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Torna indietro    da "PENSIONI LEX" del 26/04/2006

Aliquote Inps per la Gestione separata
L’INPS, con la Circolare in data 1° febbraio 2006, n. 11, ha fornito indicazioni sulle aliquote contributive e su quelle di computo applicabili ai soggetti che, ai fini dell’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), sono iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Con riferimento all’anno 2006, per i lavoratori autonomi, i collaboratori, gli incaricati alle vendite a domicilio e i lavoratori occasionali, l’aliquota del contributo per l’IVS è pari al 17,70 per cento entro il limite di reddito di euro 39.297,00 e al 18,70 per cento per la quota di reddito oltre tale limite. Per gli iscritti privi di altra tutela previdenziale per i quali è dovuta la contribuzione per la tutela della maternità, l’assegno per il nucleo familiare e la tutela di malattia in casi di ricovero ospedaliero, l’aliquota complessiva è pari al 18,20 per cento e, per la quota di reddito eccedente il suddetto limite di euro 39.297,00 di reddito, l’aliquota complessiva è pari al 19,20 per cento.

L’aliquota resta fissata al 15 per cento per i titolari di pensione diretta e al 10 per cento per gli altri pensionati e i titolari di ulteriori rapporti assicurativi. Per i collaboratori coordinati e continuativi, gli incaricati alle vendite a domicilio, per i professionisti privi di cassa di categoria e i lavoratori autonomi occasionali, le aliquote del 10, 15, 18,20 e 19,20 per cento, relativamente all’anno 2006 devono essere applicate con riferimento ai redditi conseguiti fino al massimale di reddito di euro 85.478,00. Per gli associati in partecipazione confluiti nella Gestione Separata, ancorché si tratti di lavoratori pensionati o iscritti ad altre Gestioni previdenziali, l’aliquota in vigore dal 1° gennaio 2006 è del 17,70 per cento sui compensi non eccedenti il limite di reddito di euro 39.297,00 e del 18,70 per cento sui compensi eccedenti tale limite.

Per gli associati privi di altra tutela previdenziale obbligatoria e non titolari di trattamento pensionistico, per i quali è dovuto anche il contributo dello 0,50 per cento per l’erogazione dell’indennità di maternità, dell’assegno per il nucleo familiare e del trattamento di malattia in casi di ricovero ospedaliero, l’aliquota complessiva è pari al 18,20 per cento ovvero pari al 19,20 per cento in caso di reddito oltre il limite di euro 39.297,00. La Circolare, dopo avere richiamato le norme che nel tempo hanno stabilito l’aliquota di computo e le relative variazioni, ha riportato in una tabella allegata le aliquote di computo per gli anni da 1996 al 2006 da utilizzare per la liquidazione delle pensioni nei confronti, rispettivamente, degli iscritti non assicurati presso altre forme obbligatorie, degli iscritti titolari di pensione diretta, nonché dei titolari di altra prestazione pensionistica o iscritti ad altra Gestione obbligatoria. (Circolare Inps 11/2006)

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