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Gli importi aggiornati dei contributi vengono riportati in tabella, segnalando la riduzione dei contributi orari comprensivi della quota CUAF (Cassa assegni per il nucleo familiare), per effetto della Legge Finanziaria per il 2006 (Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 361 e 362), che ha previsto dal 1° gennaio 2006 a favore dei datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali minori dovuti alla gestione INPS delle prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, entro il limite massimo dell’1%, da applicare prioritariamente sulla contribuzione CUAF e a seguire sulle contribuzioni per i trattamenti di maternità e disoccupazione e ulteriormente sulle altre assicurazioni minori.
Per i datori di lavoro domestici tenuti al pagamento della contribuzione CUAF
la predetta riduzione contributiva dell’1% è stata così ripartita: 0,48% sul
contributo CUAF, 0,24% sul contributo per la maternità e 0,28% sul contributo
per la disoccupazione.
Nell’ambito dei rapporti di lavoro domestico tra
parenti o affini entro il terzo grado, l’INPS chiarisce che l’obbligo
assicurativo sussiste se viene provata l’esistenza di un rapporto di lavoro
anche in presenza di vincoli di parentela (non tra coniugi) o affinità entro il
terzo grado tra datore di lavoro e lavoratore.
L’obbligo assicurativo tra
coniugi ricorre, invece, nella sola ipotesi in cui il coniuge datore di lavoro
sia grande invalido di guerra (civile e militare), grande invalido per cause di
servizio e del lavoro, mutilato ed invalido civile o cieco civile, che fruisca
dell’indennità di accompagnamento.
L’Istituto precisa, infine, che sono considerate datori di lavoro domestici, indipendentemente dal numero dei componenti, le comunità religiose (conventi, seminari) e le convivenze militari (caserme, stazioni e comandi) che hanno personale addetto al servizio diretto e personale dei conviventi nonché le comunità senza scopi di lucro (orfanotrofi e ricoveri per anziani con fine prevalentemente assistenziale).