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Torna indietro    da "IL SOLE 24 ORE" del 19/04/2006

L'agricoltura aggiorna i contributi alla busta paga
Contributi previdenziali più “sostanziosi”, dal 1° gennaio 2006, per i lavoratori agricoli. Lo precisa l’articolo 1, comma 4, del Dl 2/2006 (convertito dalla legge 81/2006) per il quale l’Inps ha emanato la circolare applicativa n. 57 del 14 aprile 2006. In pratica, la retribuzione effettiva diventa la base imponibile per il calcolo dei contributi pensionistici e assistenziali anche nei confronti dei lavoratori agricoli a tempo determinato. Scompare così dalla scena previdenziale l’articolo 28 del Dpr 488/1968 secondo il quale i contributi erano dovuti per gli operai agricoli a tempo determinato, sulla base delle retribuzioni medie convenzionali (articolo 4 del Dlgs 146/1997) quando queste non fossero state superate dal salario contrattuale. Ciò significa che scatta anche per gli operai agricoli a tempo determinato quanto stabilito dall’articolo 1, comma 1, del Dl 388/1989 – convertito dalla legge 389/1989 – ovvero che, dal 1° gennaio 2006, la retribuzione da assumere quale base del calcolo contributivo non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni fissato da leggi, regolamenti, contratti collettivi, o individuali se più favorevoli. In questo modo, applicando l’articolo 12 della legge 153/1969, come modificato dall’articolo 6 del Dlgs 314/1997.

Va anche aggiunto che quando i salari contrattuali risultino inferiori ai minimali di legge, così come rivalutati secondo l’articolo 1, comma 2, della legge 537/1981, devono essere indicati, nei modelli di dichiarazione trimestrali relativi anche alla manodopera occupata a tempo determinato, i valori minimi previsti dalla legge che, per l’anno 2006, sono determinati in 36,14 euro, quanto alla misura minima giornaliera (6,25 euro quale misura minima oraria per il caso di part-time orizzontale). Naturalmente le agevolazioni contributive a favore dei datori di lavoro agricoli  spettano nel rispetto di questi minimali. Inoltre, secondo l’Inps – ma l’ultima parola sarà del Ministero del Welfare – l’effetto combinato dei commi 4 e 5 dell’articolo 1 della legge 81/2006 parrebbe che la retribuzione “contrattuale” sia stata estesa, oltre che agli operatori a tempo determinato anche agli “assimilati” e cioè agli “equiparati” citati all’articolo 8 della legge 334/1968, ovvero «i piccoli coloni, i compartecipanti familiari e i compartecipanti individuali». Ecco le modifiche alle istruzioni sulla compilazione del modello Dmag-Unico relativo a dichiarazioni in competenza anno 2006: le retribuzioni di tipo ordinario “O” vanno sempre denunciate e, quindi, o campo dovrà sempre esser avvalorato, anche nelle denunce di operai a tempo determinato. L’Inps fa notare, inoltre, che:

  • per il lavoratore in malattia o infortunio, quando il datore di lavoro integri l’indennità erogata dall’Inps o dall’Inail, il campo “retribuzioni” dovrà sempre essere avvalorato;
  • per gli operai a tempo determinato, con “codice contratto” 014 (Lsu) e 038 (Pip), il campo “retribuzioni” non dovrà mai essere avvalorato;
  • per i compartecipanti individuali, con codice contratto “020” (Ci) e “021” (Ci Le), il campo “retribuzioni” non dovrà essere avvalorato in attesa della risposta ministeriale.

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