da "
IL SOLE 24 ORE" del
11/01/2006
L'Inps cambia rotta sulla maternità
Il prolungamento del diritto all’indennità di maternità, stabilito quando
il congedo inizi trascorsi 60 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e
la lavoratrice si trovi all’inizio del periodo di congedo disoccupata e in
godimento dell’indennità di disoccupazione, spetta anche alla lavoratrice che
abbia maturato il diritto all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.
Lo precisa l’Inps con la circolare 4 del 9 Gennaio 2006, che rappresenta
un’inversione di rotta per effetto di una serie di sentenze della Corte di
Cassazione. Secondo quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo 151 del 2001, se il congedo di maternità ha inizio trascorsi
60 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trova,
all’inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento
dell’indennità di disoccupazione, essa ha diritto all’indennità giornaliera di
maternità anziché all’indennità ordinaria di disoccupazione.
Con le
circolari 254 del 20 Settembre 1994 e 60 del 25 Marzo 2002 l’Inps aveva
sottolineato che, in presenza delle altre condizioni di legge di cui al predetto
comma 4 dell’articolo 24, il diritto all’indennità per congedo di maternità
potesse essere conservato dalla lavoratrice che all’inizio del periodo di
congedo avesse ottenuto, anche solo teoricamente, l’indennità di disoccupazione
con i requisiti normali di assicurazione e di contribuzione e non anche
l’indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti di cui alla legge 160/1988
e successive modificazioni e integrazioni. L’Istituto aveva ritenuto che la
concomitanza tra l’inizio del congedo di maternità e il diritto all’indennità di
disoccupazione non potesse realizzarsi in caso di esistenza del diritto alla
indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.
Questo in quanto era
impossibile individuare sic et simpliciter il periodo di godimento
dell’indennità di disoccupazione richiesto dal predetto comma 4, trattandosi di
giornata indennizzabili, senza riferimento a un periodo individuabile
cronologicamente tra una data iniziale e una finale del calendario. Circostanza,
questa, che avviene invece in caso di disoccupazione con requisiti normali. Con
le sentenze 12778 del 2 Settembre 2003 la Corte di Cassazione ha ritenuto
applicabile il comma 3 dell’articolo 17 della legge 1204/71 (oggi sostituito dal
comma 4 dell’articolo 24 del decreto legislativo 151/2001) anche in favore delle
lavoratrici aventi diritto all’indennità di disoccupazione con requisiti
ridotti. La motivazione della Cassazione è stata che «il legislatore non ha
inteso introdurre un’indennità di natura diversa per i lavoratori precari ma ha
voluto allargare a tale categoria la stessa indennità».
Poiché il
trattamento di disoccupazione con requisiti ridotti non è riconoscibile per i
periodi o le giornate di non occupazione che si collocano oltre il 31 Dicembre
dell’anno di riferimento, ne deriva che, quando il congedo di maternità abbia
inizio all’anno successivo a quello di riferimento della prestazione di
disoccupazione, non sarà, del pari, riconoscibile l’indennità di maternità,
stante l’impossibilità di identificare, in tali ipotesi, il godimento in atto
dell’indennità di disoccupazione. Al contrario, nota l’Inps, se la data di
inizio del congedo di maternità si colloca nello stesso anno in cui è stata
svolta l’attività lavorativa ed entro il periodo di presunto godimento
dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, potrà essere
riconosciuta, in luogo del suddetto trattamento di disoccupazione, l’indennità
di maternità.
Ascolta questo testo:
(voce maschile) |
(voce femminile)
ATTENZIONE! Essendo una versione beta, questo lettore
potrebbe non funzionare correttamente con alcune news
Il Patronato EPAS è un servizio della FNA - Federazione Nazionale Agricoltura