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Cumulabili riscatti di studi e assenza per
maternità
L’INPDAP, con la Nota Operativa del 16 gennaio 2006, n. 4,
rispondendo a quesiti rivolti dalle proprie Sedi, ha precisato che il riscatto
ai fini di pensione dei periodi per conseguire titoli di studio diversi dal
diploma di laurea, quali il diploma universitario, il dottorato di ricerca o i
diplomi di specializzazione o di perfezionamento post-laurea, è cumulabile con
il riscatto dei periodi non coperti da assicurazione collocati fuori del
rapporto di lavoro e corrispondenti ai periodi che danno luogo a congedo
parentale in base TU delle norme sulla tutela della maternità e della paternità
di cui al DLgs n. 151/2001. Infatti, sulla base della lettera dell’art. 14,
comma 2, del DLgs n. 503/1992, la non cumulabilità prevista per il riscatto dei
periodi fuori dal rapporto di lavoro e corrispondenti a quelli di assenza
facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio, ora congedo parentale,
sussiste esclusivamente per i diplomi di laurea rilasciati sia secondo il
vecchio sia secondo il nuovo ordinamento universitario. (Nota Operativa Inpdap
4/2006)