Ente di Patronato e di Assistenza Sociale
Via Giovanni Giolitti, 212/C - 00185 Roma
Tel. 06.4818918 - Fax 06.48976812 - [email protected]
Numero Verde 800 029661

 I Vostri diritti sono i Nostri doveri!

»Home »News
»Chi siamo »link utili
»Attività »Cookie Policy
»Privacy Notice
WISTLEBLOWING Amministrazione Trasparente
giovedì 19 settembre 2024    Italiano Francese English Spagnolo Tedesco
x-CHIUDI
Indietro  Stampa  Stampa PDF    A | A | A |
Torna indietro    da "ANTEX NEWS" del 07/03/2006

Bonus pensioni: precisazioni dell'INPS sulle modalità operative per i lavoratori agevolati
L’INPS, con Messaggio 17 febbraio 2006, n. 5208, ha fornito precisazioni afferenti le modalità di compilazione del modello DM10/2 e della denuncia EMens con riferimento ai lavoratori subordinati che abbiano optato per il posticipo del pensionamento, rinunciando all’accredito contributivo relativo all’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (AGO), ai sensi dell’articolo 1, comma 12, Legge 23 agosto 2004, n. 243, con conseguente riconoscimento del relativo incentivo (cd. bonus pensioni). La decisione del lavoratore subordinato che, seppure in possesso dei requisiti soggettivi minimi per il pensionamento, abbia deciso di continuare a svolgere l’attività di lavoro subordinato comporta il decadimento dell’obbligo del datore di lavoro di versamento della contribuzione (sia la quota posta a carico del datore di lavoro che del lavoratore) dovuta all’AGO, a decorrere dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di esonero ovvero dal mese in cui il lavoratore matura il diritto alla pensione di anzianità. La contribuzione di cui sopra non versata all’Istituto è, come noto, corrisposta per intero al lavoratore entro il mese successivo al mese al quale si riferisce la contribuzione stessa.

Dal momento che l’incentivo al posticipo del pensionamento spetta al netto di eventuali quote fiscalizzate, come chiarito dall’INPS, con Circolare 11 novembre 2004, n. 149, il datore di lavoro ha comunque titolo a fruire delle agevolazioni contributive previste dal vigente ordinamento nell’ipotesi in cui il lavoratore sia al contempo ammesso all’incentivo in oggetto. Solo in tale ipotesi, la contribuzione minore deve essere assolta su una separata posizione contributiva. La posizione in parola sarà contrassegnata, fermo restando il codice di autorizzazione relativo all’agevolazione contributiva spettante nel caso di specie, dal codice di autorizzazione 0Y che, a decorrere da gennaio 2006, assume il nuovo significato di 'posizione contributiva riferita a lavoratori agevolati ammessi al bonus ex lege n. 243/2004'. Se il datore di lavoro opera già con altra posizione INPS, la Sede dovrà apporre, in aggiunta al menzionato codice 0Y, il codice di autorizzazione 0D avente il significato di 'posizione aperta per particolari categorie di dipendenti'.

Per quanto concerne la compilazione del modello DM10/2, il datore di lavoro continuerà ad utilizzare i codici tipo contribuzione previsti per le singole fattispecie agevolative e calcolerà l’importo dei contributi, diversi dai contributi per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS), al netto dell’agevolazione spettante. Si precisa che l’importo della contribuzione da indicare nel relativo campo potrà essere pari a zero. Nell’ipotesi in cui la contribuzione a carico del datore di lavoro sia dovuta nella misura prevista per l’apprendista, l’importo della quota settimanale dovuta non dovrà comprendere la quota IVS.

Per il recupero della contribuzione IVS versata per i periodi antecedenti l’ammissione all’incentivo per il posticipo del pensionamento dovranno essere utilizzati i codici indicati nella seguente tabella:

  • codice L801: Recupero contributi IVS per i lavoratori iscritti al F.P.L.D. e alle evidenze contabili degli ex Enti pubblici creditizi, ex articolo 1, comma 12, della legge n. 243/2004; 
  • codice L802: Recupero contribuzioni pensionistiche già versate nei confronti dei dirigenti ex INPDAI, ex articolo 1, comma 12, della legge n. 243/2004; 
  • codice L803: Recupero contributi IVS per i lavoratori iscritti agli ex Fondi elettrici, telefonici e pubblici servizi di trasporto ed al Fondo volo, ex articolo 1, comma 12, della legge n. 243 /2004.

In ogni caso, sarà cura della Sede dell’INPS competente per territorio provvedere alla definizione delle situazioni pregresse mediante l’emissione di apposite note di rettifica.

La compilazione del flusso EMens dovrà essere effettuata alla luce delle seguenti indicazioni:

  • nell’elemento 'TipoContribuzione', dovrà essere indicato il codice relativo alla fattispecie agevolativa interessata;
  • nell’elemento 'TipoLavoratore', presente nell’elemento 'DatiRetributivi', dovrà essere indicato il codice 'BN' che assume anche il nuovo significato di 'lavoratori agevolati ammessi al bonus ex lege n. 243/2004';
  • nell’elemento 'Bonus', presente nell’elemento 'DatiParticolari', dovrà essere indicato l’ammontare del bonus corrisposto al lavoratore nel mese di competenza.

Il datore di lavoro è tenuto a rettificare le denunce EMens – relative ai periodi antecedenti all’autorizzazione del bonus e già trasmesse con la matricola aziendale a suo tempo utilizzata – con l’indicazione dei dati sopra esposti. Qualora i lavoratori in argomento siano stati indicati nell'elemento 'TipoContribuzione' del flusso EMens con un codice 'TipoContribuzione' diverso da ‘80’ il datore di lavoro è tenuto a provvedere alla rettifica delle denunce relative ai mesi interessati. A tal fine, usando la medesima matricola aziendale, il datore di lavoro indicherà, nell’elemento 'TipoLavoratore' presente nell’elemento 'DatiRetributivi', il codice ‘BN’ e valorizzerà l’elemento 'Bonus'.


Ascolta Ascolta questo testo: (voce maschile) | (voce femminile)
ATTENZIONE! Essendo una versione beta, questo lettore
potrebbe non funzionare correttamente con alcune news


FNA Il Patronato EPAS è un servizio della FNA - Federazione Nazionale Agricoltura