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Torna indietro    da "ANTEX" del 16/12/2005

Convertito in legge il decreto collegato alla Finanziaria 2006
Nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2005, n. 195, è stata pubblicata la   Legge 2 dicembre 2005, n. 248 (in vigore dal 3 dicembre 2005), di conversione del   DL 30 settembre 2005, n. 203, recante “Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, tra le molteplici disposizioni del quale si segnalano le seguenti d’interesse per le aziende datrici di lavoro.

Modello F24
Dal 1° febbraio 2006 i soggetti tenuti alla presentazione telematica delle dichiarazioni, direttamente o tramite gli intermediari abilitati (vale a dire, i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, escluse le persone fisiche con volume d’affari inferiore o uguale a 10.000 euro, i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta, modello 770, i soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all’applicazione degli studi di settore) avranno facoltà di effettuare i versamenti unificati a mezzo modello F24 in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati.

Pignoramento del quinto dello stipendio
In materia di riscossione delle imposte sui redditi e di espropriazione del quinto dello stipendio, la Legge di conversione stabilisce che l’atto di pignoramento del quinto dello stipendio deve contenere l’ordine al datore di lavoro di pagare direttamente al concessionario (la nuova società Riscossione SpA), fino a concorrenza del credito per il quale si procede, le seguenti somme:

  • il quinto degli stipendi non ancora corrisposti, ma il diritto alla percezione dei quali sia maturato prima della data di notifica dell’atto di pignoramento, entro 15 giorni dalla notifica dello stesso;
  • il quinto degli stipendi da corrispondere e delle somme dovute a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, alle rispettive scadenze previste.

La società Riscossione SpA, di nuova costituzione, gestirà dal 1° ottobre 2006 il sistema della riscossione spontanea, della liquidazione e dell’accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e delle società collegate.

Conferimento del Tfr a forme pensionistiche complementari e compensazioni alle imprese
Sono confermate in sede di conversione le disposizioni sulle compensazioni alle imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto a forme pensionistiche complementari, in attuazione di quanto previsto dalla   Legge delega 23 agosto 2004, n. 243. In particolare, verranno stabiliti con decreto ministeriale le modalità ed i criteri di funzionamento e gestione di un Fondo di garanzia per agevolare l’accesso al credito delle imprese che trasferiranno il TFR a forme pensionistiche complementari.
Per il finanziamento del Fondo è autorizzata la spesa di 154 milioni di euro per il 2006, 347 milioni di euro per il 2007, 424 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2008 ed il 2010 e 243 milioni di euro per il 2011, comprensivi dei costi di gestione.
La garanzia del Fondo copre fino all’intero ammontare dei finanziamenti concessi alle imprese per i conferimenti di TFR effettuati nel periodo 2006-2010 e dei relativi interessi.

È previsto, inoltre, un graduale esonero contributivo, con decorrenza 1° gennaio 2006, nelle misure percentuali riportate nella tabella sottostante, per ogni lavoratore interessato dal trasferimento delle quote di TFR, in funzione compensativa dei maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il predetto trasferimento. Tali percentuali andranno applicate nella medesima percentuale di TFR maturando destinato alle forme di previdenza complementare. 

Anno

 Esonero contributivo
2006  0,12%
2007  0,16%
2008  0,19%
2009  0,21%
2010 0,23%
2011  0,25%
2012  0,26%
2013  0,27%
2014  0,28%

L’esonero è relativo alle aliquote contributive destinate alla gestione delle prestazioni temporanee dell’INPS, prioritariamente, nell’ordine, CUAF, maternità e disoccupazione, con esclusione del contributo al Fondo di garanzia del TFR e del contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria dello 0,30%.
In caso di incapienza sui predetti contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro per il singolo lavoratore, la differenza è decurtata, a titolo di esonero contributivo, dall’ammontare complessivo dei contributi che il datore di lavoro deve pagare all’INPS.

Va rilevato che la riforma della previdenza complementare approvata dal Consiglio dei Ministri in data 24 novembre 2005 ed emanata con   D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2005, n. 289, prevede che le disposizioni relative al conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari, per espressa volontà del lavoratore o tacitamente, entreranno in vigore dal 1° gennaio 2008.
Tuttavia, in sede di conversione del decreto legge è confermato il termine di decorrenza delle predette misure compensative a partire dal 1° gennaio 2006. Sul punto, è necessario pertanto attendere gli opportuni chiarimenti degli Enti competenti in materia.

Proroghe per l'anno 2006 dei trattamenti CIGS e mobilità
In sede di conversione è stata introdotta la previsione che, diversamente dalla prassi sinora adottata di emanazione dei relativi provvedimenti in corso d’anno, anticipa già per il prossimo anno la proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e mobilità, a favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. La proroga viene disposta in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006.

Presentazione del DURC per i finanziamenti e le sovvenzioni comunitarie
È confermata la disposizione già contenuta nel cit. DL n. 203/2005, secondo la quale per l’accesso ai benefici ed alle sovvenzioni comunitari le imprese di tutti i settori produttivi, non solo quello edile, devono presentare il documento unico di regolarità contributiva (DURC), che attesta la regolarità dell’impresa negli adempimenti INPS, INAIL e Casse Edili (per il settore dell’edilizia), in conformità alle specifiche normative di riferimento.

Lavoro accessorio 
Tra le attività per le quali possono essere effettuate prestazioni occasionali di lavoro accessorio viene ora prevista anche l’esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario effettuate da studenti e pensionati. Ciò a seguito dell’introduzione di una nuova lettera, la lettera e-ter, nell’elenco di attività contenuto nell’art. 70, comma 1,   D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.


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