Pronte le retribuzioni convenzionali per quest’anno. E’ infatti in corso
di pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale” il decreto interministeriale
(Lavoro-Economia) del 31 Gennaio 2006, che stabilisce i nuovi valori di
riferimento, ai fini fiscali e previdenziali, per i lavoratori italiani
all’estero. Rispetto allo scorso anno, le retribuzioni convenzionali 2006
registrano un aumento del 2,2%, lo 0,2% in meno rispetto al
2005.
Previdenza.
Questi importi forfettari, che
vengono aggiornati anno per anno, sono stati previsti inizialmente solo per la
previdenza (decreto legge 317/87, legge 398/87), per garantire la copertura
contributiva ai dipendenti italiani operanti in paesi extracomunitari con cui il
nostro Paese non ha siglato un accordo di sicurezza sociale. Secondo la legge
398/87, in questo caso scattano i contributi ordinari (generalmente ridotti del
10%) previsti dalla legislazione italiana, determinati in base alle retribuzioni
convenzionali fissate annualmente per decreto. Retribuzioni utilizzate anche
nell’ipotesi in cui con lo Stato estero ci sia una convenzione parziale,
limitata alle forme assicurative non coperte dall’accordo previdenziale. Quando
i lavoratori italiani vengono assegnati in Paesi con cui il nostro Paese ha
siglato trattati sulla sicurezza sociale (ad esempio, nell’ambito della Ue), i
contributi continueranno, dunque, a essere applicati sulla retribuzione
effettiva, determinata con i criteri fissati dall’articolo 12 della legge
153/69.
Fisco.
Dal 2001le retribuzioni convenzionali
valgono anche ai fini fiscali, per effetto della legge 342/00 che ha introdotto
il comma 8-bis all’articolo 51 del Tuir. Secondo questa disposizione, il reddito
di lavoro subordinato -prestato fuori dai confini nazionali in via continuativa
e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di 12 mesi
soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni -
viene determinato attraverso i nuovi valori
forfettari.
Operazioni nel corso del mese.
In caso di
assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero,
nel corso del mese, secondo l’articolo 3 del decreto 2006 le retribuzioni
convenzionali sono divisibili in ragione di 26 giornate. Gli stessi valori di
riferimento, inoltre (articolo 4), valgono ai fini della liquidazione del
trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori
rimpatriati.
Nuovo decreto.
Rispetto ai valori del
2005, quelli per quest’anno segnano un aumento delle retribuzioni convenzionali
e delle fasce retributive nazionali del 2,2 per cento. Per il resto, la
struttura delle tabelle, con riguardo alle qualifiche e al numero delle classi
reddituali per ciascun settore economico di attività, resta
invariata.
Retribuzioni.
Queste le regole per
l’individuazione delle retribuzioni convenzionali:
- per gli operai e gli impiegati (a eccezione di quelli appartenenti ai
settori “industria” e “autotrasporto e spedizione merci”) il valore
forfettario (unico per ciascuna categoria di inquadramento) è determinato
collocando il lavoratore nella qualifica settoriale prevista nella tabella
allegata al decreto;
- per gli operai e gli impiegati dei settori “industria” e “autotrasporto e
spedizione merci”, per i quadri, per i dirigenti e per i giornalisti esistono
fasce di retribuzione nazionale alle quali corrisponde un reddito di
riferimento. Prima di individuare l’imponibile convenzionale, in questo caso
occorre verificare in quale fascia retributiva si posiziona il lavoratore, in
relazione al proprio stipendio. Come negli ultimi tre anni, per i quadri del
settore “credito” il decreto 2006, non quantifica le fasce di retribuzione
nazionale (che erano invece presenti nel 2002): in questa ipotesi, si deve
presumibilmente intendere la ripartizione in quattro fasce come riferita ai
livelli di inquadramento e non agli scaglioni reddituali (sebbene i livelli si
collochino nella colonna “fascia”). Peraltro, la progressione delle
retribuzioni riferita ai livelli è stata invertita rispetto agli anni passati,
forse per renderla più coerente con l’inquadramento previsto dal contratto
nazionale.
Basi imponibili.
Il criterio di armonizzazione delle basi
imponibili fiscali e contributive per i lavoratori all’estero ha subito
un’eccezione non pienamente condivisibile. Infatti, il principio dovrebbe valere
indipendentemente dal fatto che il Paese di assegnazione del lavoratore abbia, o
meno, siglato con l’Italia un accordo sulla sicurezza sociale.
Un’interpretazione a cui, tuttavia, il ministero del Lavoro si è opposto sin dal
2001, ritenendo i contributi sulla retribuzione (effettiva o convenzionale)
dovuti a seconda che lo Stato estero di invio del personale sia o meno
convenzionato con l’Italia da un punto di vista previdenziale. Questa
impostazione è stata poi confermata nei decreti interministeriali dal 2001 a
oggi in cui, all’articolo 1, si precisa che le retribuzioni convenzionali sono
utili per il computo dei contributi dovuti “…per le assicurazioni obbligatorie
dei lavoratori italiani operanti all’estero ai sensi del decreto legge 31 Luglio
1987, n. 317…”, cioè limitatamente a quegli Stati esteri con i quali non sono
stati firmati trattati di sicurezza sociale.