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Torna indietro    da "IL SOLE 24ORE" del 10/02/2006

Minimali di retribuzione 2006 in aumento dell'1,7 per cento
Via libera per il 2006 all’aumento sia dei limiti minimi di retribuzione giornaliera necessari per il calcolo delle contribuzioni previdenziali e assistenziali (i cosiddetti “minimali di retribuzione”) sia del contributo apprendisti. Lo comunica l’Inps con la circolare n. 18 dell’8 Febbraio 2006. I minimali – che scattano dai periodi di paga in corso al 1° Gennaio 2006 - si ottengono dalla rivalutazione (articolo 1, comma 2, della legge n. 537 del 26 Settembre 1981) del minimale in vigore nel 2005 attraverso l’applicazione dell’aumento dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’Istat in misura pari all’1,70 per cento. Questi limiti vanno ragguagliati, se di importo inferiore, a 40,62 euro (9,5 del trattamento minimo mensile di pensione a carico del fondo pensione lavoratori dipendenti in vigore al 1° Gennaio 2006).

Retribuzione imponibile.
L’articolo 1, comma 1, della legge 389/89, così come interpretato dalla legge 549/95, stabilisce che la retribuzione da prendere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni previsto da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria, oppure da accordi collettivi o contratti individuali quando ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello stabilito dal contratto collettivo. Come l’Inps ha più volte precisato, questa norma vincola anche quei datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva. La norma non sopprime i preesistenti minimali di retribuzione giornaliera, rivalutati ogni anno. Quindi il reddito proveniente da lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione, determinato secondo l’articolo 6 del Dlgs 314/97, va adeguato, se inferiore, sia alla retribuzione minima contrattuale che ai minimali di retribuzione giornaliera. Occorre anche tenere conto dell’articolo 7 della legge 638/83, nel testo modificato dalla legge 389/89, in base al quale i minimi di retribuzione giornaliera vanno comunque ragguagliati al superminimale, come già visto, di 40,62 euro per il 2006.

I contributi fissi per gli apprendisti.
Ecco i nuovi importi totali settimanali dei contributi fissi dovuti per gli apprendisti con decorrenza 1° Gennaio 2006: 2,89 euro con esclusione della quota Inail, 2,98 con la quota Inail. Va notato che il contributo di maternità di 0,02 euro (0,0165 arrotondato a 0,02 euro) settimanali resta a carico dei datori di lavoro artigiani. L’aliquota a carico dell’apprendista dovuta al Fpld resta fissata nella misura del 5,54 per cento.

Minimale orario per il part-time.
La legge 389/89 ( e anche l’articolo 1, comma 4, del decreto legge 338/1989, confermato dall’articolo 9 del decreto legislativo 61/2000)stabilisce che, dal 1° Gennaio 1989, per i lavoratori assunti a tempo parziale la retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei contributi previdenziali scatta moltiplicando alle giornate di lavoro settimanali a orario normale (in linea generale, 6 giornate, anche in caso di settimana corta) per il superminimo giornaliero di 40,62 euro; l’importo così ottenuto si divide per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a full-time. Tale importo va moltiplicato per il numero delle ore effettuato ogni giorno.

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