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Torna indietro    da "IL SOLE 24 ORE" del 18/03/2006

Per il congedo parentale serve l'astensione effettiva
Le lavoratrici madri autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre e imprenditrici agricole professionali) che chiedono il congedo parentale si devono astenere effettivamente dall’attività. La sospensione dell’obbligo contributivo per artigiane e commercianti riguarda solo mesi solari interi. Ad esempio: per un congedo parentale dal 2 settembre al 1° dicembre, il versamento del contributo Ivs va sospeso per i soli mesi di ottobre e novembre. Il motivo è quello di evitare una duplice copertura assicurativa (obbligatoria e figurativa), in quanto il periodo di congedo parentale sarà accreditato figurativamente d’ufficio dall’Inps. E’ quanto, tra l’altro, chiarisce la circolare n. 46 di ieri. La domanda di congedo parentale formulata nel nuovo modello (Mod. AST.FAC./LAV.AUT.) va presentata all’Inps prima dell’inizio del congedo; in caso contrario sono indennizzabili solo i periodi successivi alla data della domanda. Il relativo trattamento economico è subordinato all’avvenuto pagamento dei contributi relativi all’ultimo periodo contributivo scaduto anteriore all’inizio del congedo richiesto. Il congedo parentale non spetta ai padri lavoratori autonomi. Il periodo massimo di congedo per le lavoratrici autonome, fruibile anche in modo frazionato, è di tre mesi entro il primo anno di età del bambino.

La relativa indennità è pari al 30% della retribuzione convenzionale. Quando entrambi i genitori (madre lavoratrice autonoma e padre, solo se lavoratore dipendente) fruiscono del congedo il limite massimo complessivo di fruizione, tra i due, è pari a 10 mesi (non più di 3 per la madre e non più 7 per il padre). Se invece la madre lavoratrice autonoma usufruisce del proprio congedo di 3 mesi, l’indennizabilità del congedo parentale per il padre (lavoratore dipendente) è al massimo di 3 mesi fino al compimento dei 3 anni di vita del bambino. Successivamente, fino agli 8 anni, il residua periodo è indennizzabile, in favore del padre lavoratore dipendente, solo in presenza di determinate condizioni di reddito. Inoltre, se durante il primo anno il padre ha fruito di congedo parentale per più di 3 mesi, l’indennità alla madre lavoratrice autonoma spetta per un periodo più limitato (fino al massimo di 6 mesi tra i due genitori). La madre e il padre (dipendente) possono fruire del congedo parentale anche contemporaneamente e il padre (dipendente) possono fruire del congedo parentale anche contemporaneamente e il padre (dipendente) lo può utilizzare anche durante il periodo nel quale la madre usufruisce della indennità all’80% dopo il parto. In caso di adozione o affidamento (sia nazionali che internazionali), il congedo parentale e il relativo trattamento economico spettano, per un periodo complessivo di tre mesi, fino a 12 anni di età del bambino, purché il congedo sia fruito entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore. Nell’iporesi di affidamenti internazionali il riferimento è soltanto a quelli preadottivi.

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