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Torna indietro    da "ALTALEX" del 16/01/2006

Lavoro accessorio: in Gazzetta Ufficiale il decreto che avvia la sperimentazione
Le aree individuate con DM 30 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, per l’avvio della prima fase di sperimentazione delle prestazioni occasionali di tipo accessorio introdotte dalla Riforma Biagi (D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, artt. 70 ss.) sono Verbania, Milano, Varese, Treviso, Bolzano, Venezia, Lucca, Latina, Bari e Catania. Inoltre, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha previsto che il valore nominale del buono prepagato, che il lavoratore dovrà presentare al concessionario per il pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio effettuate, sarà di 10 euro. Sulle somme spettanti il concessionario sarà autorizzato a trattenere un importo pari al 5% del predetto valore nominale, a titolo di rimborso spese, mentre verserà per suo conto, in misura pari al 13% dello stesso valore nominale, i contributi previdenziali alla Gestione separata presso l’INPS e, nella misura del 7%, i premi assicurativi all’INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Al riguardo, si segnala che devono ancora essere definiti con decreto ministeriale i criteri e le modalità dei versamenti contributivi e delle relative coperture previdenziali ed assicurative dei lavoratori. Per la concreta operatività delle prestazioni occasionali accessorie dovrà ora essere designata, mediante una gara d’appalto cui provvederà Italia Lavoro SpA, la società concessionaria del servizio per la fase di sperimentazione.

Secondo quanto disposto dal cit. D.Lgs. n. 276/2003, successivamente modificato dal decreto correttivo della Riforma Biagi,   D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251, e dalla   Legge 14 maggio 2005, n. 80 (Legge competitività), le prestazioni occasionali di lavoro accessorio possono essere prestate dai seguenti soggetti:

  • disoccupati da più di un anno,
  • casalinghe, studenti, pensionati,
  • disabili e soggetti in comunità di recupero,
  • lavoratori extracomunitari con regolare permesso di soggiorno in Italia, nei 6 mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;

per lo svolgimento delle seguenti attività:

  • piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l’assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
  • insegnamento privato supplementare;
  • piccoli lavori di giardinaggio nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
  • realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
  • collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza (es. per calamità o eventi naturali improvvisi) o di solidarietà;
  • attività svolte nell’ambito dell’impresa familiare, limitatamente al settore del commercio, turismo e servizi.

Il lavoro accessorio può essere prestato dai soggetti sopraindicati anche a favore di più committenti e le prestazioni effettuate sono remunerate in misura non superiore a 5.000 euro nell’anno solare per singolo committente. Le imprese familiari possono avvalersi di tali prestazioni erogando compensi fino ad importo massimo di 10.000 euro nell’anno fiscale, fermo restando il tetto di 5.000 euro per il singolo lavoratore impiegato. I compensi sono esenti da prelievo fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione o inoccupazione del soggetto che presta lavoro accessorio. Non è più prevista la ricorrenza dell’ulteriore requisito della durata delle prestazioni, complessivamente non superiori a 30 giorni nell’anno solare. Per prestare lavoro accessorio i soggetti interessati devono dichiarare la propria disponibilità ai servizi provinciali per l’impiego, iscrivendosi in apposite liste tenute presso i medesimi servizi. Gli stessi riceveranno a proprie spese una tessera magnetica dalla quale risulterà il possesso dello status richiesto per poter prestare il lavoro accessorio.


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