![]() |
Ente di Patronato e di Assistenza Sociale Via Giovanni Giolitti, 212/C - 00185 Roma Tel. 06.4818918 - Fax 06.48976812 - [email protected] Numero Verde 800 029661
|
|
Area Operatori![]() |
Le verifiche
I controlli sono stati effettuati sui
redditi dell’anno 2004 attraverso l’incrocio delle banche dati dell’agenzia
delle Entrate e del Casellario centrale dei pensionati. Dopo la verifica, il
ministero ha trasmesso un elenco degli invalidi civili che risultano aver
superato i limiti di reddito entro i quali poter fruire delle provvidenze
economiche di cui sono percettori. Gli elenchi dei soggetti a rischio saranno
inviati alle sedi Inps interessate. Sono state selezionate alcune posizioni che
vanno analizzate in via prioritaria: si tratta di soggetti che possiedono
redditi diversi o in aggiunta a quelli presenti nel casellario delle pensioni e
per i quali l’importo della prestazione risulta maggiore di zero.
La sospensione delle prestazioni
Le sedi dell’Istituto
vengono invitate a sospendere, con la massima tempestività, le prestazioni non
dovute che risultano in pagamento. La sospensione deve essere preceduta da una
comunicazione, con l’invito a fornire eventuali informazioni reddituali
aggiornate che consentano il ripristino dell’erogazione della prestazione. La
sospensione del pagamento non deve essere effettuata se dagli elementi in
possesso dell’INPS risulta che i redditi dell’intestatario rientrano nei limiti
previsti dalla legge.
I recuperi
Il comma 5 dell’articolo 42 del decreto legge
2 ottobre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre
2003, n. 326, prevede che “non si procede alla ripetizione delle somme
indebitamente percepite, prima dell’entrata in vigore del presente decreto, dai
soggetti privi dei requisiti reddituali”. Di conseguenza, le sedi dovranno
astenersi dal recupero delle somme indebitamente riscosse prima del 2 ottobre
2003, mentre dovranno recuperare quelle riscosse dal 1° novembre 2003.
L’Istituto precisa che il recupero dovrà avvenire anche nel caso in cui le
prestazioni di invalidità civile siano state sostituite dall’assegno sociale per
superamento del 65° anno di età. Infatti, per tali prestazioni sostitutive, già
incluse, in quanto equiparate alle prestazioni di invalidità, nella sanatoria
del decreto legge 269/03, dopo tale data troverà applicazione il regime per il
recupero degli indebiti previsti per le stesse invalidità. Per le prestazioni
che saranno sospese, le sedi non titolari della funzione concessoria dovranno
trasmettere agli interessati copia della comunicazione inviata all’Ente
concessorio (Comune, Asl o Prefettura), per l’emissione del provvedimento di
revoca. Le sedi titolari, a seguito di convenzione della funzione concessoria,
dovranno, per le prestazioni per le quali sarà sospesa l’erogazione, trasmettere
agli interessati il provvedimento di revoca.