
da "
IL SOLE 24 ORE" del
18/03/2006
Per il congedo parentale serve l'astensione effettiva
Le lavoratrici madri autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici
dirette, colone, mezzadre e imprenditrici agricole professionali) che chiedono
il congedo parentale si devono astenere effettivamente dall’attività. La
sospensione dell’obbligo contributivo per artigiane e commercianti riguarda solo
mesi solari interi. Ad esempio: per un congedo parentale dal 2 settembre al 1°
dicembre, il versamento del contributo Ivs va sospeso per i soli mesi di ottobre
e novembre. Il motivo è quello di evitare una duplice copertura assicurativa
(obbligatoria e figurativa), in quanto il periodo di congedo parentale sarà
accreditato figurativamente d’ufficio dall’Inps. E’ quanto, tra l’altro,
chiarisce la circolare n. 46 di ieri. La domanda di congedo parentale formulata
nel nuovo modello (Mod. AST.FAC./LAV.AUT.) va presentata all’Inps prima
dell’inizio del congedo; in caso contrario sono indennizzabili solo i periodi
successivi alla data della domanda. Il relativo trattamento economico è
subordinato all’avvenuto pagamento dei contributi relativi all’ultimo periodo
contributivo scaduto anteriore all’inizio del congedo richiesto. Il congedo
parentale non spetta ai padri lavoratori autonomi. Il periodo massimo di congedo
per le lavoratrici autonome, fruibile anche in modo frazionato, è di tre mesi
entro il primo anno di età del bambino.
La relativa indennità è pari al
30% della retribuzione convenzionale. Quando entrambi i genitori (madre
lavoratrice autonoma e padre, solo se lavoratore dipendente) fruiscono del
congedo il limite massimo complessivo di fruizione, tra i due, è pari a 10 mesi
(non più di 3 per la madre e non più 7 per il padre). Se invece la madre
lavoratrice autonoma usufruisce del proprio congedo di 3 mesi, l’indennizabilità
del congedo parentale per il padre (lavoratore dipendente) è al massimo di 3
mesi fino al compimento dei 3 anni di vita del bambino. Successivamente, fino
agli 8 anni, il residua periodo è indennizzabile, in favore del padre lavoratore
dipendente, solo in presenza di determinate condizioni di reddito. Inoltre, se
durante il primo anno il padre ha fruito di congedo parentale per più di 3 mesi,
l’indennità alla madre lavoratrice autonoma spetta per un periodo più limitato
(fino al massimo di 6 mesi tra i due genitori). La madre e il padre (dipendente)
possono fruire del congedo parentale anche contemporaneamente e il padre
(dipendente) possono fruire del congedo parentale anche contemporaneamente e il
padre (dipendente) lo può utilizzare anche durante il periodo nel quale la madre
usufruisce della indennità all’80% dopo il parto. In caso di adozione o
affidamento (sia nazionali che internazionali), il congedo parentale e il
relativo trattamento economico spettano, per un periodo complessivo di tre mesi,
fino a 12 anni di età del bambino, purché il congedo sia fruito entro il primo
anno dall’ingresso in famiglia del minore. Nell’iporesi di affidamenti
internazionali il riferimento è soltanto a quelli preadottivi.
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