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IL SOLE 24 ORE" del
13/01/2006
L'assegno di divorzio porta la reversibilità
Per la corresponsione della pensione di reversibilità all’ex coniuge
divorziato occorre la preesistente pronuncia positiva del giudice del divorzio
sul diritto all’assegno divorziale. Se il richiedente ex coniuge non risulta
titolare dell’assegno divorziale, le sedi Inpdap non accoglieranno la richiesta
della reversibilità. Lo comunica l’istituto con la nota operativa n. 2 del 9
gennaio 2006. Nel supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» del 28
dicembre 2005 è stata pubblicata, infatti, la legge 28 dicembre 2005, n. 263,
cioè la mini-riforma del processo civile, il cui articolo 5 stabilisce che le
disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 9 della legge 1° dicembre 1970,
n. 898, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che per titolarità
dell’assegno deve attendersi l’avvenuto riconoscimento dell’assegno stesso da
parte del tribunale secondo l’articolo 5 della legge n. 898 del 1970. Nel fare,
inoltre, rinvio all’informativa n. 52 del 18 ottobre 2000, l’Inpdap fa comunque
presente che la quota di pensione spettante all’ex coniuge divorziato deve
sempre essere attribuita dal tribunale, ancorché il medesimo sia titolare
dell’assegno divorziale.
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