
da "
LA PREVIDENZA" del
02/05/2006
Proroga del termine per l'esercizio dell'opzione per il TFR al 2010
E’ stato differito al 31/12/2010 il termine per esercitare l’opzione
riguardante il passaggio dal trattamento di fine servizio al trattamento di fine
rapporto. Nell’accordo del 02/03/2006 si legge che “il termine del 31/12/2001
già prorogato al 31/12/2005, viene ulteriormente differito al 31/12/2010, salvo
che non intervengano, nel frattempo, disposizioni legislative diverse ovvero
ulteriori proroghe”. A questo proposito è utile richiamare le principali norme
in materia che disciplinano il passaggio dal trattamento di fine servizio (TFS)
al trattamento di fine rapporto (TFR). La facoltà di chiedere la trasformazione
del trattamento di fine servizio in trattamento di fine rapporto è stata
introdotta, come ricordato nella nota operativa n. 11 del 25 maggio 2005,
dall'art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 al fine di favorire
il processo di attuazione delle disposizioni in materia di previdenza
complementare per i dipendenti pubblici.
La disciplina dell'opzione è
stata, però, dettagliata dall'art. 1 del Dpcm 20 dicembre 1999 e s.m. In base a
questa norma, l'opzione avviene mediante la sottoscrizione del modulo di
adesione al fondo pensione ed è, pertanto, strettamente connessa e non
separabile rispetto all’adesione stessa. In altre parole, non è possibile optare
per il TFR senza aderire al fondo e, viceversa, non è possibile aderire al fondo
se non si esercita l'opzione per il TFR in tutti quei casi in cui il lavoratore
sia in regime TFS. L'opzione riguarda tutti quei lavoratori pubblici in regime
di trattamento di fine servizio (buonuscita, indennità premio di servizio,
indennità di anzianità) che hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
costituito prima del 1° gennaio 2001. Va rilevato che il termine per l’esercizio
dell’opzione per l’iscrizione ai Fondi pensione, fissato inizialmente al
31/12/2001 dall’articolo 2, comma 3, dell’Accordo Quadro Nazionale 29 luglio
1999, era stato differito al 31/12/2005 dall'Accordo del 18 dicembre 2001. Tale
termine risulta quindi differito ulteriormente al 31 dicembre 2010 dall’Accordo
del 2 marzo 2006. (Inpdap, Nota Operativa 22.3.2006 n° 4)
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