
da "
IL SOLE 24 ORE" del
17/05/2006
Sui benefici per l'amianto pensione senza «sbarramento»
Il ministero del Lavoro, con la risposta del 16 maggio 2006 (prot. N.
25/Segr./0004255) a un’istanza di interpello avanzata dalla Confindustria in
materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto, conferma
i criteri interpretativi e le regole dettate dall’Inail (circolare 90/2004) e
dall’Inps (circolare 58/2005).
In particolare, viene ribadito che ai
lavoratori, esposti all’amianto per periodi lavorativi soggetti all’Inail, che
abbiano già maturato al 2 ottobre 2003 il diritto al conseguimento dei benefici
previdenziali (articolo 13, comma 8, della Legge 257/92 e successive
modificazioni) scatta la disciplina precedente alla predetta data del 2 ottobre
2003. Anzi, fa notare il Welfare, ai lavoratori ai quali continua ad applicarsi
la disciplina previdente, per effetto dell’accertata esposizione ultradecennale
all’amianto verificatasi entro il 2 ottobre 2003, possono raggiungere i
requisiti pensionistici, anche con i benefici legati all’amianto,
successivamente al 2 ottobre 2003. E questo può avvenire anche se alla stessa
data del 2 ottobre 2003 i lavoratori interessati non abbiano presentato la
relativa domanda o non abbiano ancora ottenuto il rilascio della certificazione
Inail.
I dubbi sollevati, con l’istanza di interpello, si incentrano
sulle disposizioni impartite dal Lavoro con il D.M. 27 ottobre 2004 per dare
applicazione all’articolo 47 del D.L. n. 269/2003, convertito dalla legge
326/2003. In altri termini l’interpello viene a ruotare essenzialmente sulla
corretta applicazione del predetto articolo 47 e sul significato da attribuire
alla data del 2 ottobre 2003, quale termine finale di esposizione all’amianto da
parte dei lavoratori per poter usufruire dei benefici previdenziali previsti
dalle norme o discrimine temporale tra due diversi tipi di benefici
previdenziali (quelli stabiliti dalla legge 275/1992 e quelli previsti dalla
legge 326/2003). Vale a dire si tratta di chiarire se i benefici previdenziali
previsti spettino indistintamente a tutti i lavoratori che siano stati esposti
all’amianto, per il tempo e le quantità prescritte, fino alla data del 2 ottobre
2003, fissata dalla legge 326/2003, oppure se i benefici stessi spettino solo a
coloro che sono stati soggetti a tale esposizione fino alla data indicata dalla
precedente legge 257/1992, cioè il 28 aprile 1993.
Con il Dm 27 ottobre
2004 sono state definite le modalità di attuazione della nuova disciplina per il
riconoscimento dei benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti
all’amianto, delineata dal predetto articolo 47 del Dl 269/2003. Questo
provvedimento tiene conto anche delle disposizioni normative medio tempore
introdotte dall’articolo 3, comma 132, della legge 350/2003. Viene stabilito
che, in favore dei lavoratori che abbiano già maturato alla data del 2 ottobre
2003 il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo
13, comma 8, della Legge n. 257/1992, siano fatte salve le disposizioni
previdenti alla medesima data del 2 ottobre 2003, disponendo inoltre che restino
valide le certificazioni già rilasciate dall’Inail.
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