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Tale rivalutazione è stata disposta sulla base della variazione effettiva dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell’anno
2004 rispetto all’anno 2003 in misura pari al 2%. Non essendosi verificata la
variazione retributiva minima del 10% prevista dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n.
38 (art. 11), per l’anno 2005, pertanto, si avranno, come di consueto per gli
anni precedenti, ad eccezione del 2004, distinti valori di minimali e massimali
di rendita, rispettivamente, con decorrenza dal 1° gennaio al 30 giugno 2005 e
dal 1° luglio al 31 dicembre 2005. Tale variazione retributiva minima si è,
invece, verificata per l’anno 2004, con la conseguenza che per tale anno i
valori del minimale e massimale di rendita sono stati unici per l’intero anno di
assicurazione.
Fa seguito al Provvedimento della Banca Centrale Europea
1° dicembre 2005, che ha disposto l’incremento del tasso ufficiale di
riferimento (TUR) dal 2% al 2,25% dal 6 dicembre 2005, la Circolare
INAIL 3 gennaio 2006, n. 4, con la quale l’Istituto rende noto che il nuovo
tasso degli interessi di dilazione e differimento dell’8,25% dovuto per
rateazioni e dilazioni di pagamento di premi ed accessori sarà applicato alle
istanze di rateazioni e dilazione presentate dal 6 dicembre 2005 oppure
inoltrate prima di tale data, ma per le quali l’Istituto non abbia ancora
comunicato il piano di rateazione o dilazione o l’abbia comunicato in data 6
dicembre 2005 o successiva. Dal 6 dicembre 2005 è, inoltre, elevato al 7,75%
annuo il tasso da applicare per il calcolo delle sanzioni civili per ritardato o
omesso versamento dei premi dovuti all’Istituto e per evasioni contributive
spontaneamente denunciate entro 12 mesi dal termine previsto per il pagamento o
derivanti da oggettive incertezze in merito alla ricorrenza dell’obbligo
contributivo.