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Torna indietro    da "ANTEX NEWS" del 14/02/2006

Domestici: aggiornamento dei contributi per l'anno 2006 e recenti chiarimenti dell'INPS
Come di consueto ogni anno, l’INPS interviene a rivalutare gli importi dei contributi dovuti per il personale domestico (italiani e stranieri), la cui prossima scadenza di versamento è il 10 aprile 2006 per il trimestre gennaio-marzo 2006. Tali importi sono stati comunicati con Circolare INPS 8 febbraio 2006, n. 19, con la quale l’Istituto fornisce altresì alcuni chiarimenti in merito al rapporto di lavoro domestico tra parenti ed affini entro il terzo grado nonché nelle convivenze di tipo familiare.

Gli importi aggiornati dei contributi vengono riportati in tabella, segnalando la riduzione dei contributi orari comprensivi della quota CUAF (Cassa assegni per il nucleo familiare), per effetto della Legge Finanziaria per il 2006 (Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 361 e 362), che ha previsto dal 1° gennaio 2006 a favore dei datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali minori dovuti alla gestione INPS delle prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, entro il limite massimo dell’1%, da applicare prioritariamente sulla contribuzione CUAF e a seguire sulle contribuzioni per i trattamenti di maternità e disoccupazione e ulteriormente sulle altre assicurazioni minori.

Per i datori di lavoro domestici tenuti al pagamento della contribuzione CUAF la predetta riduzione contributiva dell’1% è stata così ripartita: 0,48% sul contributo CUAF, 0,24% sul contributo per la maternità e 0,28% sul contributo per la disoccupazione.
Nell’ambito dei rapporti di lavoro domestico tra parenti o affini entro il terzo grado, l’INPS chiarisce che l’obbligo assicurativo sussiste se viene provata l’esistenza di un rapporto di lavoro anche in presenza di vincoli di parentela (non tra coniugi) o affinità entro il terzo grado tra datore di lavoro e lavoratore.
L’obbligo assicurativo tra coniugi ricorre, invece, nella sola ipotesi in cui il coniuge datore di lavoro sia grande invalido di guerra (civile e militare), grande invalido per cause di servizio e del lavoro, mutilato ed invalido civile o cieco civile, che fruisca dell’indennità di accompagnamento.

L’Istituto precisa, infine, che sono considerate datori di lavoro domestici, indipendentemente dal numero dei componenti, le comunità religiose (conventi, seminari) e le convivenze militari (caserme, stazioni e comandi) che hanno personale addetto al servizio diretto e personale dei conviventi nonché le comunità senza scopi di lucro (orfanotrofi e ricoveri per anziani con fine prevalentemente assistenziale).

Tabella degli importi dovuti per il personale domestico



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