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Torna indietro    da "EPAS NOTIZIE" del 07/04/2006

I termini per l'indennità sospesi dall'attestazione della malattia
Ai sensi della circolare Inps n. 9937/2006 il termine prescrizionale di un anno per il riconoscimento dell’indennità di malattia o di maternità si interrompe con il deposito della relativa certificazione da parte del soggetto interessato presso l’Inps. Ai sensi dell’art. 97 del Rdl 1827/1935 il procedimento amministrativo conseguente alla presentazione della suddetta certificazione od al deposito della domanda diretta all’ottenimento della richiamata indennità, condizione di procedibilità della successiva eventuale domanda giudiziale, determina altresì un effetto sospensivo del detto termine prescrizionale. L’attuale vigenza della disposizione Regia alle fattispecie in esame è stata riconosciuta dalle recenti sentenze n. 9286/03 e 2865/04 della Suprema Corte, sollevando così gli interessati dalla reiterazione di atti interruttivi della prescrizione in pendenza del procedimento amministrativo diretto all’accertamento del diritto alle indennità in epigrafe, ed impedendo altresì che detti termini si perfezionino prima di quello annuale di decadenza dall’esercizio dell’azione giudiziaria decorrente dalla conclusione del procedimento amministrativo. L’Istituto precisa che il ricorso ha effetto sospensivo benchè esperito tardivamente, oltre la scadenza dei tre mesi, ed ancora che il termine annuale di prescrizione decorre dal giorno successivo alla cessazione del periodo indennizzabile. Il congedo parentale richiesto per periodi eterogenei da luogo a distinte ed autonome domande di indennizzo che determineranno propri termini prescrizionali.
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