
da "
IL SOLE 24ORE" del
10/02/2006
Minimali di retribuzione 2006 in aumento dell'1,7 per cento
Via libera per il 2006 all’aumento sia dei limiti minimi di retribuzione
giornaliera necessari per il calcolo delle contribuzioni previdenziali e
assistenziali (i cosiddetti “minimali di retribuzione”) sia del contributo
apprendisti. Lo comunica l’Inps con la circolare n. 18 dell’8 Febbraio 2006. I
minimali – che scattano dai periodi di paga in corso al 1° Gennaio 2006 -
si ottengono dalla rivalutazione (articolo 1, comma 2, della legge n. 537 del 26
Settembre 1981) del minimale in vigore nel 2005 attraverso l’applicazione
dell’aumento dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’Istat in
misura pari all’1,70 per cento. Questi limiti vanno ragguagliati, se di importo
inferiore, a 40,62 euro (9,5 del trattamento minimo mensile di pensione a carico
del fondo pensione lavoratori dipendenti in vigore al 1° Gennaio 2006).
Retribuzione imponibile.
L’articolo 1, comma 1,
della legge 389/89, così come interpretato dalla legge 549/95, stabilisce che la
retribuzione da prendere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e
assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni
previsto da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative nella categoria, oppure da accordi collettivi o contratti
individuali quando ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello
stabilito dal contratto collettivo. Come l’Inps ha più volte precisato, questa
norma vincola anche quei datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla
disciplina collettiva. La norma non sopprime i preesistenti minimali di
retribuzione giornaliera, rivalutati ogni anno. Quindi il reddito proveniente da
lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione, determinato secondo
l’articolo 6 del Dlgs 314/97, va adeguato, se inferiore, sia alla retribuzione
minima contrattuale che ai minimali di retribuzione giornaliera. Occorre anche
tenere conto dell’articolo 7 della legge 638/83, nel testo modificato dalla
legge 389/89, in base al quale i minimi di retribuzione giornaliera vanno
comunque ragguagliati al superminimale, come già visto, di 40,62 euro per il
2006.
I contributi fissi per gli apprendisti.
Ecco i
nuovi importi totali settimanali dei contributi fissi dovuti per gli apprendisti
con decorrenza 1° Gennaio 2006: 2,89 euro con esclusione della quota Inail, 2,98
con la quota Inail. Va notato che il contributo di maternità di 0,02 euro
(0,0165 arrotondato a 0,02 euro) settimanali resta a carico dei datori di lavoro
artigiani. L’aliquota a carico dell’apprendista dovuta al Fpld resta fissata
nella misura del 5,54 per cento.
Minimale orario per il
part-time.
La legge 389/89 ( e anche l’articolo 1, comma 4, del
decreto legge 338/1989, confermato dall’articolo 9 del decreto legislativo
61/2000)stabilisce che, dal 1° Gennaio 1989, per i lavoratori assunti a tempo
parziale la retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei
contributi previdenziali scatta moltiplicando alle giornate di lavoro
settimanali a orario normale (in linea generale, 6 giornate, anche in caso di
settimana corta) per il superminimo giornaliero di 40,62 euro; l’importo così
ottenuto si divide per il numero delle ore di orario normale settimanale
previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a
full-time. Tale importo va moltiplicato per il numero delle ore effettuato ogni
giorno.
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