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Torna indietro    da "IL SOLE 24 ORE" del 31/01/2006

Riparte la corsa ai bonus
Da domani riparte la corsa contro il tempo per il bonus investimenti. La presentazione dei modelli sarà possibile, infatti, dalle 10 del 1° febbraio 2006. Le imprese potranno presentare le richieste per il credito di imposta nelle aree svantaggiate, utilizzando il modello ITS. Per il rinnovo dell’istanza di attribuzione, dovrà essere presentato, invece, il modello RTS, disponibile, come il primo, sul sito dell’agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it). L’istanza dovrà essere presentata in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, usando esclusivamente la nuova versione del prodotto di gestione “CREDINVEST 388 2006”, anche questo disponibile sul sito dell’Agenzia. Sempre domani, potranno essere presentate le istanze per il credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione, presentando il modello ICO.

Bonus solo in compensazione.
Considerata l’esiguità delle risorse disponibili, saranno poche le imprese a poter beneficiare del bonus investimenti che, in ogni caso, potrà essere usato solo in compensazione con i versamenti con modello F24. Per l’uso del credito d’imposta, in relazione all’istanza che sarà accolta nel 2006, l’agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo 6762 e 6776, da utilizzare negli anni 2006, 2007 e 2008, rispettivamente per gli investimenti realizzati nelle aree svantaggiate del Sud e del Centro Nord (risoluzione 183/E/2005). Il modello ITS non deve essere usato dalle imprese agricole che, per fruire del contributo nella forma di credito d’imposta per gli investimenti in agricoltura, dovranno utilizzare quello loro riservato, cioè il modello ITS/a.

Nel modello ITS gli investimenti del 2006.
Finito l’automatismo del vecchio bonus investimenti (articolo 8, legge 388/2000), i contribuenti dovranno presentare le istanze nel più breve tempo possibile, per avere qualche speranza. Il modello ITS riguarda gli incentivi agli investimenti previsti dall’articolo 62 della legge 289/02.

Bonus investimenti nelle aree svantaggiate.
Parte, quindi, domani la corsa per le imprese che intendono ricevere il contributo per i nuovi investimenti nelle aree svantaggiate. Il contributo potrà essere speso, in relazione all’investimento netto realizzato, dopo l’atto di assenso dell’agenzia delle Entrate. Nell’istanza si devono indicare i dati dell’investimento e del credito d’imposta chiesto, nonché la pianificazione dell’investimento e degli utilizzi del contributo, suddivisi con riferimento all’anno di presentazione dell’istanza e ai due successivi. L’uso del credito d’imposta, in relazione al singolo investimento è consentito solo entro il secondo anno successivo a quello in cui è presentata l’istanza e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di utilizzazione minimi e massimi, in progressione, al 20 e al 30% nell’anno di presentazione dell’istanza, e al 60 e al 70% nell’anno successivo. Poiché è disposto che, in ogni caso, l’investimento agevolabile va effettuato entro il 31 dicembre 2006, la previsione dei limiti di utilizzo impegna le imprese che intendono usare il credito a realizzare l’investimento indicato nel modello ITS entro il 2006. Dovranno, perciò, indicare l’investimento con riferimento al solo 2006.

Sostituzione di una istanza sbagliata.
Il modello ITS prevede anche il caso di rinuncia a un’istanza presentata con dati sbagliati. In questo caso, l’impresa che per qualsiasi motivo (per esempio errori commessi nell’indicazione dei dati o nella valutazione di requisiti e condizioni per fruire del bonus fiscale) vuole annullare gli effetti di una precedente istanza presentata nello stesso anno, perdendo ogni diritto che poteva nascere (per esempio, il cronologico acquisito con l’istanza originaria di prenotazione del credito), dovrà manifestare questa intenzione, indicando il numero di protocollo attribuito dal servizio telematico all’istanza già presentata e alla quale rinuncia. Questa facoltà è preclusa se l’agenzia delle Entrate ha già inviato l’atto di assenso per il credito di imposta richiesto. Di conseguenza, la successiva istanza assumerà il nuovo ordine cronologico attribuito in via telematica in relazione a data e orario di presentazione.


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