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Torna indietro    da "IL SOLE 24 ORE" del 11/01/2006

L'Inps cambia rotta sulla maternità
Il prolungamento del diritto all’indennità di maternità, stabilito quando il congedo inizi trascorsi 60 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi all’inizio del periodo di congedo disoccupata e in godimento dell’indennità di disoccupazione, spetta anche alla lavoratrice che abbia maturato il diritto all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. Lo precisa l’Inps con la circolare 4 del 9 Gennaio 2006, che rappresenta un’inversione di rotta per effetto di una serie di sentenze della Corte di Cassazione. Secondo quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 24 del Decreto Legislativo 151 del 2001, se il congedo di maternità ha inizio trascorsi  60 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trova, all’inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell’indennità di disoccupazione, essa ha diritto all’indennità giornaliera di maternità anziché all’indennità ordinaria di disoccupazione.

Con le circolari 254 del 20 Settembre 1994 e 60 del 25 Marzo 2002 l’Inps aveva sottolineato che, in presenza delle altre condizioni di legge di cui al predetto comma 4 dell’articolo 24, il diritto all’indennità per congedo di maternità potesse essere conservato dalla lavoratrice che all’inizio del periodo di congedo avesse ottenuto, anche solo teoricamente, l’indennità di disoccupazione con i requisiti normali di assicurazione e di contribuzione e non anche l’indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti di cui alla legge 160/1988 e successive modificazioni e integrazioni. L’Istituto aveva ritenuto che la concomitanza tra l’inizio del congedo di maternità e il diritto all’indennità di disoccupazione non potesse realizzarsi in caso di esistenza del diritto alla indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.

Questo in quanto era impossibile individuare sic et simpliciter il periodo di godimento dell’indennità di disoccupazione richiesto dal predetto comma 4, trattandosi di giornata indennizzabili, senza riferimento a un periodo individuabile cronologicamente tra una data iniziale e una finale del calendario. Circostanza, questa, che avviene invece in caso di disoccupazione con requisiti normali. Con le sentenze 12778 del 2 Settembre 2003 la Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile il comma 3 dell’articolo 17 della legge 1204/71 (oggi sostituito dal comma 4 dell’articolo 24 del decreto legislativo 151/2001) anche in favore delle lavoratrici aventi diritto all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. La motivazione della Cassazione è stata che «il legislatore non ha inteso introdurre un’indennità di natura diversa per i lavoratori precari ma ha voluto allargare a tale categoria la stessa indennità».

Poiché il trattamento di disoccupazione con requisiti ridotti non è riconoscibile per i periodi o le giornate di non occupazione che si collocano oltre il 31 Dicembre dell’anno di riferimento, ne deriva che, quando il congedo di maternità abbia inizio all’anno successivo a quello di riferimento della prestazione di disoccupazione, non sarà, del pari, riconoscibile l’indennità di maternità, stante l’impossibilità di identificare, in tali ipotesi, il godimento in atto dell’indennità di disoccupazione. Al contrario, nota l’Inps, se la data di inizio del congedo di maternità si colloca nello stesso anno in cui è stata svolta l’attività lavorativa ed entro il periodo di presunto godimento dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, potrà essere riconosciuta, in luogo del suddetto trattamento di disoccupazione, l’indennità di maternità.

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