
da "
IL SOLE 24 ORE" del
16/03/2006
Agenzie, assunzioni con sconti
Agevolate le agenzie di somministrazione che assumono lavoratori
svantaggiati, titolari di un trattamento previdenziale connesso allo stato di
disoccupazione. Con la circolare 44 del 15 marzo, l’Inps detta le istruzioni per
fruire delle misure introdotte dall’articolo 13, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo 276/2003. La norma, operativa dal 15 maggio 2005, ha previsto
benefici per le agenzie che assumano con contatti di durata non inferiore a nove
mesi, lavoratori svantaggiati che ricevono un trattamento economico di
disoccupazione, mobilità, ovvero un altro sussidio connesso allo stato di
disoccupazione o inoccupazione. Il ministero del Lavoro (circolare 41/2004) ha
precisato che sono da intendersi lavoratori svantaggiati quelli elencati
nell’articolo 2, lettera f) del Regolamento Ce 2204/2002 nonché nell’articolo 4
della legge 381/91. Ulteriore requisito è che il lavoratore sia beneficiario di
un trattamento di mobilità, disoccupazione (ordinaria o speciale), o altri
sussidi (esempio, assegno Lsu) a carico dell’Inps.
A fronte
dell’assunzione con contratto di durata non inferiore a nove mesi, le agenzie
ricevono, per un periodo massimo di 12 mesi (e comunque fino alla scadenza del
trattamento previdenziale), un doppio beneficio economico. Le agenzie hanno
infatti diritto a detrarre dalla retribuzione lorda l’importo dell’indennità che
l’Istituto continua a erogare. Il vantaggio contributivo consiste invece
nello scontare dai contributi complessivamente dovuti una somma pari ai
contributi figurativi riconosciuti sull’indennità previdenziale. L’Inps ha
precisato che quest’ultimo beneficio è riservato alle sole assunzioni di
lavoratori che ricevono il trattamento di mobilità e disoccupazione e che non
spetta nei confronti di chi, durante l’erogazione del trattamento, maturi i
requisiti per la pensione.
Le agenzie sono tenute a richiedere all’Inps,
per ciascun lavoratore assunto, l’ammontare lordo della prestazione
previdenziale erogata e la relativa durata, nonché la misura della retribuzione
da prendere a riferimento per il calcolo della retribuzione figurativa e la
relativa durata. I dati saranno utilizzati dall’agenzia per determinare
l’effettivo trattamento retributivo a suo carico (retribuzione complessiva
lorda- l’indennità a carico dell’Inps), nonché per determinare lo sconto
contributivo pari ai contributi figurativi (contributi figurativi = retribuzione
di base per il calcolo dei contributi figurativi x 32,70%). Poiché
l’agevolazione contributiva è estesa anche al lavoratore, l’Istituto precisa che
l’agenzia dovrà non assoggettare a contributi in busta paga un importo pari alla
misura dell’indennità a carico dell’Inps. Infine, sono stati introdotti nuovi
codici tipo contribuzione (M1, M2, M3) con cui indicare nelle denunce i
lavoratori. Nel quadro B del DM le agenzie dovranno riportare l’ammontare
complessivo della retribuzione (retribuzione a carico dell’agenzia + indennità
c/Inps) e i contributi calcolati applicando l’aliquota intera prevista per il
settore (commercio). Lo sconto, pari ai contributi figurativi, dovrà invece
essere esposto nel quadro D con il codice L608 (ovvero L609 per il recupero
relativo a periodi pregressi, non anteriori a maggio 2005, da effettuare entro
il 16 giugno). Nell’e-mens, oltre al codice tipo contribuzione, dovrà essere
indicato l’imponibile previdenziale complessivo, corrispondente a quello
riportato nel DM10.
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