Ente di Patronato e di Assistenza Sociale
Via Giovanni Giolitti, 212/C - 00185 Roma
Tel. 06.4818918 - Fax 06.48976812 - [email protected]
Numero Verde 800 029661

 I Vostri diritti sono i Nostri doveri!

»Home »News
»Chi siamo »link utili
»Attività »Cookie Policy
»Privacy Notice
WISTLEBLOWING Amministrazione Trasparente
mercoledì 24 aprile 2024    Italiano Francese English Spagnolo Tedesco
x-CHIUDI
Indietro  Stampa  Stampa PDF    A | A | A |
Torna indietro    da "IL SOLE 24 ORE" del 13/01/2006

L'assegno di divorzio porta la reversibilità
Per la corresponsione della pensione di reversibilità all’ex coniuge divorziato occorre la preesistente pronuncia positiva del giudice del divorzio sul diritto all’assegno divorziale. Se il richiedente ex coniuge non risulta titolare dell’assegno divorziale, le sedi Inpdap non accoglieranno la richiesta della reversibilità. Lo comunica l’istituto con la nota operativa n. 2 del 9 gennaio 2006. Nel supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» del 28 dicembre 2005 è stata pubblicata, infatti, la legge 28 dicembre 2005, n. 263, cioè la mini-riforma del processo civile, il cui articolo 5 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che per titolarità dell’assegno deve attendersi l’avvenuto riconoscimento dell’assegno stesso da parte del tribunale secondo l’articolo 5 della legge n. 898 del 1970. Nel fare, inoltre, rinvio all’informativa n. 52 del 18 ottobre 2000, l’Inpdap fa comunque presente che la quota di pensione spettante all’ex coniuge divorziato deve sempre essere attribuita dal tribunale, ancorché il medesimo sia titolare dell’assegno divorziale.
Ascolta Ascolta questo testo: (voce maschile) | (voce femminile)
ATTENZIONE! Essendo una versione beta, questo lettore
potrebbe non funzionare correttamente con alcune news


FNA Il Patronato EPAS è un servizio della FNA - Federazione Nazionale Agricoltura