Facendo seguito al DM 17 novembre 2005 che ha individuato in tutte le
Regioni e Province autonome del territorio nazionale le aree in cui è possibile
stipulare, nell’arco del triennio compreso tra il 1° gennaio 2004 ed il 31
dicembre 2006, contratti di inserimento con personale femminile, l’INPS, con
Circolare 19 maggio 2006, n. 74, ha fornito le istruzioni relative
all’applicazione delle agevolazioni contributive. L’Istituto ha precisato, in
particolare, che lo sgravio del 25% della contribuzione a carico del datore di
lavoro compete in modo generalizzato ed uniforme nell’ipotesi di contratto di
inserimento concluso, ovunque, su tutto il territorio nazionale con lavoratrici.
Ai fini dell’applicazione della maggiore agevolazione contributiva, ovvero in
misura superiore al 25% se prevista in base al settore di appartenenza del
datore di lavoro e all’ubicazione territoriale dello stesso, è necessario che
ricorrano le seguenti condizioni:
- le donne assunte devono risiedere in una delle Regioni individuate dal DM
17 novembre 2005, vale a dire, Lazio (limitatamente alle Province di Latina e
Frosinone, ai Comuni della Provincia di Rieti già compresi nell’ex circondario
di Cittaducale e ai Comuni della Provincia di Roma compresi nella zona di
bonifica di Latina), Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e
Sardegna;
- la sede di lavoro presso la quale la lavoratrice è assunta e svolgerà
l’attività lavorativa deve essere ubicata in una delle Regioni sopra
indicate;
- devono essere rispettati gli ulteriori requisiti previsti dall’art. 5 del
Regolamento CE 12 dicembre 2002, n. 2204, ovvero:
- l’importo dello sgravio, con riferimento al singolo rapporto di lavoro,
non deve superare il 50% del costo salariale annuo del lavoratore assunto (60%
per soggetti disabili), intendendo per tale la retribuzione lorda e i
contributi di sicurezza sociale obbligatoria calcolati nel periodo di un anno
successivo alla data di assunzione;
- l’assunzione deve determinare un incremento netto del numero dei
dipendenti dello stabilimento interessato rispetto alla media dei lavoratori
occupati nei 12 mesi precedenti l’assunzione. L’incremento occupazionale va
verificato con riferimento alla singola unità operativa nella quale è avvenuta
l’assunzione. Inoltre, per numero di dipendenti deve intendersi il numero di
unità di lavoro-anno (ULA), ovvero il numero di lavoratori occupati a tempo
pieno nell’anno, conteggiando come frazioni di unità di lavoro-anno i
lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale e i lavoratori
stagionali;
- l’assunzione non determina un incremento netto della base occupazionale
dello stabilimento, ma i posti sono stati resi vacanti a seguito di dimissioni
volontarie, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria
dell’orario di lavoro e licenziamento per giusta causa. Gli sgravi non
spettano, per contro, in caso di assunzione a seguito di licenziamenti per
riduzione di personale;
- deve essere garantita ai lavoratori la continuità dell’impiego per almeno
12 mesi, con conseguente esclusione dalle agevolazioni dei contratti di durata
inferiore a 12 mesi. Tuttavia, si conserva il diritto agli sgravi se il
rapporto di lavoro si risolve prima del termine di 12 mesi per giusta
causa.
Alla luce dei chiarimenti forniti, l’Istituto ha individuato le modalità per
procedere all’eventuale regolarizzazione di periodi pregressi. In particolare,
possono regolarizzare la propria posizione entro il 16 agosto 2006 i datori di
lavoro che hanno applicato il beneficio in misura superiore al 25%, pur non
ricorrendo le condizioni sopra indicate. A tal fine, esporranno l’importo delle
somme in restituzione nel quadro B-C del modello DM 10/2 preceduto dal codice di
nuova istituzione M109 avente il significato di “Rest. agevol. inserimento”.
Nessun dato andrà riportato nelle caselle “numero dipendenti”, “numero giornate”
e “retribuzioni”. I datori di lavoro, invece, che, pur avendone titolo, non
hanno applicato l’agevolazione contributiva potranno recuperare i relativi
importi attraverso la procedura del modello DM 10/Vig a credito. Con riguardo
alle agevolazioni contributive spettanti, in via generale, per i contratti di
inserimento, l’INPS ha precisato, altresì, che i benefici contributivi trovano
applicazione esclusivamente per la durata dei contratti di inserimento o
reinserimento, non competendo, pertanto, a seguito dell’eventuale trasformazione
a tempo indeterminato.
Inoltre, con riferimento al divieto di sottoinquadramento delle lavoratrici
assunte con contratto di inserimento, salvo che esista una diversa previsione
del contratto collettivo nazionale o territoriale sottoscritto da associazioni
dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, l’INPS ha precisato che tale disposizione
trova applicazione con riferimento ai contratti stipulati a partire dal 15
maggio 2005 (data di entrata in vigore della Legge 14 maggio 2005, n. 80).
Qualora, in mancanza di specifica previsione contrattuale, sia stato comunque
disposto il sottoinquadramento della lavoratrice, il datore di lavoro è tenuto a
versare la differenza corrispondente ai maggiori contributi dovuti, in relazione
al più elevato livello o categoria di inquadramento, attraverso la procedura di
regolarizzazione (modello DM10/Vig). Permangono, invece, validamente gli effetti
del sottoinquadramento previsto nei contratti individuali instaurati sino al 14
maggio 2005. In merito alle categorie di lavoratori che possono essere assunte
con contratto di inserimento, è stato chiarito quanto segue:
- per i soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni il riferimento dell’età è
da intendersi dal giorno del compimento del diciottesimo anno al giorno
antecedente il compimento del trentesimo anno;
- per i disoccupati di lunga durata (e cioè, coloro che, dopo aver perso un
posto di lavoro, anche a seguito di dimissioni, o aver cessato un’attività di
lavoro autonomo siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi)
di età compresa tra 29 e 32 anni, il riferimento dell’età è da intendersi dal
giorno del compimento del ventinovesimo anno al giorno antecedente il
compimento del trentatreesimo anno;
- per le persone affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico
accertato in base alla vigente normativa ( Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Legge 12 marzo 1999, n. 68; DPCM 13 gennaio 2000) le agevolazioni contributive
previste per il contratto di inserimento sono cumulabili – nei limiti, sempre,
della contribuzione posta a carico del datore di lavoro – con gli incentivi
previsti in caso di assunzione di lavoratore disabile mediante convenzione
stipulata con gli uffici competenti del collocamento obbligatorio.
L’Istituto ricorda, infine, che non sono ammessi alla stipula di contratti di
inserimento gli studi professionali, anche costituiti in forma associata. (Nota
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 2 febbraio 2006, prot. n.
103738/16/239/2)