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Torna indietro    da "IL SOLE 24 ORE" del 10/02/2006

Lavoro all'estero, il forfait frena la corsa
Pronte le retribuzioni convenzionali per quest’anno. E’ infatti in corso di pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale” il decreto interministeriale (Lavoro-Economia) del 31 Gennaio 2006, che stabilisce i nuovi valori di riferimento, ai fini fiscali e previdenziali, per i lavoratori italiani all’estero. Rispetto allo scorso anno, le retribuzioni convenzionali 2006 registrano un aumento del 2,2%, lo 0,2% in meno rispetto al 2005.

Previdenza.
Questi importi forfettari, che vengono aggiornati anno per anno, sono stati previsti inizialmente solo per la previdenza (decreto legge 317/87, legge 398/87), per garantire la copertura contributiva ai dipendenti italiani operanti in paesi extracomunitari con cui il nostro Paese non ha siglato un accordo di sicurezza sociale. Secondo la legge 398/87, in questo caso scattano i contributi ordinari (generalmente ridotti del 10%) previsti dalla legislazione italiana, determinati in base alle retribuzioni convenzionali fissate annualmente per decreto. Retribuzioni utilizzate anche nell’ipotesi in cui con lo Stato estero ci sia una convenzione parziale, limitata alle forme assicurative non coperte dall’accordo previdenziale. Quando i lavoratori italiani vengono assegnati in Paesi con cui il nostro Paese ha siglato trattati sulla sicurezza sociale (ad esempio, nell’ambito della Ue), i contributi continueranno, dunque, a essere applicati sulla retribuzione effettiva, determinata con i criteri fissati dall’articolo 12 della legge 153/69.

Fisco.
Dal 2001le retribuzioni convenzionali valgono anche ai fini fiscali, per effetto della legge 342/00 che ha introdotto il comma 8-bis all’articolo 51 del Tuir. Secondo questa disposizione, il reddito di lavoro subordinato -prestato fuori dai confini nazionali in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di 12 mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni - viene determinato attraverso i nuovi valori forfettari.

Operazioni nel corso del mese.
In caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, nel corso del mese, secondo l’articolo 3 del decreto 2006 le retribuzioni convenzionali sono divisibili in ragione di 26 giornate. Gli stessi valori di riferimento, inoltre (articolo 4), valgono ai fini della liquidazione del trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati.

Nuovo decreto.
Rispetto ai valori del 2005, quelli per quest’anno segnano un aumento delle retribuzioni convenzionali e delle fasce retributive nazionali del 2,2 per cento. Per il resto, la struttura delle tabelle, con riguardo alle qualifiche e al numero delle classi reddituali per ciascun settore economico di attività, resta invariata.

Retribuzioni.
Queste le regole per l’individuazione delle retribuzioni convenzionali:

  • per gli operai e gli impiegati (a eccezione di quelli appartenenti ai settori “industria” e “autotrasporto e spedizione merci”) il valore forfettario (unico per ciascuna categoria di inquadramento) è determinato collocando il lavoratore nella qualifica settoriale prevista nella tabella allegata al decreto;
  • per gli operai e gli impiegati dei settori “industria” e “autotrasporto e spedizione merci”, per i quadri, per i dirigenti e per i giornalisti esistono fasce di retribuzione nazionale alle quali corrisponde un reddito di riferimento. Prima di individuare l’imponibile convenzionale, in questo caso occorre verificare in quale fascia retributiva si posiziona il lavoratore, in relazione al proprio stipendio. Come negli ultimi tre anni, per i quadri del settore “credito” il decreto 2006, non quantifica le fasce di retribuzione nazionale (che erano invece presenti nel 2002): in questa ipotesi, si deve presumibilmente intendere la ripartizione in quattro fasce come riferita ai livelli di inquadramento e non agli scaglioni reddituali (sebbene i livelli si collochino nella colonna “fascia”). Peraltro, la progressione delle retribuzioni riferita ai livelli è stata invertita rispetto agli anni passati, forse per renderla più coerente con l’inquadramento previsto dal contratto nazionale.

Basi imponibili.
Il criterio di armonizzazione delle basi imponibili fiscali e contributive per i lavoratori all’estero ha subito un’eccezione non pienamente condivisibile. Infatti, il principio dovrebbe valere indipendentemente dal fatto che il Paese di assegnazione del lavoratore abbia, o meno, siglato con l’Italia un accordo sulla sicurezza sociale. Un’interpretazione a cui, tuttavia, il ministero del Lavoro si è opposto sin dal 2001, ritenendo i contributi sulla retribuzione (effettiva o convenzionale) dovuti a seconda che lo Stato estero di invio del personale sia o meno convenzionato con l’Italia da un punto di vista previdenziale. Questa impostazione è stata poi confermata nei decreti interministeriali dal 2001 a oggi in cui, all’articolo 1, si precisa che le retribuzioni convenzionali sono utili per il computo dei contributi dovuti “…per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero ai sensi del decreto legge 31 Luglio 1987, n. 317…”, cioè limitatamente a quegli Stati esteri con i quali non sono stati firmati trattati di sicurezza sociale.


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