
da "
PENSIONI LEX" del
26/04/2006
Aliquote Inps per la Gestione separata
L’INPS, con la Circolare in data 1° febbraio 2006, n. 11, ha fornito
indicazioni sulle aliquote contributive e su quelle di computo applicabili ai
soggetti che, ai fini dell’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità,
la vecchiaia e i superstiti (IVS), sono iscritti alla Gestione Separata di cui
all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Con riferimento all’anno 2006,
per i lavoratori autonomi, i collaboratori, gli incaricati alle vendite a
domicilio e i lavoratori occasionali, l’aliquota del contributo per l’IVS è pari
al 17,70 per cento entro il limite di reddito di euro 39.297,00 e al 18,70 per
cento per la quota di reddito oltre tale limite. Per gli iscritti privi di altra
tutela previdenziale per i quali è dovuta la contribuzione per la tutela della
maternità, l’assegno per il nucleo familiare e la tutela di malattia in casi di
ricovero ospedaliero, l’aliquota complessiva è pari al 18,20 per cento e, per la
quota di reddito eccedente il suddetto limite di euro 39.297,00 di reddito,
l’aliquota complessiva è pari al 19,20 per cento.
L’aliquota resta
fissata al 15 per cento per i titolari di pensione diretta e al 10 per cento per
gli altri pensionati e i titolari di ulteriori rapporti assicurativi. Per i
collaboratori coordinati e continuativi, gli incaricati alle vendite a
domicilio, per i professionisti privi di cassa di categoria e i lavoratori
autonomi occasionali, le aliquote del 10, 15, 18,20 e 19,20 per cento,
relativamente all’anno 2006 devono essere applicate con riferimento ai redditi
conseguiti fino al massimale di reddito di euro 85.478,00. Per gli associati in
partecipazione confluiti nella Gestione Separata, ancorché si tratti di
lavoratori pensionati o iscritti ad altre Gestioni previdenziali, l’aliquota in
vigore dal 1° gennaio 2006 è del 17,70 per cento sui compensi non eccedenti il
limite di reddito di euro 39.297,00 e del 18,70 per cento sui compensi eccedenti
tale limite.
Per gli associati privi di altra tutela previdenziale
obbligatoria e non titolari di trattamento pensionistico, per i quali è dovuto
anche il contributo dello 0,50 per cento per l’erogazione dell’indennità di
maternità, dell’assegno per il nucleo familiare e del trattamento di malattia in
casi di ricovero ospedaliero, l’aliquota complessiva è pari al 18,20 per cento
ovvero pari al 19,20 per cento in caso di reddito oltre il limite di euro
39.297,00. La Circolare, dopo avere richiamato le norme che nel tempo hanno
stabilito l’aliquota di computo e le relative variazioni, ha riportato in una
tabella allegata le aliquote di computo per gli anni da 1996 al 2006 da
utilizzare per la liquidazione delle pensioni nei confronti, rispettivamente,
degli iscritti non assicurati presso altre forme obbligatorie, degli iscritti
titolari di pensione diretta, nonché dei titolari di altra prestazione
pensionistica o iscritti ad altra Gestione obbligatoria. (Circolare Inps
11/2006)
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