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Torna indietro    da "PENSIONILEX" del 10/03/2006

Part-time, tre mesi per i contributi volontari
L’Inps, con la Circolare in data 23 febbraio 2006, n. 29, corredata da 4 allegati, ha emanato nuove istruzioni per l’applicazione dell’art. 8 del DLgs 16 settembre 1996, n. 564, concernente il versamento volontario dei contributi da parte dei lavoratori in rapporto di lavoro a tempo parziale. La Circolare fornisce, al riguardo, varie precisazioni tra cui quelle di seguito indicate. In base alle norme del DLgs 28 febbraio 2000, n. 61, che hanno ridefinito il concetto di lavoro a tempo parziale, tale rapporto di lavoro può assumere una delle seguenti configurazioni: part-time orizzontale con lo svolgimento dell’attività lavorativa a orario ridotto; part-time verticale con lo svolgimento dell’attività lavorativa a orario pieno in alcuni giorni delle settimana, o in alcune settimane del mese o in alcuni mesi dell’anno; part-time misto con lo svolgimento dell’attività lavorativa ad orario ridotto soltanto in alcuni giorni della settimana, o in alcune settimane del mese o in alcuni mesi dell’anno. I periodi di lavoro a part-time, secondo il duplice criterio di valutazione confermato dall’art. 9, comma 4, del DLgs n. 61/2000, per il conseguimento del diritto a pensione sono valutati per intero (sempre che la retribuzione non sia inferiore al minimale), mentre per il calcolo dell’importo della pensione la relativa anzianità contributiva è valutata in proporzione all’orario di lavoro e risulta dal rapporto tra le ore retribuite e il numero delle ore previste dal contratto per i lavoratori a tempo pieno.

Le condizioni della non effettuazione della prestazione lavorativa e dell’assenza di contribuzione richieste dall’art. 8 del DLgs n. 564/1996 per poter effettuare i versamenti volontari, sono riscontrabili in tutte le tipologie di lavoro parziale, compresi i casi di part-time orizzontale e verticale svolti in alcuni giorni della settimana, ai quali deve applicarsi il criterio dettato dall’art. 5 del DPR n. 818/1957, secondo cui sono da considerare coperte da contribuzione anche le settimane parzialmente lavorate e retribuite (sempre che la retribuzione non sia inferiore al minimale). Infatti, ferma restando l’applicazione del citato art. 5 del DPR n. 818/1957, anche in tali casi si verificano assenze di attività lavorativa, di retribuzione e di contribuzione obbligatoria. I contributi volontari, nelle ipotesi di totale assenza della prestazione lavorativa nella settimana (part-time verticale) hanno funzione di copertura contributiva in quanto comportano contemporaneamente l’aumento dell’anzianità contributiva per il diritto a pensione e quello dell’anzianità contributiva per la misura della pensione. Nelle ipotesi di attività lavorativa settimanale con orario ridotto (part-time orizzontale e misto) i contributi volontari hanno funzione integrativa producendo di norma un incremento della sola anzianità contributiva utile per la misura della pensione e una contestuale integrazione della retribuzione dell’anno interessato. Peraltro, nei casi di part-time misto, il versamento dei contributi volontari, se riferito a periodi (settimane, mesi) interamente non lavorati, ha funzione di copertura.

L’autorizzazione finalizzata alla copertura intera o integrativa dei periodi di non attività lavorativa correlati allo specifico rapporto di lavoro a tempo parziale spetta a coloro che possano fare valere il requisito ridotto di almeno un anno di contribuzione effettiva nel quinquennio precedente la data della relativa domanda. L’autorizzazione deve essere rilasciata sulla base di domande di volta in volta prodotte dagli interessati con riferimento ad anni già conclusi ed a situazioni contributive consolidate. Tuttavia, lo specifico modulo di domanda, il cui schema è allegato alla Circolare, può essere utilizzato anche per chiedere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria. I lavoratori interessati possono chiedere di essere autorizzati al versamento dei contributi volontari per i suddetti periodi scoperti relativi a rapporti di part-time, a condizione che presentino la necessaria domanda, a pena di decadenza, entro i 12 mesi successivi alla data di scadenza ordinaria del termine per la consegna ai lavoratori della certificazione CUD riferita all’anno interessato dalla contribuzione volontaria. Se l’interessato fa valere anche i requisiti per l’autorizzazione della prosecuzione volontaria, deve essere rilasciata una duplice autorizzazione: una, specifica e con validità limitata alla copertura o all’integrazione dei periodi di part-time trascorsi; l’altra, con efficacia a tempo indeterminato, per la copertura dei periodi successivi alla decorrenza assegnata e delle eventuali settimane prive di contribuzione comprese nel semestre anteriore alla domanda. La Circolare si conclude con considerazioni finali e transitorie tra le quali è compresa la precisazione che debbono ritenersi superate le disposizioni della seconda parte, punto 1, della Circolare n. 123/1993 e quelle del punto 1) della Circolare n. 111/1999. Inoltre, in via del tutto eccezionale, coloro che non hanno chiesto l’autorizzazione per gli anni passati e che ora intendano farlo, hanno tre mesi di tempo dalla data di pubblicazione della presente Circolare per poter avanzare la relativa richiesta alla competente Sede dell’Istituto.

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