Benefici fiscali con meno vincoli per le imprese agricole. Il ministero
dell’Economia (facendo proprio il parere dell’agenzia delle Entrate), nella
risposta ad una interrogazione parlamentare proposta da Maurizio Leo (An) alla
commissione Finanze della Camera, ha infatti precisato ieri che le agevolazioni
fiscali spettanti agli imprenditori agricoli professionali (Iap) e alle società
agricole competono in assenza di alcuni requisiti previsti dalla disciplina
sulla formazione della piccola proprietà contadina. La questione, estremamente
rilevante, riguarda le agevolazioni tributarie introdotte dal decreto
legislativo 99/2004, modificato con il decreto legislativo 101/2005, in materia
di imposizione indiretta creditizie stabilite dalla normativa vigente per i
coltivatori diretti, a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica
Iap e delle società agricole con un socio, se società di persone, o un
amministratore, se società di capitali, aventi la medesima qualifica (soggetti
che devono essere iscritti negli elenchi previdenziali). L’agevolazione più
consistente riguarda l’acquisto del terreno agricolo con la sola imposta
catastale dell’1% mentre l’imposta di registro e quella ipotecaria sono dovute
nella misura fissa. Il problema si imponeva in quanto la normativa su Iap e
società agricole richiama genericamente le agevolazioni previste a favore delle
persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. Per fruire
delle agevolazioni (legge 604/1954):
- il beneficiario deve essere persona che dedica la propria attività manuale
alla lavorazione della terra;
- il fondo acquistato in aggiunta a eventuali altri fondi deve essere idoneo
alla formazione o all’arrotondamento della piccola proprietà contadina e,
pertanto, la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare dell’acquirente
non deve essere inferiore a un terzo di quella necessaria;
- l’acquirente, nel biennio precedente l’atto d’acquisto, non deve aver
venduto altri fondi rustici dalla superficie superiore a un ettaro;
- l’acquirente decade dalle agevolazioni tributarie qualora venda
volontariamente il fondo o cessi di coltivarlo prima che siano trascorsi
cinque anni dall’acquisto.
L’estensione delle agevolazioni previste per i coltivatori diretto ha fatto
ritenere ad alcune direzioni regionali delle Entrate (Emilia-Romagna nota n.
46687 del 26 ottobre 2005, Veneto n. 34525 del 14 ottobre 2005) che anche alle
nuove figure dello Iap e della società agricola si applicassero i vincoli
previsti dalla legge sulla piccola proprietà contadina emanata nel lontano 1954.
Finalmente, però, viene chiarito che i vincoli previsti dalla legge sulla
piccola proprietà contadina sussistono per le nuove figure quando siano
oggettivamente applicabili. Quindi, anche lo Iap e la società agricola, se in
sede di acquisto di un terreno agricolo invocano i benefici fiscali (imposta
catastale 1% e tassa fissa di registro e ipotecaria) non possono aver ceduto
terreni agricoli nel biennio precedente; così pure, decadono dai benefici, se
alienano il fondo entro il termine di cinque anni. Per questi soggetti, non vale
invece, ovviamente, il vincolo della coltivazione manuale del fondo e nemmeno
alcuna limitazione di superficie. La società e l’imprenditore agricolo
professionale possono, quindi, acquistare qualsiasi dimensione di terreno
invocando le agevolazioni fiscali. La risposta all’interrogazione ricorda che la
decadenza scatta qualora il soggetto acquirente perda la qualifica di Iap nei
cinque anni successivi all’acquisto.