
da "
PENSONE LEX" del
08/12/2005
Le istruzioni operative per tenere conto della sentenze della Cassazione
L'invalidità trasformabile in vecchiaia ma non in anzianità
Con la Circolare 11 novembre 2005, n. 5, l’ENPALS (Ente Nazionale di
Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo) ha emanato le
istruzioni operative per tenere conto della sentenza in data 4 maggio 2004, n.
8433, e della sentenza 19 maggio 2004, n. 9492, emanate dalle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione e relative alla possibilità o meno di trasformare la
pensione di invalidità in pensione di vecchiaia o in pensione di anzianità. In
particolare con la sentenza n. 8433/2004 le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno affermato che la trasformazione della pensione di invalidità in
pensione di vecchiaia è possibile perché i due trattamenti risultano accomunati
dal rilievo della natura del rischio protetto che per entrambi riguarda la
perdita della capacità di lavoro. Le stesse Sezioni Unite, con la sentenza n.
9492/2004 hanno, invece, precisato che non è possibile trasformare la pensione
di invalidità in pensione di anzianità, in quanto la perdita della capacità di
lavoro, che accomuna i trattamenti di invalidità e di vecchiaia, non può essere
riferita anche alle pensioni di anzianità. Infatti, la pensione di anzianità ha
come presupposto l’avvenuto svolgimento dell’attività lavorativa per un tempo
determinato e, per questa ragione, corrisponde ad una forma previdenziale
diversa da quella della pensione di invalidità e della pensione di vecchiaia.
Sulla base di tali principi, i titolari di pensione di invalidità, di pensione
di invalidità specifica e di pensione di invalidità privilegiata del Fondo
Lavoratori dello Spettacolo e del Fondo Professionisti Sportivi dell’ENPALS,
possono chiedere la trasformazione della prestazione di invalidità di cui
fruiscono in pensione di vecchiaia, sempre che sussistano i requisiti di età,
assicurazione, contribuzione e cessazione dell’attività lavorativa, necessari
per conseguire il trattamento di vecchiaia. La pensione di vecchiaia sarà
calcolata secondo le norme vigenti alla data della relativa decorrenza, con
l’attribuzione all’interessato dell’importo più favorevole tra quello
precedentemente percepito e quello relativo alla nuova pensione. Le pensioni di
invalidità, le pensioni di invalidità specifica e quelle di invalidità
privilegiata non sono in alcun caso trasformabili in pensioni di anzianità. La
trasformazione del trattamento di invalidità in pensione di vecchiaia deve
essere chiesta all’ENPALS con apposita domanda. I requisiti per l’acquisizione
del diritto alla pensione di vecchiaia e le modalità per il calcolo del relativo
importo sono quelli previsti dalle disposizioni in vigore alla data di
decorrenza della stessa pensione di vecchiaia. L’erogazione del nuovo importo di
pensione decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello della
presentazione della domanda. La Circolare, con riferimento alle domande pendenti
e a quelle definite negativamente, fornisce le istruzioni rispetto alle ipotesi
di: procedimenti amministrativi definiti; domande proposte prima della
emanazione della Circolare; ricorsi amministrativi pendenti; controversie
giudiziarie in corso. Resta confermato che l’assegno ordinario di invalidità,
secondo quanto previsto dalla legge n. 222/1984, si trasforma automaticamente,
in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di
vecchiaia al compimento dell’età pensionabile.
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