
da "
EPAS NOTIZIE" del
07/04/2006
I termini per l'indennità sospesi dall'attestazione della malattia
Ai sensi della circolare Inps n. 9937/2006 il termine prescrizionale di un
anno per il riconoscimento dell’indennità di malattia o di maternità si
interrompe con il deposito della relativa certificazione da parte del soggetto
interessato presso l’Inps. Ai sensi dell’art. 97 del Rdl 1827/1935 il
procedimento amministrativo conseguente alla presentazione della suddetta
certificazione od al deposito della domanda diretta all’ottenimento della
richiamata indennità, condizione di procedibilità della successiva eventuale
domanda giudiziale, determina altresì un effetto sospensivo del detto termine
prescrizionale. L’attuale vigenza della disposizione Regia alle fattispecie in
esame è stata riconosciuta dalle recenti sentenze n. 9286/03 e 2865/04 della
Suprema Corte, sollevando così gli interessati dalla reiterazione di atti
interruttivi della prescrizione in pendenza del procedimento amministrativo
diretto all’accertamento del diritto alle indennità in epigrafe, ed impedendo
altresì che detti termini si perfezionino prima di quello annuale di decadenza
dall’esercizio dell’azione giudiziaria decorrente dalla conclusione del
procedimento amministrativo. L’Istituto precisa che il ricorso ha effetto
sospensivo benchè esperito tardivamente, oltre la scadenza dei tre mesi, ed
ancora che il termine annuale di prescrizione decorre dal giorno successivo alla
cessazione del periodo indennizzabile. Il congedo parentale richiesto per
periodi eterogenei da luogo a distinte ed autonome domande di indennizzo che
determineranno propri termini prescrizionali.
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