
da "
IL SOLE 24 ORE" del
13/05/2006
Agricoli a tempo determinato con congedi a due velocità
Nuovi chiarimenti sul requisito delle 51 giornate lavorative necessarie
alle lavoratrici agricole a tempo determinato per costituire un rapporto
assicurativo con l’Inps e avere diritto alle prestazioni di maternità e di
paternità. Il messaggio 13363 del 5 maggio 2006 è stato diffuso, dopo le
richieste del Comitato amministratore delle prestazioni temporanee lavoratori
dipendenti, in seguito a un parere del coordinamento generale legale in merito
all’interpretazione del comma 2 dell’articolo 63 del decreto legislativo 151/01.
Il coordinamento legale, con parere del 14 aprile 2006, nel ribadire le
perplessità manifestate in precedenza riguardo all’equiparazione automatica
delle giornate di congedo per maternità a quelle di lavoro effettivo ai fini
della costituzione del rapporto assicurativo, confermandosi alla più recente
giurisprudenza di legittimità ha prospettato alcune soluzioni interpretative.
Per quanto concerne il requisito per la fruizione del congedo parentale di cui
all’articolo 32 e seguenti del Testo unico sulla maternità, deve distinguersi
tra il primo anno di vita del bambino e i successivi.
In particolare,
nel primo anno di vita del bambino è sufficiente, ai fini dell’indennizzabilità
del beneficio in esame, l’esistenza dei requisiti costitutivi del rapporto
assicurativo nell’anno precedente l’evento indennizzabile, anche se l’astensione
si protrae nell’anno successivo all’evento stesso. Per gli anni successivi al
primo e fino al terzo anno di vita del bambino, invece, il congedo parentale
potrà essere riconosciuto a condizione che l’interessata provi lo status di
lavoratrice con l’iscrizione per le 51 giornate nell’anno precedente la
richiesta del congedo stesso. Per la fruizione dei riposi giornalieri di cui
all’articolo 39 e seguenti del Testo unico sulla maternità, ai fini della
copertura assicurativa dovrà essere considerato un arco temporale unico, che
comprenda sia il periodo di astensione obbligatoria che quello di fruizione dei
riposi in questione. Di conseguenza sarà sufficiente, per l’erogazione,
l’esistenza dei requisiti costitutivi del rapporto assicurativo nell’anno
precedente l’evento indennizzabile.
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