
da "
ALTALEX" del
09/05/2006
Contratto a termine: delega in bianco a favore dei sindacati fino al Dlgs 368/2001
Le assunzioni disposte ai sensi dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare
- oltre le fattispecie tassativamente previste dalla legge - nuove ipotesi di
apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera
e propria 'delega in bianco' a favore dei sindacati, i quali, pertanto, senza
essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque
omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al
contratto di lavoro a termine per causali di carattere oggettivo ed anche - alla
stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale - per ragioni di
tipo meramente 'soggettivo', consentendo (vuoi in funzione di promozione
dell'occupazione o anche di tutela della fasce deboli di lavoratori)
l'assunzione di speciali categorie di lavoratori, costituendo anche in questo
caso l'esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato idonea
garanzia per i suddetti lavoratori e per una efficace salvaguardia dei loro
diritti. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4588
del 2 febbraio 2006 componendo un contrasto di giurisprudenza in merito alla
disciplina applicabile prima dell’entrata in vigore del Dlgs. 368 del 2001.
(Cassazione, SS.UU. civili, sentenza 02.02.2006 n° 4588)
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