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Torna indietro    da "PENSIONI LEX" del 14/06/2006

L'assicurazione domestica copre anche la morte
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell’articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, concernente l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in ambito domestico, dopo avere accertato un consistente avanzo economico del relativo Fondo speciale, con Decreto in data 31 gennaio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2006, ha deliberato che l’assicurazione comprende anche i casi di infortunio che abbiano per conseguenza la morte e che siano avvenuti, in occasione e a causa di lavoro in ambito domestico. La morte della persona assicurata derivante da infortunio domestico comporta la corresponsione di una rendita in favore dei familiari superstiti individuati dall’articolo 85 del TU di cui al DPR n. 1124/1965, relativo alle norme sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La rendita viene calcolata sulla retribuzione convenzionale pari a quella annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale.  (Dm Lavoro 31.1.2006)
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