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L’articolo 59, comma 16, della legge 449/97 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, il contributo alla gestione separata Ivs scatti nei confronti dei soggetti “scoperti” da altra contemporanea iscrizione obbligazione a gestione pensionistica e non titolari di pensione nella misura dell’11,5 per cento. Il contributo viene così differenziato tra soggetti “coperti” e soggetti “scoperti”. Viene previsto anche un aumento biennale dello 0.5%, dal 1° gennaio 2000, con raggiungimento della soglia del 19% nel 2013. Sempre per i soggetti scoperti e non pensionati, dal 1° gennaio 1998 è dovuta anche la nuova aliquota contributiva nella misura di 0,5% per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione della tutela riguardante la maternità e gli assegni al nucleo familiare. Il titolare di pensione sia diretta (vecchiaia, anzianità e così via) che indiretta e di reversibilità è stato assimilato, in un primo tempo, al soggetto già coperto, con il versamento del contributo nella vecchia misura del 10%, ma successivamente per il titolare di pensione diretta è stata stabilita un’apposita misura contributiva.
L’aliquota del contributo per l’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, per l’anno 2006, per gli iscritti alla Gestione separata privi di altra tutela previdenziale, è pari al 17,70% (18,20 % con aliquota dello 0,50%), entro il limite di reddito stabilito dall’articolo 3 della legge 14 novembre 1992, n. 438 (per il 2006 pari a 39.297 euro) e al 18,70% (19,20% con aliquota dello 0,50%) oltre questo limite. Continua ad applicarsi la preesistente normativa che fissa l’aliquota nella misura del 15% per i titolari di pensione diretta e del 10% per gli altri pensionati e per i titolari di ulteriori rapporti assicurativi. Le aliquote del 10%, 15%, 18,20% e 19,20% scattano per i redditi conseguiti dai collaboratori coordinati e continuativi, dagli incaricati alle vendite a domicilio, dai lavoratori autonomi di cui all’art. 53, comma 1 del Tuir (cioè i professionisti senza cassa di categoria) e dai lavoratori autonomi occasionali di cui all’art. 44 della legge 326/2003 fino al raggiungimento del massimale di reddito di 85.478 euro per il 2006. Al solo fine dell’accredito dei contributi mensili il minimale di reddito da considerare, per il 2006, è pari a 13.345 euro. Quanto detto sull’aliquota contributiva per il 2006 vale anche per gli associati in partecipazione con la precisazione che per questi soggetti l’aliquota non si diversifica in relazione al fatto di essere pensionati o coperti di altra contribuzione previdenziale.