimento che concede o nega l'autorizzazione sono fissati in 60 giorni
dalla data di ricevimento dell'istanza e della documentazione ovvero in 30
giorni dalla data di ricevimento dell'ulteriore documentazione eventualmente
richiesta entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.
Con
successivi decreti, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali
determinerà:
L’esercizio dell’attività senza le prescritte autorizzazioni o approvazioni é
punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 5.200 a 25.000
euro.
Finanziamento
Il finanziamento delle forme pensionistiche
complementari può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico
del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il
conferimento del TFR maturando (in caso di lavoratori autonomi e liberi
professionisti, il finanziamento é' attuato mediante contribuzioni a carico dei
soggetti stessi). Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di
determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico,
relativamente ai lavoratori dipendenti, modalità e misura minima della
contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono
essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.
Il
contributo da destinare alle forme pensionistiche complementari é stabilito in
cifra fissa oppure:
I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente sono
deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro
5.164,57. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in
vigore del decreto e, limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme
pensionistiche complementari, é consentito - nei 20 anni successivi al quinto
anno di partecipazione - dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il
limite di 5.164,57 euro, pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro e i
contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione alle forme
pensionistiche e, comunque, per un importo non superiore a 2.582,29 euro
annui.
Conferimento del TFR
Il conferimento del TFR maturando alle
forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e
avviene, con cadenza almeno annuale, secondo:
Prima dell'avvio del periodo di sei mesi, il datore di lavoro deve fornire al
lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni
prima della scadenza del termine, il lavoratore che non abbia ancora manifestato
alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni
relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando
é destinato alla scadenza del semestre.
Prestazioni
Gli aderenti
alle forme pensionistiche complementari possono richiedere anticipazioni della
posizione individuale maturata: