Le aree individuate con DM 30 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, per l’avvio della prima fase di
sperimentazione delle prestazioni occasionali di tipo accessorio introdotte
dalla Riforma Biagi (D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, artt. 70 ss.) sono
Verbania, Milano, Varese, Treviso, Bolzano, Venezia, Lucca, Latina, Bari e
Catania. Inoltre, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha previsto
che il valore nominale del buono prepagato, che il lavoratore dovrà presentare
al concessionario per il pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio
effettuate, sarà di 10 euro. Sulle somme spettanti il concessionario sarà
autorizzato a trattenere un importo pari al 5% del predetto valore nominale, a
titolo di rimborso spese, mentre verserà per suo conto, in misura pari al 13%
dello stesso valore nominale, i contributi previdenziali alla Gestione separata
presso l’INPS e, nella misura del 7%, i premi assicurativi all’INAIL per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Al riguardo, si segnala che
devono ancora essere definiti con decreto ministeriale i criteri e le modalità
dei versamenti contributivi e delle relative coperture previdenziali ed
assicurative dei lavoratori. Per la concreta operatività delle prestazioni
occasionali accessorie dovrà ora essere designata, mediante una gara d’appalto
cui provvederà Italia Lavoro SpA, la società concessionaria del servizio per la
fase di sperimentazione.
Secondo quanto disposto dal cit. D.Lgs. n. 276/2003, successivamente
modificato dal decreto correttivo della Riforma Biagi, D.Lgs. 6
ottobre 2004, n. 251, e dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80 (Legge
competitività), le prestazioni occasionali di lavoro accessorio possono essere
prestate dai seguenti soggetti:
- disoccupati da più di un anno,
- casalinghe, studenti, pensionati,
- disabili e soggetti in comunità di recupero,
- lavoratori extracomunitari con regolare permesso di soggiorno in Italia,
nei 6 mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;
per lo svolgimento delle seguenti attività:
- piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l’assistenza
domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
- insegnamento privato supplementare;
- piccoli lavori di giardinaggio nonché di pulizia e manutenzione di edifici
e monumenti;
- realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o
caritatevoli;
- collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo
svolgimento di lavori di emergenza (es. per calamità o eventi naturali
improvvisi) o di solidarietà;
- attività svolte nell’ambito dell’impresa familiare, limitatamente al
settore del commercio, turismo e servizi.
Il lavoro accessorio può essere prestato dai soggetti sopraindicati anche a
favore di più committenti e le prestazioni effettuate sono remunerate in misura
non superiore a 5.000 euro nell’anno solare per singolo committente. Le imprese
familiari possono avvalersi di tali prestazioni erogando compensi fino ad
importo massimo di 10.000 euro nell’anno fiscale, fermo restando il tetto di
5.000 euro per il singolo lavoratore impiegato. I compensi sono esenti da
prelievo fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione o inoccupazione
del soggetto che presta lavoro accessorio. Non è più prevista la ricorrenza
dell’ulteriore requisito della durata delle prestazioni, complessivamente non
superiori a 30 giorni nell’anno solare. Per prestare lavoro accessorio i
soggetti interessati devono dichiarare la propria disponibilità ai servizi
provinciali per l’impiego, iscrivendosi in apposite liste tenute presso i
medesimi servizi. Gli stessi riceveranno a proprie spese una tessera magnetica
dalla quale risulterà il possesso dello status richiesto per poter prestare il
lavoro accessorio.