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Torna indietro    da "ANTEX NEWS" del 07/04/2006

Prestazioni economiche INPS anticipate dal datore di lavoro
Le istruzioni per il ricalcolo per effetto di arretrati retributivi per rinnovo contrattuale
Come noto, le somme corrisposte a titolo di arretrati retributivi in misura forfetaria per effetto di quanto disposto da accordi di rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro devono essere conteggiate ai fini della riliquidazione delle prestazioni di malattia, maternità, riposi per allattamento nonché per donazioni del sangue, integrazione salariale e congedo matrimoniale, che il datore di lavoro ha anticipato ai dipendenti e conguagliato nel modello DM 10/2. Con riferimento agli accordi recentemente conclusi per il rinnovo del CCNL 7 maggio 2003 per l’industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti (Accordo di rinnovo 19 gennaio 2006), del CCNL 29 maggio 2003 per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica e all’installazione di impianti (Accordo di rinnovo 24 gennaio 2006) e del CCNL 8 luglio 2003 per gli addetti alle aziende cooperative metalmeccaniche (Accordo di rinnovo 31 gennaio 2006), l’INPS è intervenuto, con Circolare 4 aprile 2006, n. 52, a fornire le istruzioni per il ricalcolo delle prestazioni economiche di maternità, malattia, integrazione salariale e congedo matrimoniale in relazione all’erogazione dei predetti arretrati retributivi. Secondo quanto previsto dai predetti accordi di rinnovo, infatti, sono considerati utili ai fini della maturazione dell’importo forfetario a titolo di arretrati retributivi i giorni di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio nonché congedo matrimoniale intervenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2005 e per i quali siano stati erogati trattamenti a carico dell’Istituto competente e di integrazione a carico delle aziende.

Anche in relazione ai periodi di sospensione del rapporto di lavoro e riduzione dell’orario di lavoro per intervento della cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, nonché di riduzione dell’orario di lavoro settimanale per contratti di solidarietà compete la maturazione dell’una tantum. Gli importi forfetari a titolo di arretrati retributivi sono suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo di vacanza contrattuale (1° gennaio – 31 dicembre 2005), considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Per quanto concerne le modalità del ricalcolo delle suddette prestazioni economiche, l’INPS richiama le indicazioni già contenute in precedenti circolari dallo stesso emanate (Circolare 30 marzo 1987, n. 78, Circolare INPS 5 marzo 1991, n. 58, Circolare 17 maggio 1991, n. 127, Circolare 23 ottobre 1992, n. 247). In particolare, a tal fine, gli importi degli arretrati retributivi non vanno conteggiati nei periodi di paga in cui sono stati erogati, bensì suddivisi pro quota nei periodi di paga cui si riferiscono. Con particolare riferimento alle indennità di malattia e maternità, la riliquidazione riguarderà i trattamenti corrisposti per gli eventi che hanno avuto inizio tra il mese di febbraio 2005 e il mese di gennaio 2006, salva l’ipotesi della ricaduta nella malattia.


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