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'Il Giudice - fa sapere il Codacons - dopo aver esaminato il disposto dell'art. 3 del D.P.R. n° 318/97 (che impone alla Telecom l'incarico di fornire 'il servizio universale' su tutto il territorio nazionale), ha ritenuto che il servizio consiste nella fornitura di alcuni servizi, ma nella norma non viene nominato il canone di abbonamento. Il comma 4 infatti attribuisce il servizio alla società Telecom S.p.A. ed aggiunge che suddetto servizio viene effettuato dallo stesso gestore, ma dal 1° Gennaio 1998, può essere espletato anche da altre società di telecomunicazioni'.
L'associazione di consumatori sottolinea che l'importante onere, quello del
servizio universale, 'deve essere sopportato solo ed esclusivamente, come dice
il legislatore:
- dagli operatori che gestiscono reti pubbliche di
telecomunicazioni;
- dai fornitori di servizi di telefonia vocale accessibili
al pubblico;
- dagli organismi che prestano servizi di comunicazioni mobili e
personali'.
'Gli utenti finali - conclude l'associazione - sono esclusi dall'onere di costi aggiuntivi, compreso il pagamento del canone di abbonamento richiesto dalla Telecom'. Il Giudice di Pace partenopeo non ha trascurato di affrontare l'aspetto relativo alla clausola contrattuale che vincola l'utente al pagamento del canone: la sentenza definisce che il contratto di utenza telefonica intervenuto tra le parti è un 'contratto di adesione'. In quanto tale, è necessario verificare la eventuale vessatorietà della clausola che prevede il pagamento del canone di abbonamento, facendo riferimento all'art. 1469 bis del Codice Civile. La clausola predisposta da Telecom Italia, secondo il Giudice, genera uno squilibrio tra diritti e obblighi: dal lato dell'utente, al pagamento del canone, non corrisponderebbe infatti alcun servizio erogato dall'operatore. Di conseguenza si creano situazioni ritenute paradossali, come il pagamento del canone di linea in un periodo (bimestre) in cui l'utente non ha generato traffico telefonico di alcun genere. La clausola è quindi considerata ingiusta e vessatoria, ai sensi dell'art. 1469 bis del Codice Civile e, quindi, è stata dichiarata inefficace. 'Tale sentenza - come conclude il Codacons - apre la strada a oltre 20 milioni di cause analoghe dinanzi ai Giudici di pace, da parte degli utenti Telecom ancora costretti a versare l'odioso canone. Se anche altri giudici concorderanno con la decisione del GdP di Torre Annunziata, svariati miliardi di euro dovranno uscire dalle casse dell'azienda telefonica per rientrare nelle tasche degli utenti'.