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Torna indietro    da "IL SOLE 24 ORE" del 17/05/2006

Sui benefici per l'amianto pensione senza «sbarramento»
Il ministero del Lavoro, con la risposta del 16 maggio 2006 (prot. N. 25/Segr./0004255) a un’istanza di interpello avanzata dalla Confindustria in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto, conferma i criteri interpretativi e le regole dettate dall’Inail (circolare 90/2004) e dall’Inps (circolare 58/2005).

In particolare, viene ribadito che ai lavoratori, esposti all’amianto per periodi lavorativi soggetti all’Inail, che abbiano già maturato al 2 ottobre 2003 il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali (articolo 13, comma 8, della Legge 257/92 e successive modificazioni) scatta la disciplina precedente alla predetta data del 2 ottobre 2003. Anzi, fa notare il Welfare, ai lavoratori ai quali continua ad applicarsi la disciplina previdente, per effetto dell’accertata esposizione ultradecennale all’amianto verificatasi entro il 2 ottobre 2003, possono raggiungere i requisiti pensionistici, anche con i benefici legati all’amianto, successivamente al 2 ottobre 2003. E questo può avvenire anche se alla stessa data del 2 ottobre 2003 i lavoratori interessati non abbiano presentato la relativa domanda o non abbiano ancora ottenuto il rilascio della certificazione Inail.

I dubbi sollevati, con l’istanza di interpello, si incentrano sulle disposizioni impartite dal Lavoro con il D.M. 27 ottobre 2004 per dare applicazione all’articolo 47 del D.L. n. 269/2003, convertito dalla legge 326/2003. In altri termini l’interpello viene a ruotare essenzialmente sulla corretta applicazione del predetto articolo 47 e sul significato da attribuire alla data del 2 ottobre 2003, quale termine finale di esposizione all’amianto da parte dei lavoratori per poter usufruire dei benefici previdenziali previsti dalle norme o discrimine temporale tra due diversi tipi di benefici previdenziali (quelli stabiliti dalla legge 275/1992 e quelli previsti dalla legge 326/2003). Vale a dire si tratta di chiarire se i benefici previdenziali previsti spettino indistintamente a tutti i lavoratori che siano stati esposti all’amianto, per il tempo e le quantità prescritte, fino alla data del 2 ottobre 2003, fissata dalla legge 326/2003, oppure se i benefici stessi spettino solo a coloro che sono stati soggetti a tale esposizione fino alla data indicata dalla precedente legge 257/1992, cioè il 28 aprile 1993.

Con il Dm 27 ottobre 2004 sono state definite le modalità di attuazione della nuova disciplina per il riconoscimento dei benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto, delineata dal predetto articolo 47 del Dl 269/2003. Questo provvedimento tiene conto anche delle disposizioni normative medio tempore introdotte dall’articolo 3, comma 132, della legge 350/2003. Viene stabilito che, in favore dei lavoratori che abbiano già maturato alla data del 2 ottobre 2003 il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della Legge n. 257/1992, siano fatte salve le disposizioni previdenti alla medesima data del 2 ottobre 2003, disponendo inoltre che restino valide le certificazioni già rilasciate dall’Inail.

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