
da "
IL SOLE 24 ORE " del
17/03/2006
Enasarco ritocca imponibili e quote
Per gli agenti e rappresentanti di commercio che operano sotto forma di
ditta individuale o società di persone (Snc o Sas), dopo l’aumento d’ inizio
2006 del contributo Enasarco (dal 13 al 13,5%) salgono anche i massimali delle
provvigioni e i minimali contributivi. Da primo gennaio scorso, per gli agenti
plurimandatari, il massimale provvisionale annuo per ciascun proponente è pari a
14.561,00 euro, mentre il minimale contributivo per ciascun proponente è di
364,00 euro. Per gli agenti monomandatari, invece, il massimale provvisionale
annuo è salito a 25.481,00 euro e il minimale contributivo è pari a 727,00 euro.
I nuovi aumenti sono relativi ai contributi 2006 e quindi interesseranno i
versamenti per il primo trimestre, in scadenza il 22 maggio (il 20 cade di
sabato).
La norma
Le nuove misure sono state diffuse
dalla Fondazione Enasarco e derivano dall’applicazione dell’articolo 4, comma 5,
del regolamento delle attività istituzionali. Regolamento approvato dal cda
della Fondazione il 30 dicembre 2003. La norma dispone, infatti, che dal 1°
gennaio 2004 i massimali provvisionali e i minimali contributivi siano
«rivalutati ogni biennio, secondo l’indice generale Istat dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati, con arrotondamento all’euro
superiore».
I massimali
Riguardano l’imponibile delle
provvigioni maturate nell’anno. Nel caso di agenti operanti in società,
s’intendono riferiti alla società e non ai singoli soci. Nel predisporre le
fatture, gli agenti dovranno prestare attenzione a non assoggettare al
contributo del 6,75% (50% del 13,5%) la parte delle provvigioni che supera
14.561,00 euro per gli agenti plurimandatari e 25.481,00 euro per gli agenti
impegnati per atto scritto a esercitare l’attività per una sola casa
mandante.
I minimali
A differenza dei massimali, per
i minimali di contribuzione è prevista la frazionabilità per trimestri (91,00
per gli agenti plurimandatari o 181,75 euro per gli agenti monomandatari), con i
seguenti principi.
1. Produttività: il contributo minimo è dovuto
solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nell’anno, sia pure in
misura minima; quindi, anche se solo in un trimestre sono state maturate
provvigioni, devono essere pagate anche le quote trimestrali minime
corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato
improduttivo.
2. Frazionabilità: in caso di inizio o cessazione
del rapporto di agenzia nel corso dell’anno, il contributo minimo è frazionato
in quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto
di agenzia dell’anno considerato, sempre che in almeno uno di essi sia maturato
il diritto a provvigioni, in base al principio di produttività; il
contributo minimo, quindi, non è dovuto se nel corso dell’anno il rapporto è
stato improduttivo.
Per le società di persone (Snc o Sas), in presenza di
due o più agenti illimitatamente responsabili, l’importo minimo del contributo
va ridotto alla metà per ciascuno di essi, indipendentemente dalle quote di
ripartizione tra i soci della società.
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