![]() |
Ente di Patronato e di Assistenza Sociale Via Giovanni Giolitti, 212/C - 00185 Roma Tel. 06.4818918 - Fax 06.48976812 - [email protected] Numero Verde 800 029661
|
|
Area Operatori![]() |
Bonus solo in compensazione.
Considerata l’esiguità delle
risorse disponibili, saranno poche le imprese a poter beneficiare del bonus
investimenti che, in ogni caso, potrà essere usato solo in compensazione con i
versamenti con modello F24. Per l’uso del credito d’imposta, in relazione
all’istanza che sarà accolta nel 2006, l’agenzia delle Entrate ha istituito i
codici tributo 6762 e 6776, da utilizzare negli anni 2006, 2007 e 2008,
rispettivamente per gli investimenti realizzati nelle aree svantaggiate del Sud
e del Centro Nord (risoluzione 183/E/2005). Il modello ITS non deve essere usato
dalle imprese agricole che, per fruire del contributo nella forma di credito
d’imposta per gli investimenti in agricoltura, dovranno utilizzare quello loro
riservato, cioè il modello ITS/a.
Nel modello ITS gli investimenti del 2006.
Finito
l’automatismo del vecchio bonus investimenti (articolo 8, legge 388/2000), i
contribuenti dovranno presentare le istanze nel più breve tempo possibile, per
avere qualche speranza. Il modello ITS riguarda gli incentivi agli investimenti
previsti dall’articolo 62 della legge 289/02.
Bonus investimenti nelle aree svantaggiate.
Parte,
quindi, domani la corsa per le imprese che intendono ricevere il contributo per
i nuovi investimenti nelle aree svantaggiate. Il contributo potrà essere speso,
in relazione all’investimento netto realizzato, dopo l’atto di assenso
dell’agenzia delle Entrate. Nell’istanza si devono indicare i dati
dell’investimento e del credito d’imposta chiesto, nonché la pianificazione
dell’investimento e degli utilizzi del contributo, suddivisi con riferimento
all’anno di presentazione dell’istanza e ai due successivi. L’uso del credito
d’imposta, in relazione al singolo investimento è consentito solo entro il
secondo anno successivo a quello in cui è presentata l’istanza e, in ogni caso,
nel rispetto di limiti di utilizzazione minimi e massimi, in progressione, al 20
e al 30% nell’anno di presentazione dell’istanza, e al 60 e al 70% nell’anno
successivo. Poiché è disposto che, in ogni caso, l’investimento agevolabile va
effettuato entro il 31 dicembre 2006, la previsione dei limiti di utilizzo
impegna le imprese che intendono usare il credito a realizzare l’investimento
indicato nel modello ITS entro il 2006. Dovranno, perciò, indicare
l’investimento con riferimento al solo 2006.
Sostituzione di una istanza sbagliata.
Il modello ITS
prevede anche il caso di rinuncia a un’istanza presentata con dati sbagliati. In
questo caso, l’impresa che per qualsiasi motivo (per esempio errori commessi
nell’indicazione dei dati o nella valutazione di requisiti e condizioni per
fruire del bonus fiscale) vuole annullare gli effetti di una precedente istanza
presentata nello stesso anno, perdendo ogni diritto che poteva nascere (per
esempio, il cronologico acquisito con l’istanza originaria di prenotazione del
credito), dovrà manifestare questa intenzione, indicando il numero di protocollo
attribuito dal servizio telematico all’istanza già presentata e alla quale
rinuncia. Questa facoltà è preclusa se l’agenzia delle Entrate ha già inviato
l’atto di assenso per il credito di imposta richiesto. Di conseguenza, la
successiva istanza assumerà il nuovo ordine cronologico attribuito in via
telematica in relazione a data e orario di presentazione.