
da "
PENSIONILEX" del
10/03/2006
Part-time, tre mesi per i contributi volontari
L’Inps, con la Circolare in data 23 febbraio 2006, n. 29, corredata da 4
allegati, ha emanato nuove istruzioni per l’applicazione dell’art. 8 del DLgs 16
settembre 1996, n. 564, concernente il versamento volontario dei contributi da
parte dei lavoratori in rapporto di lavoro a tempo parziale. La Circolare
fornisce, al riguardo, varie precisazioni tra cui quelle di seguito indicate. In
base alle norme del DLgs 28 febbraio 2000, n. 61, che hanno ridefinito il
concetto di lavoro a tempo parziale, tale rapporto di lavoro può assumere una
delle seguenti configurazioni: part-time orizzontale con lo svolgimento
dell’attività lavorativa a orario ridotto; part-time verticale con lo
svolgimento dell’attività lavorativa a orario pieno in alcuni giorni delle
settimana, o in alcune settimane del mese o in alcuni mesi dell’anno; part-time
misto con lo svolgimento dell’attività lavorativa ad orario ridotto soltanto in
alcuni giorni della settimana, o in alcune settimane del mese o in alcuni mesi
dell’anno. I periodi di lavoro a part-time, secondo il duplice criterio di
valutazione confermato dall’art. 9, comma 4, del DLgs n. 61/2000, per il
conseguimento del diritto a pensione sono valutati per intero (sempre che la
retribuzione non sia inferiore al minimale), mentre per il calcolo dell’importo
della pensione la relativa anzianità contributiva è valutata in proporzione
all’orario di lavoro e risulta dal rapporto tra le ore retribuite e il numero
delle ore previste dal contratto per i lavoratori a tempo pieno.
Le
condizioni della non effettuazione della prestazione lavorativa e dell’assenza
di contribuzione richieste dall’art. 8 del DLgs n. 564/1996 per poter effettuare
i versamenti volontari, sono riscontrabili in tutte le tipologie di lavoro
parziale, compresi i casi di part-time orizzontale e verticale svolti in alcuni
giorni della settimana, ai quali deve applicarsi il criterio dettato dall’art. 5
del DPR n. 818/1957, secondo cui sono da considerare coperte da contribuzione
anche le settimane parzialmente lavorate e retribuite (sempre che la
retribuzione non sia inferiore al minimale). Infatti, ferma restando
l’applicazione del citato art. 5 del DPR n. 818/1957, anche in tali casi si
verificano assenze di attività lavorativa, di retribuzione e di contribuzione
obbligatoria. I contributi volontari, nelle ipotesi di totale assenza della
prestazione lavorativa nella settimana (part-time verticale) hanno funzione di
copertura contributiva in quanto comportano contemporaneamente l’aumento
dell’anzianità contributiva per il diritto a pensione e quello dell’anzianità
contributiva per la misura della pensione. Nelle ipotesi di attività lavorativa
settimanale con orario ridotto (part-time orizzontale e misto) i contributi
volontari hanno funzione integrativa producendo di norma un incremento della
sola anzianità contributiva utile per la misura della pensione e una contestuale
integrazione della retribuzione dell’anno interessato. Peraltro, nei casi di
part-time misto, il versamento dei contributi volontari, se riferito a periodi
(settimane, mesi) interamente non lavorati, ha funzione di copertura.
L’autorizzazione finalizzata alla copertura intera o integrativa dei
periodi di non attività lavorativa correlati allo specifico rapporto di lavoro a
tempo parziale spetta a coloro che possano fare valere il requisito ridotto di
almeno un anno di contribuzione effettiva nel quinquennio precedente la data
della relativa domanda. L’autorizzazione deve essere rilasciata sulla base di
domande di volta in volta prodotte dagli interessati con riferimento ad anni già
conclusi ed a situazioni contributive consolidate. Tuttavia, lo specifico modulo
di domanda, il cui schema è allegato alla Circolare, può essere utilizzato anche
per chiedere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria. I lavoratori
interessati possono chiedere di essere autorizzati al versamento dei contributi
volontari per i suddetti periodi scoperti relativi a rapporti di part-time, a
condizione che presentino la necessaria domanda, a pena di decadenza, entro i 12
mesi successivi alla data di scadenza ordinaria del termine per la consegna ai
lavoratori della certificazione CUD riferita all’anno interessato dalla
contribuzione volontaria. Se l’interessato fa valere anche i requisiti per
l’autorizzazione della prosecuzione volontaria, deve essere rilasciata una
duplice autorizzazione: una, specifica e con validità limitata alla copertura o
all’integrazione dei periodi di part-time trascorsi; l’altra, con efficacia a
tempo indeterminato, per la copertura dei periodi successivi alla decorrenza
assegnata e delle eventuali settimane prive di contribuzione comprese nel
semestre anteriore alla domanda. La Circolare si conclude con considerazioni
finali e transitorie tra le quali è compresa la precisazione che debbono
ritenersi superate le disposizioni della seconda parte, punto 1, della Circolare
n. 123/1993 e quelle del punto 1) della Circolare n. 111/1999. Inoltre, in via
del tutto eccezionale, coloro che non hanno chiesto l’autorizzazione per gli
anni passati e che ora intendano farlo, hanno tre mesi di tempo dalla data di
pubblicazione della presente Circolare per poter avanzare la relativa richiesta
alla competente Sede dell’Istituto.
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