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Torna indietro    da "KATAWEB" del 21/12/2005

Si tratta di una maggiorazione della pensione di una somma pari a 30mila vecchie lire
Agli ex combattenti ed assimilati che si sono pensionati dopo l’anno 1985, la maggiorazione della pensione nella misura di lire 30.000, prevista dall’art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, spetta nello stesso importo applicabile agli assicurati che ne hanno fruito già dal 1985, anno della sua istituzione. Pertanto tutti gli aumenti per perequazione automatica che, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 6, debbono essere applicati sulla maggiorazione rappresentata dalle predette 30.000 lire, anno dopo anno, dal 1985 in poi, spettano anche a coloro che hanno ottenuto la pensione o inizino a fruire della pensione con decorrenza collocata in uno degli anni successivi al 1985. Lo ha affermato la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione nella sentenza 4 maggio-7 luglio 2005, n. 14285, respingendo il ricorso proposto dall’INPS contro la sentenza n. 576/2002 sfavorevole all’Istituto previdenziale ed emanata dalla Corte d’appello di Firenze a conferma di una pronuncia adottata dal Tribunale di Pistoia. Secondo l’INPS, l’art. 6 della legge n. 140/1985 dovrebbe interpretarsi nel senso che la perequazione automatica annuale sulla maggiorazione pensionistica in parola può trovare applicazione per ogni pensionato interessato soltanto dopo che detta maggiorazione sia diventata attuale, e cioè con l’inizio dell’erogazione della pensione. La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha però ritenuto che la tesi dell’INPS non possa essere condivisa per varie ragioni tra cui le seguenti. La maggiorazione delle 30.000 lire è stata prevista dall’art. 6 della legge n. 140 del 1985 con lo scopo di assicurare un beneficio pensionistico alle categorie degli ex combattenti ed assimilati che non hanno avuto modo di fruire dei benefici economici stabiliti dalla legge n. 336/1970 e successive modificazioni. Ne consegue che, rispetto alla finalità perseguita dalla norma, l’eventuale accoglimento dell’interpretazione che di tale norma fornisce l’INPS determina una disparità di trattamento tra i pensionati interessati, con conseguente violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, perché la maggiorazione pensionistica delle 30.000 lire verrebbe corrisposta in misura diversa, ai vari pensionati, a seconda dell’anno del pensionamento. La differenza di trattamento non troverebbe giustificazione neppure nel fenomeno della evoluzione nel tempo, migliorativa o peggiorativa, della disciplina normativa. Peraltro, non può essere trascurato il fatto che nel comma 3 dell’art. 6 della legge n. 140/1985 la perequazione automatica viene richiamata a proposito della maggiorazione e riguarda, quindi, la maggiorazione di per sé considerata, tant’è che l’inserimento della stessa maggiorazione nel trattamento pensionistico è previsto soltanto dopo, nel successivo comma 7 dello stesso art. 6. Da qui la decisione di non accogliere il ricorso presentato dall’INPS e di ritenere legittima la sentenza della Corte di appello di Firenze. (21 dicembre 2005)
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