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Torna indietro    da "IL SOLE 24 ORE" del 07/06/2006

L'INPS blocca le invalidità non in regola con i redditi
In arrivo sospensioni di pagamento delle prestazioni di invalidità civile per superamento dei limiti reddituali. Lo ha comunicato l’INPS con il messaggio 16146 del 06 giugno 2006. In particolare, l’Istituto informa che il ministero dell’Economia ha effettuato le verifiche dei requisiti reddituali nei confronti dei beneficiari di provvidenze economiche di invalidità civile ai sensi dell’articolo 4, comma 3-septies, del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 08 agosto 1996, n. 425.

Le verifiche
I controlli sono stati effettuati sui redditi dell’anno 2004 attraverso l’incrocio delle banche dati dell’agenzia delle Entrate e del Casellario centrale dei pensionati. Dopo la verifica, il ministero ha trasmesso un elenco degli invalidi civili che risultano aver superato i limiti di reddito entro i quali poter fruire delle provvidenze economiche di cui sono percettori. Gli elenchi dei soggetti a rischio saranno inviati alle sedi Inps interessate. Sono state selezionate alcune posizioni che vanno analizzate in via prioritaria: si tratta di soggetti che possiedono redditi diversi o in aggiunta a quelli presenti nel casellario delle pensioni e per i quali l’importo della prestazione risulta maggiore di zero.

La sospensione delle prestazioni
Le sedi dell’Istituto vengono invitate a sospendere, con la massima tempestività, le prestazioni non dovute che risultano in pagamento. La sospensione deve essere preceduta da una comunicazione, con l’invito a fornire eventuali informazioni reddituali aggiornate che consentano il ripristino dell’erogazione della prestazione. La sospensione del pagamento non deve essere effettuata se dagli elementi in possesso dell’INPS risulta che i redditi dell’intestatario rientrano nei limiti previsti dalla legge.

I recuperi
Il comma 5 dell’articolo 42 del decreto legge 2 ottobre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, prevede che “non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima dell’entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali”. Di conseguenza, le sedi dovranno astenersi dal recupero delle somme indebitamente riscosse prima del 2 ottobre 2003, mentre dovranno recuperare quelle riscosse dal 1° novembre 2003. L’Istituto precisa che il recupero dovrà avvenire anche nel caso in cui le prestazioni di invalidità civile siano state sostituite dall’assegno sociale per superamento del 65° anno di età. Infatti, per tali prestazioni sostitutive, già incluse, in quanto equiparate alle prestazioni di invalidità, nella sanatoria del decreto legge 269/03, dopo tale data troverà applicazione il regime per il recupero degli indebiti previsti per le stesse invalidità. Per le prestazioni che saranno sospese, le sedi non titolari della funzione concessoria dovranno trasmettere agli interessati copia della comunicazione inviata all’Ente concessorio (Comune, Asl o Prefettura), per l’emissione del provvedimento di revoca. Le sedi titolari, a seguito di convenzione della funzione concessoria, dovranno, per le prestazioni per le quali sarà sospesa l’erogazione, trasmettere agli interessati il provvedimento di revoca.


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