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Torna indietro    da "IL SOLE 24 ORE" del 16/03/2006

Agenzie, assunzioni con sconti
Agevolate le agenzie di somministrazione che assumono lavoratori svantaggiati, titolari di un trattamento previdenziale connesso allo stato di disoccupazione. Con la circolare 44 del 15 marzo, l’Inps detta le istruzioni per fruire delle misure introdotte dall’articolo 13, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 276/2003. La norma, operativa dal 15 maggio 2005, ha previsto benefici per le agenzie che assumano con contatti di durata non inferiore a nove mesi, lavoratori svantaggiati che ricevono un trattamento economico di disoccupazione, mobilità, ovvero un altro sussidio connesso allo stato di disoccupazione o inoccupazione. Il ministero del Lavoro (circolare 41/2004) ha precisato che sono da intendersi lavoratori svantaggiati quelli elencati nell’articolo 2, lettera f) del Regolamento Ce 2204/2002 nonché nell’articolo 4 della legge 381/91. Ulteriore requisito è che il lavoratore sia beneficiario di un trattamento di mobilità, disoccupazione (ordinaria o speciale), o altri sussidi (esempio, assegno Lsu) a carico dell’Inps.

A fronte dell’assunzione con contratto di durata non inferiore a nove mesi, le agenzie ricevono, per un periodo massimo di 12 mesi (e comunque fino alla scadenza del trattamento previdenziale), un doppio beneficio economico. Le agenzie hanno infatti diritto a detrarre dalla retribuzione lorda l’importo dell’indennità che l’Istituto continua  a erogare. Il vantaggio contributivo consiste invece nello scontare dai contributi complessivamente dovuti una somma pari ai contributi figurativi riconosciuti sull’indennità previdenziale. L’Inps ha precisato che quest’ultimo beneficio è riservato alle sole assunzioni di lavoratori che ricevono il trattamento di mobilità e disoccupazione e che non spetta nei confronti di chi, durante l’erogazione del trattamento, maturi i requisiti per la pensione.

Le agenzie sono tenute a richiedere all’Inps, per ciascun lavoratore assunto, l’ammontare lordo della prestazione previdenziale erogata e la relativa durata, nonché la misura della retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della retribuzione figurativa e la relativa durata. I dati saranno utilizzati dall’agenzia per determinare l’effettivo trattamento retributivo a suo carico (retribuzione complessiva lorda- l’indennità a carico dell’Inps), nonché per determinare lo sconto contributivo pari ai contributi figurativi (contributi figurativi = retribuzione di base per il calcolo dei contributi figurativi x 32,70%). Poiché l’agevolazione contributiva è estesa anche al lavoratore, l’Istituto precisa che l’agenzia dovrà non assoggettare a contributi in busta paga un importo pari alla misura dell’indennità a carico dell’Inps. Infine, sono stati introdotti nuovi codici tipo contribuzione (M1, M2, M3) con cui indicare nelle denunce i lavoratori. Nel quadro B del DM le agenzie dovranno riportare l’ammontare complessivo della retribuzione (retribuzione a carico dell’agenzia + indennità c/Inps) e i contributi calcolati applicando l’aliquota intera prevista per il settore (commercio). Lo sconto, pari ai contributi figurativi, dovrà invece essere esposto nel quadro D con il codice L608 (ovvero L609 per il recupero relativo a periodi pregressi, non anteriori a maggio 2005, da effettuare entro il 16 giugno). Nell’e-mens, oltre al codice tipo contribuzione, dovrà essere indicato l’imponibile previdenziale complessivo, corrispondente a quello riportato nel DM10.

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