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Torna indietro    da "IL SOLE 24 ORE" del 08/02/2006

Più facili i benefici agricoli
Benefici fiscali con meno vincoli per le imprese agricole. Il ministero dell’Economia (facendo proprio il parere dell’agenzia delle Entrate), nella risposta ad una interrogazione parlamentare proposta da Maurizio Leo (An) alla commissione Finanze della Camera, ha infatti precisato ieri che le agevolazioni fiscali spettanti agli imprenditori agricoli professionali (Iap) e alle società agricole competono in assenza di alcuni requisiti previsti dalla disciplina sulla formazione della piccola proprietà contadina. La questione, estremamente rilevante, riguarda le agevolazioni tributarie introdotte dal decreto legislativo 99/2004, modificato con il decreto legislativo 101/2005, in materia di imposizione indiretta creditizie stabilite dalla normativa vigente per i coltivatori diretti, a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica Iap e delle società agricole con un socio, se società di persone, o un amministratore, se società di capitali, aventi la medesima qualifica (soggetti che devono essere iscritti negli elenchi previdenziali). L’agevolazione più consistente riguarda l’acquisto del terreno agricolo con la sola imposta catastale dell’1% mentre l’imposta di registro e quella ipotecaria sono dovute nella misura fissa. Il problema si imponeva in quanto la normativa su Iap e società agricole richiama genericamente le agevolazioni previste a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. Per fruire delle agevolazioni (legge 604/1954):

  • il beneficiario deve essere persona che dedica la propria attività manuale alla lavorazione della terra;
  • il fondo acquistato in aggiunta a eventuali altri fondi deve essere idoneo alla formazione o all’arrotondamento della piccola proprietà contadina e, pertanto, la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare dell’acquirente non deve essere inferiore a un terzo di quella necessaria;
  • l’acquirente, nel biennio precedente l’atto d’acquisto, non deve aver venduto altri fondi rustici dalla superficie superiore a un ettaro;
  • l’acquirente decade dalle agevolazioni tributarie qualora venda volontariamente il fondo o cessi di coltivarlo prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto.

L’estensione delle agevolazioni previste per i coltivatori diretto ha fatto ritenere ad alcune direzioni regionali delle Entrate (Emilia-Romagna nota n. 46687 del 26 ottobre 2005, Veneto n. 34525 del 14 ottobre 2005) che anche alle nuove figure dello Iap e della società agricola si applicassero i vincoli previsti dalla legge sulla piccola proprietà contadina emanata nel lontano 1954. Finalmente, però, viene chiarito che i vincoli previsti dalla legge sulla piccola proprietà contadina sussistono per le nuove figure quando siano oggettivamente applicabili. Quindi, anche lo Iap e la società agricola, se in sede di acquisto di un terreno agricolo invocano i benefici fiscali (imposta catastale 1% e tassa fissa di registro e ipotecaria) non possono aver ceduto terreni agricoli nel biennio precedente; così pure, decadono dai benefici, se alienano il fondo entro il termine di cinque anni. Per questi soggetti, non vale invece, ovviamente, il vincolo della coltivazione manuale del fondo e nemmeno alcuna limitazione di superficie. La società e l’imprenditore agricolo professionale possono, quindi, acquistare qualsiasi dimensione di terreno invocando le agevolazioni fiscali. La risposta all’interrogazione ricorda che la decadenza scatta qualora il soggetto acquirente perda la qualifica di Iap nei cinque anni successivi all’acquisto.


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