da "
IL SOLE 24 ORE" del
27/12/2005
Malattie gravi, part-time possibile.
Il lavoratore affetto da patologie oncologiche può trasformare il proprio
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche di tipo verticale, per
rendere compatibile la resa delle prestazioni con la ridotta capacità
lavorativa. Lo evidenzia il ministero del Lavoro nella circolare 40, del 22
dicembre scorso, passando in rassegna gli istituti posti a tutela dei lavoratori
afflitti da gravi patologie.
Il Ministero innanzitutto sottolinea che
l’articolo 2110 del Codice civile garantisce in caso di malattia, la
conservazione del posto di lavoro per un periodo minimo stabilito dalla legge o
dai contratti collettivi. Solo trascorso questo periodo, detto “di comporto”, di
regola stabilito in 180 giorni, il datore può recedere dal contratto di lavoro
per giustificato motivo, riconoscendo il prescritto preavviso. Il licenziamento
intimato per superamento del periodo di comporto, ma anteriormente alla scadenza
di questo, è nullo per la violazione della norma imperativa in quanto il
superamento del periodo di comporto stesso costituisce una situazione
autonomamente giustificatrice del recesso, che deve pertanto sussistere prima
della comunicazione di licenziamento.
I contratti prevedono talvolta un
ulteriore periodo di comporto, che deve però essere espressamente richiesto dal
lavoratore e, seppure non retribuito, deve essere giustificato, per l’intera
durata, da regolare certificazione medica.
Il calcolo del periodo di comporto
è regolato dai contratti collettivi. Il ministero del Lavoro considera
particolarmente significative le ipotesi di estensione del periodo di comporto
che tengono conto delle particolari esigenze dei lavoratori affetti da malattie
oncologiche, che spesso necessitano di un periodo di cure più lungo di quanto la
regola generale può prevedere.
A tal fine può essere utile usufruire della
possibilità introdotta dall’art. 46 del Dlgs 276/2003: si tratta del diritto,
per il lavoratore affetto da patologie oncologiche che comportino una ridotta
capacità lavorativa, di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto a tempo parziale. E’ un diritto soggettivo, che non può
essere opposto dal datore di lavoro il quale è tenuto a riportare il rapporto di
lavoro a tempo pieno, su richiesta del lavoratore che, nel frattempo, abbia
superato la crisi o gli eventuali effetti invalidanti delle terapie salvavita.
Ovviamente il datore di lavoro potrà rappresentare le proprie esigenze
organizzative nella scelta delle modalità del part-time se orizzontale,
verticale o misto, dell’orario e della sua distribuzione.
Sono, comunque,
prioritarie le esigenze del lavoratore stante le finalità che la norma si pone,
di tutela della salute come bene primario. Qualora dalla malattia oncologica
derivi uno stato invalidante permanente, al lavoratore può essere riconosciuta
una situazione di invalidità se la riduzione della capacità lavorativa non è
inferiore a un terzo. Se lo stato invalidante è tale da essere ricondotto alla
situazione di handicap grave riconosciuto dall’apposita commissione medica di
cui alla legge 104/92, scattano particolari benefici, sia a favore del
lavoratore che dei familiari.
Il lavoratore potrà, infatti, godere di due
ore al giorno di permesso retribuito o, in alternativa, di tre giorni al mese.
Lo stesso diritto è riconosciuto al familiare che deve assisterlo nelle cure,
secondo l’art. 33 della legge 104/92.
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