
da "
IL SOLE 24ORE" del
10/02/2006
Lavoro intermittente: IVS, obbligo costante
Per l’assunzione con contratto di lavoro intermittente non spettano
agevolazioni contributive anche se il lavoratore rientra in una categoria che
potrebbe essere destinataria di benefici, come i disoccupati di lungo periodo o
gli iscritti alle liste di mobilità. L’Inps ribadisce, con la circolare n. 17
del 6 Febbraio scorso, il parere già espresso dal ministero del Lavoro con la
risposta fornita il 22 Dicembre 2005 a un interpello, e fornisce nel contempo le
istruzioni per la compilazione del modello DM10. Il contratto di lavoro
intermittente prevede l’impiego del lavoratore a rimanere a disposizione del
datore di lavoro per effettuare prestazioni a richiesta, in cambio di una
indennità detta, appunto, di disponibilità. Per i periodi lavorati si applica,
in quanto compatibile, la disciplina prevista per il normale rapporto di lavoro
subordinato ivi compresi gli adempimenti previdenziali. Non è, invece, richiesto
il rispetto dei minimali durante i periodi di attesa per i quali è corrisposta
l’indennità di disponibilità. Tuttavia l’Inps precisa che su tale importo sono
dovuti sia i contributi Ivs che quelli di malattia e maternità. E’ pertanto da
ritenere che tali eventi debbano essere assicurati anche i tali periodi. Il
lavoratore può peraltro integrare la contribuzione versata dal datore di lavoro
sull’importo della suddetta indennità, versando volontariamente sulla differenza
fra tale importo e la retribuzione convenzionale stabilita con il Dm 30 Dicembre
2004. I lavoratori “intermittenti” devono essere indicati nel quadro A del
modello DM10/2 indipendentemente dall’orario svolto, anche se nel computo dei
lavoratori in forza presso l’azienda, il prestatore di lavoro intermittente è,
comunque, calcolato in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto
nell’arco di ciascun semestre.
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