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Torna indietro    da "PENSONE LEX" del 08/12/2005

Le istruzioni operative per tenere conto della sentenze della Cassazione
L'invalidità trasformabile in vecchiaia ma non in anzianità

Con la Circolare 11 novembre 2005, n. 5, l’ENPALS (Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo) ha emanato le istruzioni operative per tenere conto della sentenza in data 4 maggio 2004, n. 8433, e della sentenza 19 maggio 2004, n. 9492, emanate dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e relative alla possibilità o meno di trasformare la pensione di invalidità in pensione di vecchiaia o in pensione di anzianità. In particolare con la sentenza n. 8433/2004 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia è possibile perché i due trattamenti risultano accomunati dal rilievo della natura del rischio protetto che per entrambi riguarda la perdita della capacità di lavoro. Le stesse Sezioni Unite, con la sentenza n. 9492/2004 hanno, invece, precisato che non è possibile trasformare la pensione di invalidità in pensione di anzianità, in quanto la perdita della capacità di lavoro, che accomuna i trattamenti di invalidità e di vecchiaia, non può essere riferita anche alle pensioni di anzianità. Infatti, la pensione di anzianità ha come presupposto l’avvenuto svolgimento dell’attività lavorativa per un tempo determinato e, per questa ragione, corrisponde ad una forma previdenziale diversa da quella della pensione di invalidità e della pensione di vecchiaia. Sulla base di tali principi, i titolari di pensione di invalidità, di pensione di invalidità specifica e di pensione di invalidità privilegiata del Fondo Lavoratori dello Spettacolo e del Fondo Professionisti Sportivi dell’ENPALS, possono chiedere la trasformazione della prestazione di invalidità di cui fruiscono in pensione di vecchiaia, sempre che sussistano i requisiti di età, assicurazione, contribuzione e cessazione dell’attività lavorativa, necessari per conseguire il trattamento di vecchiaia. La pensione di vecchiaia sarà calcolata secondo le norme vigenti alla data della relativa decorrenza, con l’attribuzione all’interessato dell’importo più favorevole tra quello precedentemente percepito e quello relativo alla nuova pensione. Le pensioni di invalidità, le pensioni di invalidità specifica e quelle di invalidità privilegiata non sono in alcun caso trasformabili in pensioni di anzianità. La trasformazione del trattamento di invalidità in pensione di vecchiaia deve essere chiesta all’ENPALS con apposita domanda. I requisiti per l’acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia e le modalità per il calcolo del relativo importo sono quelli previsti dalle disposizioni in vigore alla data di decorrenza della stessa pensione di vecchiaia. L’erogazione del nuovo importo di pensione decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. La Circolare, con riferimento alle domande pendenti e a quelle definite negativamente, fornisce le istruzioni rispetto alle ipotesi di: procedimenti amministrativi definiti; domande proposte prima della emanazione della Circolare; ricorsi amministrativi pendenti; controversie giudiziarie in corso. Resta confermato che l’assegno ordinario di invalidità, secondo quanto previsto dalla legge n. 222/1984, si trasforma automaticamente, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile.
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