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Torna indietro    da "LA PREVIDENZA" del 02/05/2006

Proroga del termine per l'esercizio dell'opzione per il TFR al 2010
E’ stato differito al 31/12/2010 il termine per esercitare l’opzione riguardante il passaggio dal trattamento di fine servizio al trattamento di fine rapporto. Nell’accordo del 02/03/2006 si legge che “il termine del 31/12/2001 già prorogato al 31/12/2005, viene ulteriormente differito al 31/12/2010, salvo che non intervengano, nel frattempo, disposizioni legislative diverse ovvero ulteriori proroghe”. A questo proposito è utile richiamare le principali norme in materia che disciplinano il passaggio dal trattamento di fine servizio (TFS) al trattamento di fine rapporto (TFR). La facoltà di chiedere la trasformazione del trattamento di fine servizio in trattamento di fine rapporto è stata introdotta, come ricordato nella nota operativa n. 11 del 25 maggio 2005, dall'art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 al fine di favorire il processo di attuazione delle disposizioni in materia di previdenza complementare per i dipendenti pubblici.

La disciplina dell'opzione è stata, però, dettagliata dall'art. 1 del Dpcm 20 dicembre 1999 e s.m. In base a questa norma, l'opzione avviene mediante la sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione ed è, pertanto, strettamente connessa e non separabile rispetto all’adesione stessa. In altre parole, non è possibile optare per il TFR senza aderire al fondo e, viceversa, non è possibile aderire al fondo se non si esercita l'opzione per il TFR in tutti quei casi in cui il lavoratore sia in regime TFS. L'opzione riguarda tutti quei lavoratori pubblici in regime di trattamento di fine servizio (buonuscita, indennità premio di servizio, indennità di anzianità) che hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, costituito prima del 1° gennaio 2001. Va rilevato che il termine per l’esercizio dell’opzione per l’iscrizione ai Fondi pensione, fissato inizialmente al 31/12/2001 dall’articolo 2, comma 3, dell’Accordo Quadro Nazionale 29 luglio 1999, era stato differito al 31/12/2005 dall'Accordo del 18 dicembre 2001. Tale termine risulta quindi differito ulteriormente al 31 dicembre 2010 dall’Accordo del 2 marzo 2006. (Inpdap, Nota Operativa 22.3.2006 n° 4)

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