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Termini di versamenti ed adempimenti tributari
È disposto
il differimento dal 31 dicembre 2005 (ultimo termine di proroga previsto dall’
Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, n. 3354) al 31
dicembre 2006 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari
che scadono nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006. Potranno beneficiare
del predetto differimento le persone fisiche e giuridiche, anche sostituti
d'imposta, aventi alla data del 31 ottobre 2002 la residenza o la sede legale o
operativa nei seguenti Comuni (già individuati dai DM 14 novembre 2002, 15
novembre 2002 e 9 gennaio 2003): Bonefro, Casacalenda, Casalnuovo Monterotaro,
Castellino del Biferno, Colletorto, Larino, Montelongo, Montorio nei Frentani,
Morrone del Sannio, Provvidenti, Pietra Montecorvino, Ripabottoni, Rotello, San
Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano e Ururi. I versamenti non effettuati
per effetto della sospensione dovranno essere eseguiti in unica soluzione entro
il 31 gennaio 2007 oppure in un numero massimo di 12 rate mensili a partire dal
mese di gennaio 2007, senza aggravio di sanzioni ed interessi. Entro lo stesso
termine del 31 gennaio 2007 andranno effettuati anche gli adempimenti sospesi,
diversi dai versamenti. L’Ordinanza n. 3496/2006 dispone, inoltre, che i
versamenti non eseguiti per effetto della sospensione dei termini con scadenza
nel periodo dal 31 ottobre 2002 sino al 31 dicembre 2005 (termine da ultimo
differito dalla cit. Ordinanza PCM n. 3354/2004) sono effettuati in unica
soluzione entro il 28 febbraio 2006 oppure in un numero massimo di rate mensili,
pari ad 8 volte i mesi di durata della sospensione, a decorrere sempre dal mese
di febbraio 2006, senza applicazione di sanzioni ed interessi. Anche per gli
adempimenti diversi dai versamenti è stato fissato come termine di scadenza il
28 febbraio 2006. E’ stata, infatti, abrogata la disposizione contenuta
nell’Ordinanza cit. n. 3354/2004 (art. 4, comma 3) che disponeva che gli
adempimenti ed i versamenti sospesi dovevano essere eseguiti a partire dal 1°
gennaio 2006. Si rammenta, in proposito, che per la restituzione delle ritenute
sospese deve essere utilizzato il modello F24, esponendo i codici tributo 5004
(ritenute alla fonte oggetto di sospensione a causa di eventi eccezionali
operativo dal 16 maggio 2002), 3840 (addizionale regionale all’IRPEF trattenuta
dal sostituto d’imposta oggetto di sospensione a causa di eventi eccezionali
operativo dal 16 maggio 2002) e 3841 (addizionale comunale all’IRPEF trattenuta
dal sostituto d’imposta oggetto di sospensione a causa di eventi eccezionali
operativo dal 16 maggio 2002). Nel campo della rateazione andrà indicato “0101”,
in caso di versamento in unica soluzione, oppure la rata che si paga ed il
numero di rate complessivo (es. “0120”), in caso di pagamento rateale, e l’anno
d’imposta per cui si effettua il versamento nel campo dell’anno di riferimento
(es. 2003).
Termini di versamenti contributivi
È stabilita, altresì,
l’ulteriore sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali e dei premi INAIL, compresa la quota a carico dei lavoratori
dipendenti, a favore dei datori di lavoro con sede legale o operativa nei Comuni
sopra indicati, per il periodo contributivo 1° gennaio – 31 dicembre 2006. Gli
importi non corrisposti per effetto della sospensione andranno versati in 12
rate mensili a partire dal mese di gennaio 2007. Va aggiunto, peraltro, che
resta fermo il termine iniziale di restituzione a partire dal 16 marzo 2006 dei
contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi INAIL sospesi sino al
31 dicembre 2005 per la Provincia di Campobasso e Foggia, come previsto dalle
Ordinanze PCM n. 3354/2004 e 19 marzo 2004, n. 3344. Come precisato dall’INPS,
con Circolare 13 luglio 2004, n. 105, gli importi, comprese le quote recuperate
a carico dei lavoratori, potranno essere restituiti in unica soluzione oppure in
un numero di rate pari a 8 volte i mesi interi di durata della sospensione
(massimo 304 rate per 38 mesi di sospensione, uguali e consecutive), la prima
delle quali da pagare entro il 16 marzo e le successive con scadenza entro il
giorno 16 di ogni mese. Si ricorda che per beneficiare del versamento rateale è
necessario procedere al versamento della prima rata entro il predetto termine e
presentare apposita domanda alla sede INPS di iscrizione dell’azienda. Qualora i
datori di lavoro interessati al recupero dei contributi sospesi non avessero
presentato ancora le denunce contributive relative al periodo della sospensione
(modelli DM10 relativi ai mesi da ottobre 2002 a novembre 2005, con la sola
esclusione dei contributi eventualmente già pagati prima del 6 dicembre 2002,
data di pubblicazione del primo provvedimento di sospensione, Ordinanza PCM
29 novembre 2002, n. 3253), gli stessi sono tenuti a presentare i modelli DM10/2
contestualmente al pagamento della prima rata o dell’unica soluzione. I
contributi in restituzione andranno versati con modello F24, utilizzando come
causale contributo il codice DSOS ed esponendo la matricola aziendale seguita
dal medesimo codice indicato nel modello DM10, il codice N942, avente il
significato di “contr. sosp. Ord. n. 3253/2002 per le province di Campobasso e
Foggia”. Per quanto riguarda, inoltre, la restituzione dei premi INAIL, come
specificato dall’Istituto, con Nota 14 giugno 2004 e Nota 5
aprile 2005, prot. n. 1817, i premi sospesi sino al 31 dicembre 2005 saranno
versati a partire dal 16 marzo 2006 in unica soluzione o in 304 rate mensili,
pari a 8 volte i 38 mesi di sospensione (ad eccezione del Comune di Guardaregia
per il quale il numero massimo di rate è di 168 per 21 mesi di sospensione, in
quanto la sospensione è decorsa dal 1° aprile 2004 fino al 31 dicembre 2005).
Per l’esecuzione degli adempimenti sospesi è stata fissata la data del 28
febbraio 2006.