
da "
ANTEX NEWS" del
07/04/2006
Prestazioni economiche INPS anticipate dal datore di lavoro
Le istruzioni per il ricalcolo per effetto di arretrati retributivi per
rinnovo contrattuale
Come noto, le somme corrisposte a titolo di
arretrati retributivi in misura forfetaria per effetto di quanto disposto da
accordi di rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro devono essere
conteggiate ai fini della riliquidazione delle prestazioni di malattia,
maternità, riposi per allattamento nonché per donazioni del sangue, integrazione
salariale e congedo matrimoniale, che il datore di lavoro ha anticipato ai
dipendenti e conguagliato nel modello DM 10/2. Con riferimento agli accordi
recentemente conclusi per il rinnovo del CCNL 7 maggio 2003 per l’industria
metalmeccanica e dell’installazione di impianti (Accordo di rinnovo 19 gennaio
2006), del CCNL 29 maggio 2003 per i lavoratori addetti alla piccola e media
industria metalmeccanica e all’installazione di impianti (Accordo di rinnovo 24
gennaio 2006) e del CCNL 8 luglio 2003 per gli addetti alle aziende cooperative
metalmeccaniche (Accordo di rinnovo 31 gennaio 2006), l’INPS è intervenuto, con
Circolare 4 aprile 2006, n. 52, a fornire le istruzioni per il ricalcolo delle
prestazioni economiche di maternità, malattia, integrazione salariale e congedo
matrimoniale in relazione all’erogazione dei predetti arretrati retributivi.
Secondo quanto previsto dai predetti accordi di rinnovo, infatti, sono
considerati utili ai fini della maturazione dell’importo forfetario a titolo di
arretrati retributivi i giorni di assenza dal lavoro per malattia, infortunio,
gravidanza e puerperio nonché congedo matrimoniale intervenuti nel periodo
compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2005 e per i quali siano stati
erogati trattamenti a carico dell’Istituto competente e di integrazione a carico
delle aziende.
Anche in relazione ai periodi di sospensione del rapporto
di lavoro e riduzione dell’orario di lavoro per intervento della cassa
integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, nonché di riduzione
dell’orario di lavoro settimanale per contratti di solidarietà compete la
maturazione dell’una tantum. Gli importi forfetari a titolo di arretrati
retributivi sono suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del
rapporto di lavoro nel periodo di vacanza contrattuale (1° gennaio – 31 dicembre
2005), considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Per quanto concerne le modalità del ricalcolo delle suddette prestazioni
economiche, l’INPS richiama le indicazioni già contenute in precedenti circolari
dallo stesso emanate (Circolare 30 marzo 1987, n. 78, Circolare INPS 5 marzo
1991, n. 58, Circolare 17 maggio 1991, n. 127, Circolare 23 ottobre 1992, n.
247). In particolare, a tal fine, gli importi degli arretrati retributivi non
vanno conteggiati nei periodi di paga in cui sono stati erogati, bensì suddivisi
pro quota nei periodi di paga cui si riferiscono. Con particolare riferimento
alle indennità di malattia e maternità, la riliquidazione riguarderà i
trattamenti corrisposti per gli eventi che hanno avuto inizio tra il mese di
febbraio 2005 e il mese di gennaio 2006, salva l’ipotesi della ricaduta nella
malattia.
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