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Torna indietro    da "IPSOA" del 10/03/2006

Settore edile: lavoro a chiamata
L'indennità di disponibilità non può essere assoggettata al maggior onere contributivo da calcolarsi su una retribuzione c.d. virtuale. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto ad un interpello relativo all'applicabilità, nell'ambito del settore edile, della c.d. 'contribuzione virtuale' alle somme corrisposte al lavoratore a chiamata, in particolare con riferimento all'indennità di disponibilità, corrisposta per i periodi in cui il lavoratore, che ha garantito contrattualmente la propria disponibilità, è rimasto in attesa di utilizzazione ovvero non è stato chiamato a svolgere la prestazione lavorativa. Per approfondimenti si consiglia la lettura della Nota Ministero Lavoro e Politiche Sociali 08/03/2006, n. prot. 25/I/0002231.
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