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Torna indietro    da "IL SOLE 24 ORE" del 15/03/2006

Indennità di disoccupazione per i lavoratori avviati mediante contratti di somministrazione
Hanno diritto all’indennità di disoccupazione involontaria con requisiti normali o ridotti i lavoratori avviati mediante un somministratore. Questo e molto altro risulta dalla circolare n. 41 del 13 marzo 2006 dell’Inps che traccia uno speciale vademecum sulle implicazioni sul piano delle prestazioni a sostegno del reddito (trattamenti di famiglia, indennità di maternità, malattia, Tbc, mobilità, integrazioni salariali 3 e così via) nelle diverse figure di lavoro introdotte dal Dlgs 276/03. Vengono passati in rassegna: i contratti di somministrazione e di inserimento, l’apprendistato, l’appalto, il distacco, il lavoro intermittente, ripartito, a tempo parziale, a progetto, occasionale e accessorio.

Ci limitiamo a un rapido esame della somministrazione
La disciplina del contratto nato dalle ceneri del lavoro interinale è contenuta nel Dlgs 276/03. Va notato che le parti del Ccnl applicato alle Agenzie per il lavoro hanno costituito l’ente bilaterale “Ebitemp” che offre al lavoratore somministrato una serie di garanzie e tutele del tipo dell’assistenza sanitaria integrativa e l’assicurazione integrativa contro gli infortuni sul lavoro (circolare 22 febbraio 2005, n. 7/05, del Welfare). La somministrazione si concretizza attraverso  la stipulazione di due contratti (distinti ma tra loro collegati): il contratto di somministrazione di lavoro concluso tra somministratore e utilizzatore e quello stipulato tra somministratore e lavoratore. La somministrazione, a differenza del precedente regime (articolo 1 della legge 196/97), può essere non solo a tempo determinato ma anche a tempo indeterminato, dando così luogo allo “staff leasing”. Nella somministrazione di lavoro entrano in gioco tre soggetti: il somministratore, l’utilizzatore e il lavoratore. L’utilizzatore può essere un soggetto privato (contratto a tempo determinato e indeterminato) o anche una pubblica amministrazione (solo contrattola tempo determinato). Questo significa che per il ricorso alla somministrazione non occorre la qualifica di imprenditore. Un esempio di utilizzatore non imprenditore è dato dal caso di somministrazione di personale domestico per l’assistenza alla persona o al nucleo familiare. Il lavoratore somministrato assunto a tempo indeterminato ha diritto a un’indennità mensile di disponibilità (non prevista nel caso di contratto a tempo determinato), divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore per i periodi nei quali il lavoratore resta in attesa di assegnazione. La misura dell’indennità è stabilita dal contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non è inferiore alla misura prevista o aggiornata periodicamente del ministero del Lavoro (è proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione ad attività lavorativa  a tempo parziale anche presso il somministratore). L’Inps (circolare n. 18 del 1° febbraio 2005) ha segnalato che l’indennità di disponibilità, in quanto assoggettata a contribuzione, concorre alla formazione dell’anzianità contributiva utile per il diritto e la misura della pensione retributiva.

La sospensione del rapporto di lavoro trova la “guida”
Vademecum per il ricorso alla disoccupazione a causa della sospensione del rapporto di lavoro di cui alla legge 80/05. Lo stila l’Inps, con il messaggio 8087 del 14 marzo 2006, che interviene in seguito all’emanazione del decreto interministeriale che ha individuato le situazioni aziendali che danno titolo all’indennità di disoccupazione in caso di sospensione dell’attività lavorativa, sia per l’indennità ordinaria con requisiti normali sia con requisiti ridotti. Per l’indennizzabilità dei periodi di sospensione con la prestazione di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, i lavoratori devono essere in possesso dei requisiti generali richiesti. La durata massima della prestazione non può superare le 65 giornate annue nell’anno mobile e potrà essere riconosciuta ai lavoratori sospesi dal 17 marzo 2005. Tale prestazione può essere riconosciuta ai lavoratori sospesi del settore artigianato che devono possedere i requisiti generalmente richiesti per l’indennizzabilità con la prestazione di disoccupazione  ordinaria con requisiti ridotti. La legge 80/05 ha disposto che l’indennizzabilità dei periodi di sospensione debba essere subordinata a un intervento integrativo (almeno il 20%), a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva o, alternativamente, alla somministrazione da parte degli stessi enti di attività di formazione e qualificazione professionale, di durata non inferiore a 120 ore. Prima di indennizzare i periodi di sospensione con l’indennità con requisiti ridotti le sedi Inps avranno cura di farsi consegnare la certificazione dell’effettuazione dell’intervento integrativo. I datori dovranno inviare alla sede competente, tramite cartaceo accompagnato da file Excel o Word su supporto magnetico o inviato tramite e-mail, un elenco nel quale saranno indicati tutti i dati del lavoratore sospeso.


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