
da "
IL SOLE 24 ORE" del
09/12/2005
Rivalutazione del Tfr: datori all'acconto
Tutti i datori di lavoro sono chiamati alla cassa per il versamento
dell’imposta sostitutiva calcolata sulla rivalutazione del Tfr. Per il 2005
l’obbligo prevede un primo versamento in acconto entro il prossimo 16 dicembre e
la determinazione del saldo, da versare entro il 16 febbraio 2006.
La
norma
L’articolo 11, comma 4 del Dlgs 47/2000 stabilisce che i sostituti
d’imposta devono versare un’imposta nella misura dell’11% calcolata sulle
rivalutazioni del fondo Tfr maturate in ciascun anno. Il sostituto deve versare
un acconto commisurato al 90% delle rivalutazioni che maturano nell’anno
precedente (metodo storico) oppure, commisurato al 90% delle rivalutazioni
che maturano nell’anno per il quale l’acconto stesso è dovuto (metodo
previsionale). Il datore di lavoro può scegliere, in ciascun anno, tra le due
modalità di calcolo dall’acconto in base a quella che ritiene più
conveniente.
Il metodo presuntivo
Le Entrate, con la circolare
50/2002, hanno fornito istruzioni sull’imponibile da utilizzare per la
determinazione del metodo presuntivo dell’acconto. In particolare, l’imposta
sulla rivalutazione è costituita dal Tfr maturato fino al 31 dicembre 2004
relativo ai dipendenti ancora in forza al 30 novembre 2005. La percentuale di
rivalutazione è pari all’indice Istat del mese di dicembre 2004. Per i
dipendenti cessati in corso d’anno (prima del 30 novembre 2005), l’acconto è
dovuto nella misura del 90% dell’imposta trattenuta sulle rivalutazioni alla
cessazione del rapporto.
I soggetti esclusi dall’acconto
Sempre la
circolare 50/2002 ha fatto presente che le aziende costituite nell’anno
precedente a quello per il quale è dovuto l’acconto (e quindi il 2004) possono
versare direttamente il saldo dell’imposta sostitutiva entro il 16 febbraio
2006.i datori di lavoro che, invece, hanno costituito un’impresa nel corso del
2005 , mancando una rivalutazione del Tfr, non devono versare l’imposta
sostitutiva dell’11%.
Nessun versamento è dovuto dagli enti della pubblica
amministrazione o dall’Inpdap per i dipendenti pubblici che sono in regime di
Tfr (Rm 80/2002)
Le operazioni societarie
In caso di operazioni di
fusione e scissione, gli obblighi di versamento dei soggetti che si estinguono
sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione o
della scissione ovvero, dalla società incorporante o risultante dalla fusione o
dalla scissione, successivamente alla data di efficacia dell’operazione (Cm
29/2001).
In caso di operazioni societarie che non comportano l’estinzione
dei soggetti preesistenti, invece, gli obblighi di versamento cadono sul
soggetto cedente, relativamente al personale per cui non si verifica un
passaggio presso altri datori di lavoro. L’adempimento cade invece sul soggetto
cessionario per i dipendenti trasferiti senza interruzione del rapporto di
lavoro (Cm 78/2001).
Il versamento
L’acconto deve essere versato
entro il prossimo venerdì 16 dicembre con F24, avvalendosi anche della
compensazione con altre imposte o contributi, utilizzando il codice tributo
“1712”. Per il versamento dell’imposta sostitutiva, sia in acconto che a saldo,
può essere utilizzato il credito d’imposta sul Tfr (legge 662/1996), mediante
una compensazione in F24 nel limite, tuttavia, dell’imposta sostitutiva
dovuta.
In questo caso, ai fini della compilazione del modello F24, si
precisa che, nella colonna “anno di riferimento”, bisogna indicare l’anno di
utilizzo del credito stesso e, nella colonna “importi a credito compensati” il
codice tributo 1250 relativo all’anticipo d’imposta sul Tfr.
L’eventuale
importo compensato non rileva per la determinazione del limite dei crediti
compensabili per anno solare nel modello F24 (articolo 34 della legge
388/2000).
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