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Torna indietro    da "NOTIZIARIO LAVORO & PREVIDENZA" del 15/12/2005

Infortuni sul lavoro
Il DM 15.7.2005 ha approvato la delibera del Consiglio di amministrazione 8.11.2004, n. 50 –integrativa della delibera commissariale 7.4.2004 n. 168- che ha modificato l’art. 53, co. 1, del Testo unico n. 1124/1965, nel senso di seguito precisato.

Nuova disciplina
La suindicata delibera del C.d.a n. 50 del 2004 prevede che il datore di lavoro che effettui la denuncia di infortunio per via telematica sia esonerato dall’obbligo di inviare il certificato medico, salvo che l’Inail non ne faccia espressa richiesta, qualora tale certificato non sia stato direttamente inviato all’Istituto dal lavoratore o dal medico certificatore.
La modifica mira - nell’ottica di un’ulteriore semplificazione dei rapporti tra Inail e datore di lavoro - ad evitare che quest’ultimo sia tenuto ad inviare copia dello stesso certificato medico del quale l’Inail sia già venuto in possesso tramite altra fonte (medici di famiglia, medici ospedalieri o lo stesso lavoratore).
Ai sensi della nuova disposizione pertanto:

  • il datore di lavoro che abbia tempestivamente provveduto alla trasmissione della denuncia di infortunio per via telematica è sollevato dall’onere dell’invio contestuale del certificato medico;
  • l’Istituto deve richiedere l’invio del certificato medico al datore di lavoro nelle sole ipotesi in cui non lo abbia già ricevuto dall’infortunato o dal medico certificatore;
  • il datore di lavoro, al quale l’Inail faccia pervenire la richiesta specifica del certificato medico, è tenuto a trasmettere tale certificazione ai sensi dell’art. 53, co. 1, del Testo unico n. 1124/1965, così come modificato dalla delibera n. 50/2004 più volte menzionata. In caso si mancato invio restano confermate le disposizioni di cui al punto 6 della circolare n. 22/1998.
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