Hanno diritto all’indennità di disoccupazione involontaria con requisiti
normali o ridotti i lavoratori avviati mediante un somministratore. Questo e
molto altro risulta dalla circolare n. 41 del 13 marzo 2006 dell’Inps che
traccia uno speciale vademecum sulle implicazioni sul piano delle prestazioni a
sostegno del reddito (trattamenti di famiglia, indennità di maternità, malattia,
Tbc, mobilità, integrazioni salariali 3 e così via) nelle diverse figure di
lavoro introdotte dal Dlgs 276/03. Vengono passati in rassegna: i contratti di
somministrazione e di inserimento, l’apprendistato, l’appalto, il distacco, il
lavoro intermittente, ripartito, a tempo parziale, a progetto, occasionale e
accessorio.
Ci limitiamo a un rapido esame della
somministrazione
La disciplina del contratto nato dalle ceneri del
lavoro interinale è contenuta nel Dlgs 276/03. Va notato che le parti del Ccnl
applicato alle Agenzie per il lavoro hanno costituito l’ente bilaterale
“Ebitemp” che offre al lavoratore somministrato una serie di garanzie e tutele
del tipo dell’assistenza sanitaria integrativa e l’assicurazione integrativa
contro gli infortuni sul lavoro (circolare 22 febbraio 2005, n. 7/05, del
Welfare). La somministrazione si concretizza attraverso la stipulazione di
due contratti (distinti ma tra loro collegati): il contratto di somministrazione
di lavoro concluso tra somministratore e utilizzatore e quello stipulato tra
somministratore e lavoratore. La somministrazione, a differenza del precedente
regime (articolo 1 della legge 196/97), può essere non solo a tempo determinato
ma anche a tempo indeterminato, dando così luogo allo “staff leasing”. Nella
somministrazione di lavoro entrano in gioco tre soggetti: il somministratore,
l’utilizzatore e il lavoratore. L’utilizzatore può essere un soggetto privato
(contratto a tempo determinato e indeterminato) o anche una pubblica
amministrazione (solo contrattola tempo determinato). Questo significa che per
il ricorso alla somministrazione non occorre la qualifica di imprenditore. Un
esempio di utilizzatore non imprenditore è dato dal caso di somministrazione di
personale domestico per l’assistenza alla persona o al nucleo familiare. Il
lavoratore somministrato assunto a tempo indeterminato ha diritto a un’indennità
mensile di disponibilità (non prevista nel caso di contratto a tempo
determinato), divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore per i
periodi nei quali il lavoratore resta in attesa di assegnazione. La misura
dell’indennità è stabilita dal contratto collettivo applicabile al
somministratore e comunque non è inferiore alla misura prevista o aggiornata
periodicamente del ministero del Lavoro (è proporzionalmente ridotta in caso di
assegnazione ad attività lavorativa a tempo parziale anche presso il
somministratore). L’Inps (circolare n. 18 del 1° febbraio 2005) ha segnalato che
l’indennità di disponibilità, in quanto assoggettata a contribuzione, concorre
alla formazione dell’anzianità contributiva utile per il diritto e la misura
della pensione retributiva.
La sospensione del rapporto di lavoro trova la
“guida”
Vademecum per il ricorso alla disoccupazione a causa della
sospensione del rapporto di lavoro di cui alla legge 80/05. Lo stila l’Inps, con
il messaggio 8087 del 14 marzo 2006, che interviene in seguito all’emanazione
del decreto interministeriale che ha individuato le situazioni aziendali che
danno titolo all’indennità di disoccupazione in caso di sospensione
dell’attività lavorativa, sia per l’indennità ordinaria con requisiti normali
sia con requisiti ridotti. Per l’indennizzabilità dei periodi di sospensione con
la prestazione di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, i lavoratori
devono essere in possesso dei requisiti generali richiesti. La durata massima
della prestazione non può superare le 65 giornate annue nell’anno mobile e potrà
essere riconosciuta ai lavoratori sospesi dal 17 marzo 2005. Tale prestazione
può essere riconosciuta ai lavoratori sospesi del settore artigianato che devono
possedere i requisiti generalmente richiesti per l’indennizzabilità con la
prestazione di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti. La legge
80/05 ha disposto che l’indennizzabilità dei periodi di sospensione debba essere
subordinata a un intervento integrativo (almeno il 20%), a carico degli enti
bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva o, alternativamente, alla
somministrazione da parte degli stessi enti di attività di formazione e
qualificazione professionale, di durata non inferiore a 120 ore. Prima di
indennizzare i periodi di sospensione con l’indennità con requisiti ridotti le
sedi Inps avranno cura di farsi consegnare la certificazione dell’effettuazione
dell’intervento integrativo. I datori dovranno inviare alla sede competente,
tramite cartaceo accompagnato da file Excel o Word su supporto magnetico o
inviato tramite e-mail, un elenco nel quale saranno indicati tutti i dati del
lavoratore sospeso.