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Torna indietro    da "IL SOLE 24ORE" del 10/02/2006

Lavoro intermittente: IVS, obbligo costante
Per l’assunzione con contratto di lavoro intermittente non spettano agevolazioni contributive anche se il lavoratore rientra in una categoria che potrebbe essere destinataria di benefici, come i disoccupati di lungo periodo o gli iscritti alle liste di mobilità. L’Inps ribadisce, con la circolare n. 17 del 6 Febbraio scorso, il parere già espresso dal ministero del Lavoro con la risposta fornita il 22 Dicembre 2005 a un interpello, e fornisce nel contempo le istruzioni per la compilazione del modello DM10. Il contratto di lavoro intermittente prevede l’impiego del lavoratore a rimanere a disposizione del datore di lavoro per effettuare prestazioni a richiesta, in cambio di una indennità detta, appunto, di disponibilità. Per i periodi lavorati si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per il normale rapporto di lavoro subordinato ivi compresi gli adempimenti previdenziali. Non è, invece, richiesto il rispetto dei minimali durante i periodi di attesa per i quali è corrisposta l’indennità di disponibilità. Tuttavia l’Inps precisa che su tale importo sono dovuti sia i contributi Ivs che quelli di malattia e maternità. E’ pertanto da ritenere che tali eventi debbano essere assicurati anche i tali periodi. Il lavoratore può peraltro integrare la contribuzione versata dal datore di lavoro sull’importo della suddetta indennità, versando volontariamente sulla differenza fra tale importo e la retribuzione convenzionale stabilita con il Dm 30 Dicembre 2004. I lavoratori “intermittenti” devono essere indicati nel quadro A del modello DM10/2 indipendentemente dall’orario svolto, anche se nel computo dei lavoratori in forza presso l’azienda, il prestatore di lavoro intermittente è, comunque, calcolato in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre.
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