Ente di Patronato e di Assistenza Sociale Via Giovanni Giolitti, 212/C - 00185 Roma Tel. 06.4818918 - Fax 06.48976812 - [email protected] Numero Verde 800 029661 I Vostri diritti sono i Nostri doveri! |
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Area Operatori |
Agevolazioni contributive
In caso di assunzioni con contratto a
tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal
lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da
un periodo uguale a quello suddetto, quando le assunzioni non siano effettuate
in sostituzione di lavoratori dipendenti licenziati o sospesi, i datori di
lavoro versano i contributi previdenziali ed assistenziali nella misura del 50%
per un periodo di 36 mesi; qualora le assunzioni siano effettuate da imprese
operanti nei territori del Mezzogiorno ovvero da imprese artigiane, i datori
godono dell’esonero totale per uguale periodo. La previsione ha carattere di
eccezionalità ed é applicabile nei soli casi in cui sia espressamente
richiamata. Relativamente al contratto di lavoro intermittente, non è
rinvenibile alcun riferimento all’applicabilità di specifiche ipotesi
agevolative già vigenti: per tale tipologia contrattuale è infatti previsto un
apposito regime contributivo, almeno nelle ipotesi di lavoro intermittente che
comportano la corresponsione della indennità di
disponibilità.
Indennità di disoccupazione
La corresponsione
dell’indennità di disoccupazione per i periodi non lavorati non appare
compatibile ove il lavoratore usufruisca dell’indennità di
disponibilità.