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Area Operatori![]() |
Il comportamento del datore
Nella realtà si è constatato
che alcuni datori di lavoro, nel caso di distacco in un Paese convenzionato (ad
esempio la Francia) commisurano la contribuzione italiana sulla retribuzione
effettiva, escludendone, però, la parte di retribuzione relativa al lavoro
prestato all’estero (indennità e così via), danneggiando il lavoratore medesimo
sul piano pensionistico. Si tratta di un comportamento che contrasta con la
normativa previdenziale vigente. Il lavoratore interessato, quindi, deve
denunciare all’ente previdenziale (normalmente l’Inps) la vera e propria
omissione contributiva subita.
Così la denuncia all'INAIL per malattia professionale
La denuncia
va effettuata dal datore di lavoro all’Inail, corredata da certificato medico,
entro cinque giorni successivi a quello in cui il lavoratore ha fatto denuncia
al datore di lavoro della manifestazione della malattia professionale.
Nell’ipotesi di malattia professionale non esiste l’obbligo sia di denuncia alla
polizia di Stato che di annotazione dell’evento sul registro degli
infortuni.
Quali dati deve contenere la denuncia di infortunio
La denuncia di
infortunio e il certificato medico devono contenere una serie di dati tra cui:
le generalità del lavoratore e il suo codice fiscale, il giorno e l’ora in cui è
avvenuto l’infortunio, le cause e le circostanze, la natura e la precisa sede
anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate e le eventuali
lesioni preesistenti. La denuncia è articolata in quattro sezioni (lavoratore,
datore di lavoro, dati retributivi, descrizione dell’infortunio).
L’invio telematico
L’Inail, con la circolare n. 44 dell’11 ottobre
2005, ha fissato le modalità operative derivanti dal Dm 15 ottobre 2005.
Sostanzialmente, i criteri sono i seguenti:
In caso di mancato invio, restano confermate le disposizioni di cui al punto 6 della circolare n. 22/98 (sanzione amministrativa da 258 a 1.549 euro e in misura ridotta di 516 euro).