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da "REDAZIONE EPAS" del 18/05/2006
La
produzione di energia calorica e quella elettrica da fonti rinnovabili
fotovoltaiche (sfruttamento dell'illuminazione con pannelli solari), rientra fra
le attività agricole; l’allargamento al calore e l’utilizzo dei pannelli solari
è contenuto nell’articolo 2 quater del decreto legge n. 2/06, convertito nella
legge 11 marzo 2006, n. 81, in vigore dal giorno successivo. Il legislatore
continua pertanto a dimostrare grande interesse alla produzione di energia
alternativa, classificandola tra le attività agricole con i conseguenti
vantaggi, soprattutto in materia di imposizione diretta. La nuova norma integra
la disposizione contenuta nel comma 423 della legge n. 266/05 (Finanziaria 2006)
la quale prevede che la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica
da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, effettuate dagli
imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo
2135 del Codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Se da un
lato il dato letterale della norma è ineccepibile sulla classificazione agricola
della produzione di energia, risulta meno agevole stabilire a quale tipo di
attività connessa appartenga. Il terzo comma dell’articolo 2135 classifica le
attività connesse nelle seguenti due categorie:
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