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Torna indietro    da "PENSIONILEX" del 01/03/2006

L'assegno per il nucleo familiare ai parasubordinati
L’INPS, con la Circolare in data 16 febbraio 2006, n. 25, ha emanato alle proprie Sedi nuove istruzioni per il riconoscimento del diritto all’assegno per il nucleo familiare in favore dei soggetti iscritti alla cosiddetta Quarta Gestione, cioè alla Gestione separata INPS di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, e tenuti al versamento della contribuzione dello 0,50 per cento prevista dall’art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997. La Circolare ha fornito, tra l’altro, le seguenti precisazioni. L’art. 5 del DM 4 aprile 2002 ha stabilito che l’assegno non spetta qualora la somma dei redditi derivanti dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione separata, sia inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare. In base allo stesso art. 5, l’assegno spetta in favore del nucleo a composizione reddituale mista, quando almeno il 70 per cento del reddito venga raggiunto sommando i redditi da lavoro dipendente e quelli da lavoro “parasubordinato”. Tali disposizioni, in base alla Circolare n. 193/2003, venivano applicate nel senso di riconoscere il diritto all’assegno al soggetto il cui nucleo familiare potesse far valere un reddito misto, da lavoro dipendente e da lavoro parasubordinato, senza che il 70 per cento fosse raggiunto né nella gestione dei lavoratori dipendenti né in quella dei lavoratori parasubordinati.

Peraltro, poiché detta applicazione ha dato origine a varie perplessità di carattere interpretativo e a un consistente contenzioso amministrativo, l’INPS, considerato che la norma non specifica per il cumulo dei due tipi di reddito la misura delle rispettive percentuali, ha chiarito quanto segue. Il diritto all’assegno per il nucleo familiare è riconosciuto anche ad un lavoratore iscritto alla Gestione separata, nel cui nucleo familiare a composizione reddituale mista, nell’anno di riferimento, il 70 per cento del reddito complessivo derivi da lavoro dipendente e il reddito derivante da attività di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 sia uguale a zero. In relazione a quest’ultimo criterio applicativo della norma in parola, l’ANF può essere attribuito anche nel caso in cui per l’iscritto alla Gestione separata, che ha iniziato a svolgere attività “parasubordinata” dopo essere cessato da un’attività di lavoro dipendente, il reddito di riferimento sia rappresentato soltanto dal reddito derivante da attività lavorativa dipendente. Le Sedi dell’INPS riesamineranno, d’ufficio, le domande già definite in base al criterio precedentemente in vigore.

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