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Torna indietro    da "ALTALEX" del 09/05/2006

Contratto a termine: delega in bianco a favore dei sindacati fino al Dlgs 368/2001
Le assunzioni disposte ai sensi dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare - oltre le fattispecie tassativamente previste dalla legge - nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria 'delega in bianco' a favore dei sindacati, i quali, pertanto, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere oggettivo ed anche - alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale - per ragioni di tipo meramente 'soggettivo', consentendo (vuoi in funzione di promozione dell'occupazione o anche di tutela della fasce deboli di lavoratori) l'assunzione di speciali categorie di lavoratori, costituendo anche in questo caso l'esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato idonea garanzia per i suddetti lavoratori e per una efficace salvaguardia dei loro diritti. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4588 del 2 febbraio 2006 componendo un contrasto di giurisprudenza in merito alla disciplina applicabile prima dell’entrata in vigore del Dlgs. 368 del 2001. (Cassazione, SS.UU. civili, sentenza 02.02.2006 n° 4588)
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