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Torna indietro    da "ANTEX" del 18/01/2006

INAIL: rivalutazione dei minimali e massimali di rendita in vigore dal 1° luglio 2005 e modifica dei tassi per rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi e per le sanzioni civili
Come comunicato dall’INAIL, con   Circolare 3 gennaio 2006, n. 3, i limiti retributivi annui da assumere a base per la liquidazione delle rendite di inabilità permanente ed ai superstiti, utili, in particolare, per la determinazione dei premi annui per il personale dirigenziale, i collaboratori coordinati e continuativi nonché gli stagisti e gli allievi dei corsi di formazione professionale, sono stati rivalutati, con   DM 20 settembre 2005, dal 1° luglio 2005 per il settore industria nelle seguenti misure:

  • retribuzione media giornaliera: 60,04 euro (58,86 euro fino al 30 giugno 2005);
  • retribuzione annua minima: 12.608,40 euro (12.360,60 euro fino al 30 giugno 2005);
  • retribuzione annua massima: 23.415,60 euro (22.955,40 euro fino al 30 giugno).

Tale rivalutazione è stata disposta sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell’anno 2004 rispetto all’anno 2003 in misura pari al 2%. Non essendosi verificata la variazione retributiva minima del 10% prevista dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 (art. 11), per l’anno 2005, pertanto, si avranno, come di consueto per gli anni precedenti, ad eccezione del 2004, distinti valori di minimali e massimali di rendita, rispettivamente, con decorrenza dal 1° gennaio al 30 giugno 2005 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2005. Tale variazione retributiva minima si è, invece, verificata per l’anno 2004, con la conseguenza che per tale anno i valori del minimale e massimale di rendita sono stati unici per l’intero anno di assicurazione.

Fa seguito al Provvedimento della Banca Centrale Europea 1° dicembre 2005, che ha disposto l’incremento del tasso ufficiale di riferimento (TUR) dal 2% al 2,25% dal 6 dicembre 2005, la   Circolare INAIL 3 gennaio 2006, n. 4, con la quale l’Istituto rende noto che il nuovo tasso degli interessi di dilazione e differimento dell’8,25% dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento di premi ed accessori sarà applicato alle istanze di rateazioni e dilazione presentate dal 6 dicembre 2005 oppure inoltrate prima di tale data, ma per le quali l’Istituto non abbia ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione o l’abbia comunicato in data 6 dicembre 2005 o successiva. Dal 6 dicembre 2005 è, inoltre, elevato al 7,75% annuo il tasso da applicare per il calcolo delle sanzioni civili per ritardato o omesso versamento dei premi dovuti all’Istituto e per evasioni contributive spontaneamente denunciate entro 12 mesi dal termine previsto per il pagamento o derivanti da oggettive incertezze in merito alla ricorrenza dell’obbligo contributivo.


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