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Torna indietro    da "IL SOLE 24 ORE" del 13/05/2006

Agricoli a tempo determinato con congedi a due velocità
Nuovi chiarimenti sul requisito delle 51 giornate lavorative necessarie alle lavoratrici agricole a tempo determinato per costituire un rapporto assicurativo con l’Inps e avere diritto alle prestazioni di maternità e di paternità. Il messaggio 13363 del 5 maggio 2006 è stato diffuso, dopo le richieste del Comitato amministratore delle prestazioni temporanee lavoratori dipendenti, in seguito a un parere del coordinamento generale legale in merito all’interpretazione del comma 2 dell’articolo 63 del decreto legislativo 151/01. Il coordinamento legale, con parere del 14 aprile 2006, nel ribadire le perplessità manifestate in precedenza riguardo all’equiparazione automatica delle giornate di congedo per maternità a quelle di lavoro effettivo ai fini della costituzione del rapporto assicurativo, confermandosi alla più recente giurisprudenza di legittimità ha prospettato alcune soluzioni interpretative. Per quanto concerne il requisito per la fruizione del congedo parentale di cui all’articolo 32 e seguenti del Testo unico sulla maternità, deve distinguersi tra il primo anno di vita del bambino e i successivi.

In particolare, nel primo anno di vita del bambino è sufficiente, ai fini dell’indennizzabilità del beneficio in esame, l’esistenza dei requisiti costitutivi del rapporto assicurativo nell’anno precedente l’evento indennizzabile, anche se l’astensione si protrae nell’anno successivo all’evento stesso. Per gli anni successivi al primo e fino al terzo anno di vita del bambino, invece, il congedo parentale potrà essere riconosciuto a condizione che l’interessata provi lo status di lavoratrice con l’iscrizione per le 51 giornate nell’anno precedente la richiesta del congedo stesso. Per la fruizione dei riposi giornalieri di cui all’articolo 39 e seguenti del Testo unico sulla maternità, ai fini della copertura assicurativa dovrà essere considerato un arco temporale unico, che comprenda sia il periodo di astensione obbligatoria che quello di fruizione dei riposi in questione. Di conseguenza sarà sufficiente, per l’erogazione, l’esistenza dei requisiti costitutivi del rapporto assicurativo nell’anno precedente l’evento indennizzabile.

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